AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.236
Data decisione, Autorità: 04.02.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00236
Lugano 4 febbraio 1998/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 dicembre 1997 di
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano quale Amministrazione fallimentare ordinaria
nella liquidazione fallimentare promossa a suo carico;
viste le osservazioni "5 marzo 1997" (recte: 29 gennaio 1998) dell’Ufficio fallimenti di Lugano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che la procedura fallimentare connessa al fallimento del ricorrente si è svolta come indicato dall'UF di Lugano in sede di osservazioni, cui si rinvia;
che il ricorrente, nel suo "esposto di reclamo", non ha indicato il provvedimento impugnato;
che l'Ufficio fallimenti di Lugano ha correttamente evidenziato in sede di osservazioni, p.2, che "nessun atto ufficiale soggetto a ricorso risulta essere impugnato", come pure che al "punto 4) Reclamo ufficiale risulta essere contestata la decisione del Tribunale federale di non omologare il concordato proposto nell'ambito del fallimento";
che __________ sembra prendersela con quei giudici che non hanno omologato il concordato proposto in sede fallimentare;
che la pregressa disputa concordataria è sfociata nel giudizio 2 giugno 1995 di questa Camera quale Autorità superiore dei concordati, da cui è emerso che:
per il primo giudice quale Autorità inferiore dei concordati, il concordato nella procedura di fallimento non era omologabile per carenza del requisito della garanzia;
ex art. 306 cpv.2 n.2 LEF l'omologazione di un concordato è subordinata alla condizione che l’esecuzione del concordato e l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati che si sono insinuati devono essere sufficientemente garantiti, a meno che i creditori non vi abbiano espressamente rinunciato;
il presupposto della garanzia costituisce una delle tre condizioni oggettive che devono realizzarsi cumulativamente perché possa darsi omologazione del concordato (tanto di quello ordinario percentuale non fallimentare che di quello percentuale nella procedura di fallimento): ratio della norma è di garantire che i creditori siano soddisfatti dal profilo patrimoniale nei tempi e nei modi previsti in sede di omologazione; detto altrimenti, vi deve essere certezza che alle parole seguano i fatti (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §54 n.77; Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Lugano 1995, p.146, n.7.4.3; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.438-439; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1993, §74 m.12, p.629; Antoine Favre, Droit des poursuites, Friborgo 1974, p.408; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1911, n.8 all'art. 306 LEF, p.453; DTF 64 I 81; SJZ 1966 p.349; BlSchK 1968 p.88);
la garanzia deve essere affidabile e tale da assicurare l'esecuzione del concordato in tempi ragionevolmente brevi e senza imprevisti accadimenti;
nel caso di specie vi è disputa sulla garanzia prestata per garantire un fabbisogno finanziario di Fr. 430'000.--;
per il primo giudice occorre una garanzia di primario istituto bancario mentre per __________ sono sufficienti le due cartelle ipotecarie al portatore per complessivi Fr. 500'000.-- in secondo e pari grado, dopo precedenze per Fr. 120'000.--, gravanti fondi di proprietà della madre;
__________ ha ripetutamente tentato di ottenere da varie banche e in momenti diversi, senza successo, una garanzia bancaria come correttamente richiesto dall'Autorità inferiore dei concordati;
la spiegazione dell'insuccesso può trovarsi solo nell'inconsistenza delle garanzie offerte da __________ alle banche per ottenere quanto richiesto: è infatti di immediata comprensione che, se le due cartelle ipotecarie al portatore gravanti per complessivi Fr. 500'000.-- la proprietà materna avessero incorporato un attivo credibile, non vi sarebbero stati ostacoli al rilascio di una garanzia bancaria coperta da beni di persona che non è il fallito ma la di lui madre. Né può giovare il rilievo che ad un fallito non si concede fiducia, atteso che nel caso in esame la garanzia doveva trovare fondamento non in atti del fallito ma nel valore incorporato in cartelle ipotecarie gravanti la proprietà immobiliare della madre;
__________ stesso ha così fornito la prova, almeno a livello di verosimiglianza, che le due cartelle ipotecarie non raggiungono quel valore che invano pretende e non vi è quindi garanzia sufficiente nel senso inteso dall'art. 306 cpv.2 n.2 LEF;
si può prescindere da siffatta esigenza solo se tutti i creditori (privilegiati e chirografari) vi rinunciano, circostanza che nel caso di specie non si realizza e nemmeno __________ lo sostiene;
