AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.229
Data decisione, Autorità: 29.07.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00229
Lugano 29 luglio 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 dicembre 1997 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il riesame 1. dicembre 1997 del pignoramento 21 ottobre 1997 eseguito nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
rappr. dal __________
viste le osservazioni 30 dicembre 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
rilevato che con ordinanza presidenziale 15 dicembre 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo limitatamente all’importo eccedente Fr. 600.--
ritenuto
in fatto
A. La __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un suo credito.
B. Sulla base del seguente computo l’UE di Lugano ha pignorato al ricorrente con atto di pignoramento 21 ottobre/21 novembre 1997 l’importo di Fr. 2’000.-- al mese.
Introiti
stipendio debitore Fr. 5’200.--
AVS coniugi Fr. 2’900.--
totale Fr. 8’100.--
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
locazione Fr. 3’200.--
C.M. Fr. 1’050.--
ass. diversi + cure mediche Fr. 480.--
totale Fr. 6’100.--
Eccedenza mensile pignorabile: Fr. 2’000.--.
C. Con riesame del pignoramento 1. dicembre 1997, l’UE di Lugano ha stabilito l’eccedenza mensile pignorabile in Fr. 935.-- sulla base del seguente computo:
Introito
debitore Fr. 5’785.--
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’370.--
affitto Fr. 2’020.--
cassa malati Fr. 560.--
cure mediche Fr. 480.--
spese manutenzione casa + risc. Fr. 420.--
totale Fr. 4’850.--
Eccedenza mensile pignorabile: Fr. 935.--.
L’UE di Lugano ha indicato che l’affitto di Fr. 2’020.-- comprende solamente gli interessi ipotecari, che per la cassa malati può essere riconosciuto unicamente il premio base per l’escusso e la moglie di Fr. 560.-- al mese e che l’introito dell’escusso comprende Fr. 2’800.-- versato dalla __________ e Fr. 2’985.-- dall’AVS.
D. Contro il riesame dell’atto di pignoramento 1. dicembre 1997 si è aggravato l’escusso sostenendo che l’UE di Lugano non avrebbe potuto ridurgli il minimo di esistenza, atteso che le singole poste non hanno subito alcun cambiamento dal pignoramento del 21 ottobre 1997. Dal riesame non dovrebbe pertanto risultare alcuna eccedenza pignorabile. Il ricorrente ha poi rilevato che già nel calcolo eseguito il 21 ottobre 1997 l’UE ha tenuto conto nel suo introito di tutta la rendita AVS per coniugi, nonostante la metà spetti a sua moglie.
E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Nell’ambito del riesame del pignoramento eseguito il 1. dicembre 1997 l’UE di Lugano ha correttamente ricalcolato sia il reddito dell’escusso, diminuito per quel che riguarda l’importo percepito dalla __________ da Fr. 5’800.-- a Fr. 2’800.--, che il minimo di esistenza, atteso che nell’ambito di un riesame l’autorità di esecuzione è tenuta ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti in quel momento. Pertanto avendo l’UE di Lugano constatato che le spese considerate nel calcolo del minimo vitale erano troppo elevate, le ha, come si vedrà di seguito, correttamente riesaminate.
b) L’UE di Lugano ha considerato quale introito dell’escusso l’importo integrale per coniugi percepito dall’AVS di Fr. 2’985.-- al mese. Questo importo è tuttavia destinato per metà alla moglie dell’escusso (cfr. dichiarazione 2 dicembre 1997 della Cassa cantonale di compensazione AVS, doc. C). L’introito del ricorrente ammonta quindi complessivamente a Fr. 4’293.--, ossia Fr. 2’800.-- dalla __________ più la metà dell’importo percepito dall’AVS, ossia Fr. 1’493.--.
c) Nel calcolo del minimo di esistenza possono venire riconosciute le spese per il riscaldamento, per il pagamento degli interessi ipotecari e le spese di manutenzione necessarie per la propria casa (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 63 p. 178).
