AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.230
Data decisione, Autorità: 24.06.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00230
Lugano 24 giugno 1998 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 novembre 1997 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento di salario 7 ottobre 1997
nell’ambito di diverse esecuzioni promosse fra gli altri da
e
__________ rappr. da __________
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti. Il 7 ottobre 1997 l’UE di Lugano procede al pignoramento del salario dell’escusso sulla base del seguente calcolo:
Introiti
debitore fr. 1’771.-- (50%)
moglie fr. 1’771.-- (50%)
Totale mensile fr. 3’542.-- fr. 1’771.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’370.--
locazione fr. 600.--
Totale fr. 1’970.- (50%) fr. 985.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 786.--
Sulla base di tale calcolo l’UE di Lugano ordinava alla ditta __________, datrice di lavoro di __________, la trattenuta dell’importo di fr. 780.-- dal salario del debitore.
B. Con ricorso 27 novembre 1997 __________ insorge contro il pignoramento di salario, sostenendo che il calcolo del minimo di esistenza sarebbe errato e incompleto. Egli allega al ricorso una serie di documenti giustificativi che comproverebbero le sue affermazioni.
C. Con osservazioni 5 dicembre 1997 il __________ chiede che venga verificata la tempestività del gravame. Nella denegata ipotesi che lo stesso venga dichiarato tempestivo, ne postula la reiezione.
D. Anche il __________ e l’UE di Lugano nelle loro osservazioni datate rispettivamente, 10 dicembre 1997 e 15 dicembre 1997 chiedono che il ricorso venga respinto.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF).
Nel caso in esame il ricorrente sostiene di aver ricevuto, per invio semplice, il verbale di pignoramento solo il 17 novembre 1997. Orbene dall’atto impugnato risulta che lo stesso è stato spedito il giorno 11 novembre 1997 al precedente indirizzo dell’escusso a __________, mentre dall’atto di ricorso si evince che egli risulta attualmente domiciliato a __________ Di conseguenza il lasso di tempo trascorso dall’invio del verbale di pignoramento e la ricezione da parte del debitore può essere considerato ragionevole. In assenza di elementi di segno contrario il gravame deve quindi essere ritenuto tempestivo. La questione non deve comunque essere vagliata oltre, atteso che per l'art. 22 cpv. 1 LEF nel computo del salario pignorabile non si può intacccare il minimo vitale ex art. 93 LEF.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179).
Secondo il punto 1. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo elaborata da questa Camera (in seguito: Tabella), l’importo base mensile è comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici (quali le spese di elettricità per illuminazione e le spese di elettricità e gas per la cottura). Di conseguenza le spese di elettricità fatte valere dal ricorrente non possono essere riconosciute, essendo già comprese nell’importo base di fr. 1370.-- riconosciuto dall’UE.
Il debitore chiede che vengano riconosciuti fr. 570.-- e fr. 950.-- a titolo di canoni di locazione. Orbene, quale canone locatizio può essere computato unicamente quello relativo all’abitazione coniugale del debitore, situata a __________. Di consegue l’importo di fr. 600.-- riconosciuto dall’UE deve essere aumentato a fr. 1'050.--, pari al canone di locazione comprensivo delle spese accessorie, relativo all’ appartamento sito in via __________ a __________, domicilio dell’escusso. A futura memoria si può anticipare che a partire dal 1° ottobre 2000 potranno essere riconosciuti solo Fr. 750.-- a titolo di canone locatizio e spese accessorie, avuto riguardo al reddito e alla composizione familiare.
Nel calcolo del minimo di esistenza l’Ufficio deve tener conto delle spese sostenute dal debitore per il pagamento dei premi della cassa malati (cfr. Punto 2.3 Tabella).
Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore devono essere riconosciuti i seguenti importi:
fr. 181.90 cassa malati __________ (debitore)
fr. 180.30 cassa malati __________ (coniuge)
Introiti
debitore fr. 1’771.-- (50%)
moglie fr. 1’771.-- (50%)
Totale mensile fr. 3’542.-- fr. 1’771.--
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’370.--
locazione fr. 1'050.--
cassa malati fr. 362.--
Totale fr. 2’680.- (50%) fr. 1’390.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 381.--
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 27 novembre 1997 di __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile a carico di __________, è ridotta a fr. 381.-- in luogo di fr. 780.--
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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