AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1998.3
Data decisione, Autorità: 10.07.1998, CEF
Incarto n. 15.98.00003
Lugano 10 luglio 1998 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 dicembre 1997 di
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il verbale di pignoramento 14 novembre 1997 nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
(rappr. da __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 8 gennaio 1998 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti.
B. Il 14 novembre 1997 l’UEF di Locarno pignorava il reddito dell’escusso sulla base del seguente calcolo:
Introiti fr. 4’135.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.--
locazione fr. 1’180.--
cassa malati fr. 236.--
spese diverse fr. 300.--
Totale deduzioni fr. 2’741.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 1’394.--
In data 21 novembre 1997 veniva ordinato, con effetto immediato, alla Cassa disoccupazione SEI di voler trattenere dall’inden-nità versata all’escusso l’importo mensile di fr. 1’394.--.
C. Contro tale provvedimento si è aggravato il 22 dicembre 1997 __________ chiedendo che nel calcolo del minimo di esistenza vengano conteggiati i seguenti importi:
fr. 647.50 canone leasing autovettura
fr. 157.45 spese di elettricità
fr. 133.15 tassa semestrale raccolta rifiuti
fr. 122.-- telefono
fr. 388.65 fattura AVS.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Il ricorrente pretende il riconoscimento di fr.157.45 per spese di elettricità, fr. 122.-- per spese telefoniche, nonché fr. 26 per tassa raccolta rifiuti. Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.
In casu il debitore non esercita attualmente alcuna attività lucrativa, né ha dimostrato la necessità di disporre di un’autovettura per cercare un nuovo lavoro. Di conseguenza egli può usufruire dei mezzi pubblici, il cui costo mensile è ampiamente coperto dall’importo di fr. 300.-- già riconosciuto dall’UEF a titolo di spese diverse.
Il ricorrente chiede il riconoscimento dell’importo di fr.388.65 relativo ad una fattura della Cassa cantonale di compensazione AVS emessa a nome della ditta __________. Orbene tale importo non può venir riconosciuto, in quanto non è possibile accordare un privilegio ad un determinato creditore. Inoltre non vi è certezza che l’importo di cui viene richiesta la deduzione venga effettivamente versato alla Cassa cantonale di compensazione AVS. Abbondanzialmente va inoltre rilevato che la fattura in oggetto non risulta neppure intestata all’escusso, ragione per cui non si comprende il motivo della richiesta del ricorrente.
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’180.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo a __________
E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’180.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 550.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 22 dicembre 1997 __________ __________, __________, è respinto
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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