Dalla documentazione prodotta emerge che l’UE di Lugano ha accertato che gli interessi ipotecari ammontano a Fr. 2’012.-- al mese, per cui nel riesame è stato correttamente computato l’importo arrotondato di Fr. 2020.--. L’UE ha inoltre tenuto conto dell’importo di Fr. 420.-- al mese per le spese di manutenzione e di riscaldamento.
d) Nel calcolo del minimo vitale può essere riconosciuto solo il premio pagato per l’assicurazione obbligatoria. Avendo l’UE di Lugano accertato che i premi base per i coniugi __________ ammontano a Fr. 278.20 per ciascuno, nel riesame del pignoramento ha correttamente riconosciuto solo l’importo complessivo arrotondato di Fr. 560.--.
e) Dal
Introito marito Fr. 4’293.-- = 74%
Introito moglie Fr. 1’492.-- = 26%
Reddito comune Fr. 5’785.--
Minimo di esistenza comune
minimo base Fr. 1’370.--
interessi ipotecari Fr. 2’020.--
cassa malati Fr. 560.--
cure mediche Fr. 480.--
spese manutenzione
casa e riscaldamento Fr. 420.--
totale Fr. 4’850.--
Parte del minimo di esistenza comune a carico del marito: 74% di Fr. 4850.-- = Fr. 3’589.--
Importo mensile pignorabile dal reddito del marito: Fr. 4’293.-- ./. Fr. 3’589.-- = Fr. 704.--
f) Secondo lo scritto 2 aprile 1998 della __________, dal 1. 3.1998 il ricorrente percepisce solo Fr. 2’200.-- al mese dalla società, per cui, essendo diminuito il suo introito da Fr. 4’293.-- a Fr. 3’693.--, l’eccedenza mensile pignorabile va ricalcolata:
Introito marito Fr. 3’693.-- = 71%
Introito moglie Fr. 1’492.-- = 29%
Reddito comune Fr. 5’185.--
Minimo di esistenza comune
minimo base Fr. 1’370.--
interessi ipotecari Fr. 2’020.--
cassa malati Fr. 560.--
cure mediche Fr. 480.--
spese manutenzione
casa e riscaldamento Fr. 420.--
totale Fr. 4’850.--
Parte del minimo di esistenza comune a carico del marito: 71% di Fr. 4850.-- = Fr. 3’444.--
Importo mensile pignorabile dal reddito del marito:
Fr. 3’693.-- ./. Fr. 3’444.-- = Fr. 249.--.
a) Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (cfr. DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
b) Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio. Queste possono essere considerate completamente solo in conformità alla sua situazione familiare e nei limiti dell’uso locale. Ininfluente è il fatto che si tratti di spese per un appartamento locato oppure per la propria casa. In ambedue i casi al debitore deve essere concesso un adeguato lasso di tempo per adattare questi esborsi (DTF 119 III 73 cons. 3c; 116 III 21 cons. 2d; 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117). L’importo va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).
c) In via abbondanziale si rende attento il ricorrente che le spese computate per la sua abitazione (per i tassi ipotecari, la manutenzione ed il riscaldamento) sono manifestamente sproporzionate in rapporto al reddito Di conseguenza, trascorsi 12 mesi dalla notifica di questa sentenza, al fine di concedere al debitore un adeguato lasso di tempo per vendere oppure affittare la sua abitazione, l’UE di Lugano, nel caso di ulteriori pignoramenti nei confronti di __________, potrà tenere conto per le spese di alloggio unicamente dell’importo di fr. 1’000.-- al mese, spese accessorie comprese, per un appartamento di 2 locali a __________ o in un comune viciniore.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza il provvedimento 1. dicembre 1997 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che il pignoramento del reddito di __________, è fissato in Fr. 704.-- al mese dal 1. dicembre 1997 al 29 febbraio 1998, in luogo di Fr. 935.-- al mese , mentre si riduce a Fr. 249.-- al mese dal 1. marzo 1998.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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