AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2003.14902
Data decisione, Autorità: 31.03.2003, GIAR
Incarto n. INC.2003.14902
Lugano 31 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Franco Lardelli
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 21 marzo 2003 da
attualmente presso il Penitenziario cantonale (patrocinato dall’)
e qui trasmessa il 24/26 marzo 2003, con preavviso negativo dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini, 6500 Bellinzona
viste le osservazioni 27 marzo 2003 dell’accusato, che conferma contenuti e conclusioni dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
La mattina del 13 marzo 2003 a __________, nell’ambito dell’inchiesta denominata “Indoor” (avente per oggetto il perseguimento di produttori indoor di canapa per la successiva rivendita quale prodotto stupefacente), durante la perquisizione dell’immobile in __________, di proprietà di __________, la polizia cantonale ha sequestrato 1300 piante vive di canapa pronte per essere impiantate. Sul posto era presente __________, che allertato dall’accusato – assente nella Svizzera interna -, essendo in possesso della chiave per accedere ai locali, ha permesso alla polizia di procedere alla perquisizione. Le perquisizioni domiciliari avvenute quello stesso giorno, hanno portato al sequestro di documentazione cartacea in possesso di __________ relativa a calcoli di costi di coltivazione di canapa, in particolare dei documenti D ed E annessi al rapporto d’arresto 13 marzo 2003 della polizia cantonale.
Quello stesso giorno, nei canapai __________ e __________ di __________ e nei locali situati sopra il canapaio __________, la polizia ha pure sequestrato circa 100 Kg di canapa essiccata e 777 piante vive di canapa.
Nell’ambito della suddetta inchiesta, il 14 marzo 2003 è stato arrestato __________, con contestuale promozione dell’accusa nei suoi confronti per infrazione aggravata, sub. semplice, alla LFStup (art. 19 cifra 1 e cifra 2 lett. c LFStup). Interrogato dalla polizia, egli nega ogni responsabilità in merito alle piante di canapa rinvenute a __________. La piantagione sarebbe, a suo dire, di __________. Egli nega pure di sapere che la canapa da lui venduta nei canapai __________ e __________
Nell’istanza di libertà provvisoria, datata 21 marzo 2003, l’accusato evidenzia che non vi sarebbero più bisogni istruttori, in quanto egli ha collaborato fattivamente con gli inquirenti e non verrebbe più interrogato dalla polizia dal 17 marzo 2003.
Non vi sarebbe inoltre nessun rischio di collusione e di inquinamento delle prove, in quanto “se vi fosse stata la palese necessità per motivi istruttori di evitare la collusione nelle prove anche il magistrato avrebbe agito con la necessaria discrezione e non con la pubblicità mediatica con cui è stato trattato il caso”.
Secondo l’accusato non vi sarebbe poi neppure un pericolo di recidiva.
Il Procuratore pubblico esprime preavviso negativo, perché l’inchiesta non è che agli inizi e, in relazione ai bisogni istruttori, rimangono da chiarire i ruoli, le responsabilità e le proprietà tra l’accusato e . Il Magistrato inquirente rileva che, dai verbali agli atti, l’ accolla allo __________ sia la proprietà, sia la responsabilità gestionale delle coltivazioni di __________ e di . Per quest’ultima coltivazione il Procuratore pubblico evidenzia che l’ “nel rapp. di segnalazione 22.01.2003 ... se ne era assunta la gestione e la responsabilità per il tramite della società __________: ciò che invece dopo l’arresto ha negato, scaricandone sullo __________ il ruolo di gestore/proprietario ... il raccolto non è ancora dato sapere che fine abbia fatto e ad opera di chi”. Pure da chiarire, secondo il Magistrato inquirente, la ripartizione delle funzioni con la moglie __________, come pure “la rete di coltivazioni e di smercio dell’ingente quantità di canapa già essiccata e confezionata trovata nei negozi posti sotto sequestro; la ricostruzione del giro d’affari conseguito; le connessioni con altri coltivatori e/o trafficanti di canapa”.
Sussiste dunque un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, per i punti ancora da chiarire e la necessità di eventualmente assicurare altri mezzi probatori, che sarà possibile solo dopo aver chiarito i rispettivi ruoli.
Vi è poi, secondo il Procuratore pubblico, anche un pericolo di recidiva, in ragione del fatto che è già stato condannato per analogo reato nel 2001 e che, durante il periodo di prova, ha ripreso l’attività illegale passando da dettagliante a coltivatore/grossista.
Con le osservazioni al preavviso negativo l’accusato ancora sottolinea ed evidenzia che non sussisterebbero né i bisogni dell’istruzione, né il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, né tantomeno il pericolo di recidiva.
