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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2006.78
Data decisione, Autorità:
01.10.2007, IICCA
Titolo:
Stralcio per intervenuta transazione tra le parti
Incarto n.
12.2006.78
Lugano
1° ottobre
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto
l'appello 28 marzo 2006 presentato da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
la
sentenza 6 marzo 2006 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella
causa promossa nei confronti dell'appellante da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
ricordato
che la procedura di appello è stata sospesa con ordinanza 7 settembre 2006 in
seguito all’avvio di trattative tra le parti per la composizione stragiudiziale
della vertenza, andata a buon fine come risulta dalle lettere 14 e 20 settembre
2007 dei patrocinatori delle parti;
preso
atto che le parti hanno concordato di chiedere lo stralcio dai ruoli
dell’incarto con carico di tasse e spese all’appellante e compensazione delle
ripetibili.
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTG,
decreta 1. L’appello
del 28 marzo 2006 di AP 1, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 200.-
(fr. 150.- tassa di giustizia, fr. 50.- spese), già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico. Compensate le ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Premesso come il valore di causa sia di fr. 28'549.50,
nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr.
30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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