AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.235
Data decisione, Autorità: 26.06.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00235
Lugano 26 giugno 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 dicembre 1997 di
contro
l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro il verbale di pignoramento 29 ottobre 1997
nell’esecuzione n. __________ promossa da
rappr. __________.
nei confronti del ricorrente
richiamata l’ordinanza presidenziale 22 dicembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni 19 dicembre 1997 dell’UEF di Mendrisio;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 16’350.-- per alimenti dovuti dal debitore alle figlie __________ e __________ per il periodo dal 1. luglio 1995 al 31 agosto 1996.
B. In data 29 ottobre 1997 l’UEF di Mendrisio pignorava il salario dell’escusso sulla base del seguente calcolo:
Introiti fr. 3’798.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.--
alimenti fr. 1’000.--
locazione fr. 1’020.--
cassa malati fr. 210.--
trasferte fr. 200.--
Totale deduzioni fr. 3’455.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 343.--
L’Ufficio ordinava quindi alla ditta __________, datrice di lavoro del debitore, di trattenere dal salario dell’escusso l’importo mensile di fr. 343.--.
C. Contro tale provvedimento si è aggravato l’escusso sostenendo che il rapporto di lavoro con la ditta __________ sarebbe cessato in data 7 novembre 1997. L’UEF non avrebbe inoltre considerato le spese occorrenti per le figlie (pranzo, cena, regali di compleanno, Natale, Pasqua).Il ricorrente chiede il riconoscimento di un importo per trasferte superiore a quello di fr. 200.-- mensili riconosciuto dall’Ufficio, nonché fr. 100.-- per spese telefoniche. Contesta inoltre il fatto che nel reddito vengano computati gli assegni famigliari.
D. Con osservazioni 19 dicembre 1997 l’UEF di Mendrisio rileva che, con lettera 4 novembre 1997 la __________ ha comunicato che l’escusso in data 3 novembre 1997 ha inoltrato le proprie dimissioni dal posto di lavoro. Con scritto pervenuto all’Ufficio il 19 novembre 1997 il garage __________ confermava l’assunzione dell’escusso a partire dal 10 novembre 1997 con un salario mensile lordo di fr. 3’500.--. L’UEF si rimette quindi alla decisione di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Il ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 100.-- per spese telefoniche. Queste spese non possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese nell’importo base mensile di fr. 1’025.--.
Nel calcolo del minimo vitale vanno tenuti in considerazione solo gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 20). Pertanto non possono venire riconosciuti al ricorrente gli importi che egli sostiene di dover pagare per regali alle figlie in occasione di compleanni, Natale e Pasqua, in quanto non vi è certezza che tali importi, dei quali il debitore non precisa l’ammontare, siano effettivamente pagati.
Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).
Nel caso in esame l’escusso ha preteso il riconoscimento di fr. 1’020.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo a __________ E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, è manifestamente sproporzionato alle sue effettive esigenze, pur tenendo conto del fatto che egli ospita saltuariamente le figlie durante l’esercizio del proprio diritto di visita. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’020.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 700.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di due locali a __________ o in un comune viciniore.
Dallo scritto inviato dal garage __________ di __________ all’UEF di Mendrisio, risulta che l’escusso guadagna attualmente fr. 3’500.- lordi mensili. A tale importo vanno aggiunti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli assegni famigliari, poiché gli stessi costituiscono un reddito limitatamente pignorabile ex art. 93 LEF.
Il ricorrente sostiene che l’importo di fr. 200.-- riconosciuto dall’Ufficio a titolo di spese di trasferta debba essere aumentato, in quanto manifestamente insufficiente a coprire i costi per lo spostamento quotidiano da __________ a __________, luogo di lavoro precedente.
Orbene, tale importo non solo non può essere aumentato, ma va drasticamente ridotto. Infatti il nuovo posto di lavoro dell’escusso è situato ad una distanza tale dal suo attuale domicilio, da poter essere raggiunto addirittura a piedi. Pertanto viene riconosciuto unicamente l’importo mensile di fr. 50.-- per spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro.
Introiti fr. 3’866.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’025.--
alimenti fr. 1’000.--
locazione fr. 1’020.--
AVS fr. 230.--
cassa malati fr. 210.--
trasferte fr. 50.--
Totale deduzioni fr. 3’535.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 331.--
L’eccedenza mensile pignorabile ammonta quindi a fr. 331.--, atteso che eventuali modifiche del reddito dell’escusso potranno essere fatte valere in sede di revisione del pignoramento.
Ne consegue l'accoglimento parziale del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 9 novembre 1997 __________, __________ è pazialmente accolto.
1.1. E’ fatto ordine all’UEF di Mendrisio di pignorare dal salario dell’escusso presso la ditta __________ __________ l’importo mensile di fr. 331 per 12 mensilità a partire dalla prima scadenza utile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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