In relazione alla canapa sequestrata, l’accusato sostiene inoltre che “da una sommaria lettura delle analisi risulta inoltre che parte della stessa neppure raggiunge il tasso di 3gr/100 di THC fatto che rende la canapa certamente non utilizzabile a scopo stupefacente”.
Come al dettato di legge ed a giurisprudenza (REP 1998, pag. 333 ss.), l’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove e il pericolo di recidiva.
L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
Sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, perlomeno fino a miglior definizione dell’assetto probatorio.
4.1
Con verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti.
Per la coltivazione di __________, significative sono le dichiarazioni di __________ (verb. PO 25.3.2003), che attestano che suo marito __________ e __________ erano in società per quella piantagione di canapa. Pure __________ (verb. PO 24.3.2003), che aveva affittato lo stabile e l’impianto, conferma l’esistenza di un’unità operativa di __________ e di __________. Gli indizi a carico di __________ trovano conferma anche nelle dichiarazioni di __________ (verb. PO 17.3 2003 pag. 1) attestanti che __________ sarebbe il proprietario della coltivazione di __________.
Pure per la coltivazione di __________ vi sono le dichiarazioni di __________, che attestano il coinvolgimento dell’accusato (verb. PO 17.3.2003 pag. 2).
Va poi rilevato che – diversamente da quanto sostenuto dall’accusato nelle osservazioni al preavviso negativo del Procuratore pubblico - dagli atti emerge che la canapa sequestrata presso i negozi __________ e __________ ha un contenuto di THC variante tra il 10.2% e il 19.7% e quindi notevolmente superiore al limite legale dello 0.3%; pure le piante vive di canapa sequestrate presso la coltivazioni indoor di __________ e di __________ superano chiaramente questo limite, essendo il loro contenuto di THC situato tra l’1.8% e il 4.9% (cfr. rapporti di analisi del Laboratorio cantonale del 26.3.2003).
L’accusato del resto negli interrogatori di polizia ha sostenuto di non aver fatto analizzare la canapa da lui venduta in relazione al THC, di non essersi interessato del tenore di THC di detta canapa (verb. PO 14.3.2003 pag. 2) e di aver comunque venduto la canapa proveniente dalla coltivazione indoor al prezzo di Frs. 7.50 al grammo (verb. PO 24.3.2003 pag. 1).
4.2
L’accusato persiste nel negare sostanzialmente il coinvolgimento della propria responsabilità. Diversamente da quanto sostenuto dall’accusato, gli interrogatori di polizia non sono terminati in data 17 marzo 2003, ma sono continuati già in data 24 marzo 2003.
Numerose sono ancora le esigenze istruttorie da esperire per chiarire i ruoli nella coltivazione e nel commercio della canapa di cui sopra (ed eventualmente nella coltivazione e nei commerci di altra canapa, che dovesse emergere dagli interrogatori in corso), segnatamente con confronto delle posizioni e deposizioni delle varie persone coinvolte. Nel caso specifico si tratta di passi d’inchiesta che esigono manifestamente il mantenimento del carcere preventivo di __________: la sua posizione sostanzialmente negatoria rende palese il pericolo di collusione con persone coinvolte e che sono in stato detentivo, ma anche a piede libero e il pericolo di inquinamento delle prove. Ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio degli accusati.
Né del resto a questo giudice risulta, né tantomeno l’accusato lo prova, che alle deposizioni rese dall’accusato e dalle altre persone coinvolte nell’inchiesta sia stata data una pubblicità mediatica, compromettente i preminenti motivi d’interesse pubblico – per quanto qui concerne i bisogni dell’istruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove – al mantenimento del carcere preventivo.
Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, la sua costituzione fisica e soprattutto psichica e le modalità di commissione dei reati che gli vengono addebitati, così che la reiterazione appaia assai verosimile (LUVINI, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, REP 1989, pag. 294; Gérard PIQUEREZ, Manuel de procédure pénale suisse, Zurich 2001, n.1479/1483).
A carico di __________ vi é una precedente condanna ad un mese di detenzione, sospesa condizionalmente per due anni, per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, emessa dal Ministero pubblico di __________ con decreto d’accusa __________ (cfr. casellario doc. 5/2 MP). I nuovi fatti addebitati all’accusato si situano dunque nel periodo di prova. Ritenuto che presentemente primeggiano le esigenze istruttorie e il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, può qui restare indecisa la probabilità di reiterazione, che potrà essere approfondita in seguito, quando sarà meglio definito il quadro delle responsabilità dell’accusato istante.
Visto il breve lasso di tempo intercorso fra l’arresto e l’istanza ora in esame, va infine rilevato che il carcere preventivo sofferto e ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con coerente sollecitudine nonostante la presenza di più persone coinvolte, è rispettoso del principio della proporzionalità, con riferimento alla presumibile pena.
Resta sottointeso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
In conclusione, l’istanza in discussione si appalesa infondata e come tale deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e da spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione a:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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