va poi anche ricordato che la LEF non concede all’Autorità dei concordati apprezzamento di sorta che consenta di prescindere dal requisito della sufficiente garanzia: in DTF 64 I 82 il Tribunale federale ha qualificato di arbitrio il giudizio di un'autorità dei concordati che aveva ritenuto sufficiente una garanzia del 10% in luogo del 20% previsto, nonostante la motivazione che la somma offerta fosse in giusta proporzione coi mezzi del debitore;
l'appellazione 17 maggio 1995 di __________ è stata respinta, con conseguente conferma della sentenza 10/11 maggio 1995 del Pretore del Distretto di Lugano che non aveva omologato il concordato fallimentare proposto dall'appellante;
che la sentenza 2 giugno 1995 di questa Camera è stata confermata dal Tribunale federale il 29 settembre 1995 (5P.278/1995);
che le esigenze di forma fissate dall'art. 7 LPR impongono l'indicazione delle domande (cpv.3 lett.a) e la motivazione, anche sommaria (cpv.3 lett.b), come pure la produzione del provvedimento impugnato (cpv.4 lett.a);
che con motivazione sommaria ex art. 7 cpv.3 lett.b LPR va intesa la puntuale censura di un ben determinato provvedimento, del quale va detto in che consista la violazione che forma oggetto del ricorso;
che un ricorso la cui motivazione non soddisfa le esigenze legali è irricevibile;
che, benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p.197);
che non soddisfa le esigenze di motivazione il ricorrente che incentra in sostanza il gravame su questioni che già hanno formato oggetto di procedura sfociata in un giudizio cresciuto in giudicato, peraltro della massima Corte;
che sono irricevibili le censure riferite ad atti non ancora compiuti e comunque tali da non configurare un provvedimento impugnabile ex art. 17 LEF;
che un termine perentorio ex art. 7 cpv.5 LPR per completare un atto insufficientemente motivato nel senso dell'art. 7 cpv.3 lett.b LPR può essere fissato solo se la motivazione sia poco chiara, ossia suscettibile di più interpretazioni, ma non può servire a completare una motivazione il cui contenuto è insufficiente;
che scopo della completazione, ammessa per diritto processuale cantonale, può solo essere la precisazione di quanto espresso in termini confusi ed equivoci ma non l'inserimento di una nuova motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria dei termini di ricorso fissati dal diritto federale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT 1996 I, p.287, n. 3.1.7.);
che i motivi, come pure le domande ex art. 7 cpv.3 lett.a LPR, devono riferirsi all’oggetto del ricorso che per l'art. 2 lett.a e b LPR deve consistere in un provvedimento dell'organo d'esecuzione e fallimento nel senso dell'art. 17 LEF;
che la carenza di conclusioni o di motivazioni sull’oggetto del ricorso non consente la fissazione di un termine di grazia per sopperirvi, non tornando applicabile l’art. 7 cpv.5 LPR (cfr. Cometta, op. cit., p.287, nota 144);
che il gravame è pertanto irricevibile per carenza di oggetto, di domande proponibili e di motivazione;
che, in via abbondanziale e per quanto emerge dagli atti, l'Ufficio fallimenti di Lugano si è determinato in conformità del diritto esecutivo;
che il ricorrente è reso attento che la procedura fallimentare impone obblighi anche al fallito, la cui disattenzione è suscettibile di determinare - ove se ne realizzino i presupposti - sanzioni di natura penale (cfr. il pertinente rilievo dell'Ufficio fallimenti di Lugano, p.2 i.f., da cui si evince che "il fallito, durante l'interrogatorio, aveva omesso di elencare fra i suoi attivi, 4 particelle situate in territorio del Comune __________ fatto che costrinse alla pubblicazione di una nuova diffida per la notifica di oneri gravanti i nuovi fondi scoperti");
che a futura memoria va ricordato che per costante giurisprudenza il ricorso serve solo al conseguimento di un fine pratico e attuale di procedura e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Art. 21 LEF; DTF 97 III 38 cons.2 e rif.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §8 n.14 e nota 25 con rif.), atteso che la procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (Cometta, op. cit., p.283, n. 3.1.2);
che restano comunque riservate censure puntuali su specifici punti in connessione a provvedimenti che formeranno oggetto di futuri atti procedurali;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 LEF; 2 lett.a e b, 7 cpv.3 lett.a e b e 7 cpv.4 lett.a LPR;
PRONUNCIA
Il ricorso 19 dicembre 1997 __________, __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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