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Numero d'incarto:
15.1997.228
Data decisione, Autorità:
30.01.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00228
Lugano
30 gennaio 1998 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
vista
la nota professionale 10 ottobre 1997 dell'
quale
patrocinatrice d’ufficio di __________, __________ nella procedura di ricorso
riferita all’operato dell’UEF di Locarno nell’ambito delle esecuzioni n.
__________ __________ __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che ex art. 24 TOA
(Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 dicembre 1984, in:
RL 3.2.1.1.2 ) per i ricorsi alle Autorità di vigilanza, compreso il Tribunale
federale, contro i provvedimenti delle autorità esecutive, l’onorario va da fr.
300.-- a fr. 5’000.--;
che avuto riguardo alle
peculiarità del caso sottoposto a giudizio, l’onorario si situa in fr.
1'000.--;
che l’assistenza
giudiziaria garantisce solo quanto è oggettivamente necessario per tutelare in
sede processuale gli interessi del cliente e non si estende a prestazioni di
sostegno morale o di aiuto sociale (STF 10 maggio 1994 in re avv. X cons. 5a;
DTF 109 Ia 111 cons. 3b ), ciò che - se necessario - l’avvocato deve ricordare
al suo mandante;
che l’onorario del
patrocinatore d’ufficio va ridotto del 30% in conformità dell’art. 36 cpv.1 LTG
(Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965, in RL 3.1.1.5 ) e
diviene pertanto fr. 700.- (= fr. 1'000.-- - fr. 300.--);
che le spese esposte in
fr.463.30 sono manifestamente esagerate,
che le conversazioni
telefoniche, 25 tra il difensore e l’assistito, di cui 17 mediante l’uso
dell’apparecchio natel e l’esuberanza di fotocopie, eccedono manifestamente
quanto è necessario dal profilo oggettivo per tutelare in sede processuale gli
interessi del cliente;
che, le maggiori spese
sono state cagionate dall’atteggiamento tenuto dal difensore, il quale ha
svolto anche funzioni di assistenza sociale, i cui costi non possono essere
accollati a questa procedura;
che quindi le spese,
tenuto conto dell’IVA al 6.5%, possono essere ammesse unicamente in fr.100.--;
richiamato l’art.36 cpv.3 LTD,
decreta
- La nota
professionale 10 ottobre 1997 dell’avv. __________, è così approvata:
a) onorario fr.
700.--
b) spese fr.
100.--
c) IVA 6.5% fr.
52.--
Totale fr.
852.--
- Intimazione: avv.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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