AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.223
Data decisione, Autorità: 25.08.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00223
Lugano 25 agosto 1998 /FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 9 dicembre 1997 di
patr. dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il verbale di pignoramento 27 novembre 1997 nelle esecuzioni n__________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
(esecuzione n. __________
e da
(esecuzione n. __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 10 dicembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
16 dicembre 1997 della __________
17 dicembre 1997 dell’__________ __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ (e __________ () procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il 16 ottobre 1997 l’UE di Lugano pignorava il reddito dell’escusso sulla base del seguente calcolo:
Minimo di esistenza
minimo base fr. 1’370.--
cassa malati fr. 522.--
affitto fissato dall’UE fr. 650.--
ass. diversi fr. 314.--
Totale fr. 2’856.--
Reddito
AVS coniugi fr. 2’900.--
reddito locativo
diritto d’usufrutto (1/2) fr. 1’088.--
Totale fr. 3’988.--
Eccedenza mensile pignorabile fr. 1’132.--
C. Contro tale provvedimento si aggrava con ricorso 9 dicembre 1997 __________ sostenendo che nel calcolo del minimo vitale l’affitto sarebbe stato calcolato in fr. 650.-- facendo espresso riferimento al fatto che tale importo si riferisce unicamente alla quota a carico dell’escusso corrispondente ad un mezzo. Inoltre nella determinazione del reddito, la rendita AVS è stata computata completamente a favore del ricorrente, anche se si tratta di una rendita per coniugi e tra i coniugi vige il regime matrimoniale della separazione dei beni. La posizione presa dall’UE non sarebbe coerente, poiché nel determinare il canone di locazione , considera unicamente l’aggravio di __________ mentre la rendita AVS per coniugi è computata quale reddito esclusivo dell’escusso.
Il reddito locativo del diritto di usufrutto, di cui beneficia l’escusso sulla part. __________ di ____________________, calcolato sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Ufficio sarebbe pari a fr. 10’883.50 (5% del valore di stima dell’immobile pari a fr.435’340 : 2). Il reddito locativo calcolato dall’UE dovrebbe riferirsi al canone di locazione ipotetico per un anno. L’importo summenzionato dovrebbe pertanto essere diviso in dodici mensilità, ciò che porterebbe ad un valore mensile di fr. 906.-- a fronte dei fr. 1’088.-- esposti.
La determinazione del reddito locativo effettuata dall’Ufficio, oltre che risultare erronea, opererebbe un’inammissibile analogia con i parametri utilizzati dalle autorità fiscali. Il ricorrente assevera inoltre di essere al beneficio di un diritto di abitazione, per cui non gli può essere imposto di abbandonare l’appartamento al fine di locarlo a terze persone.
Per questi motivi il verbale di pignoramento dell’UE di Lugano andrebbe annullato.
D. Con osservazioni 16 dicembre 1997 la __________ chiede che il gravame venga respinto , in quanto l’agire del ricorrente sarebbe finalizzato unicamente a sottrarsi ai propri obblighi legali nei confronti della Banca creditrice.
E. Con osservazioni 17 dicembre 1997 l’__________ postula la reiezione del ricorso. Chiede inoltre che venga considerata quale entrata la quota provento di affitti della part. __________ di __________ pari a fr. 4’952.50, malgrado la cessione effettuata a favore della __________. In subordine chiede che venga confermato il pignoramento.
F. Con osservazioni 19 dicembre 1997 l’UE di Lugano comunica di condividere quanto espresso dal ricorrente al punto 3.2. del gravame, nel senso che l’importo relativo al reddito locativo ammonta effettivamente a fr. 906.-- mensili. Per il resto l’UE chiede la reiezione del ricorso sostenendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Nel caso in cui sia il debitore che il suo coniuge dispongono di un reddito, occorre tenere conto dell’art. 163 CC, secondo il quale i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento della famiglia. La Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale nelle DTF 116 III 78 e 114 III 15 ha stabilito che per calcolare la quota di reddito pignorabile occorre, in primo luogo, determinare il reddito di ambedue i coniugi e il loro minimo vitale comune; poi, ripartire tra di essi il minimo vitale ottenuto in relazione con il reddito netto. La quota pignorabile del reddito del coniuge escusso risulta sottraendo la sua parte del minimo vitale dal suo reddito determinante (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n.66, p. 178/179). Ne consegue che la richiesta dell’escusso di non considerare il reddito della moglie nel calcolo degli introiti non può essere accolta.
Il ricorrente assevera che il reddito locativo del diritto di usufrutto sarebbe pari a fr. 906.-- mensili, in luogo di fr. 1’088.-- calcolati dall’UE. Nelle sue osservazioni 19 dicembre 1997 l’Ufficio ha ammesso di essere incorso in un errore nella determinazione del reddito locativo, il quale corrisponde effettivamente a fr. 906.-- mensili. Tale importo deve però essere moltiplicato per 2 , in quanto beneficiaria del dirittto di usufrutto risulta essere anche la moglie dell’escusso. Anche l’importo di fr. 650.-- fissato dall’UE a titolo di affitto deve essere raddoppiato, per considerare anche la quota a carico del coniuge. Il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile risulta quindi essere il seguente:
Minimo di esistenza comune
minimo base fr. 1’370.--
cassa malati fr. 522.--
affitto fissato dall’UE fr. 1’300.--
ass. diversi fr. 314.--
Totale fr. 3’506.--
Introito marito
AVS fr. 1’450.--
reddito locativo
diritto d’usufrutto fr. 906.--
totale fr. 2’356.-- = 50%
Introito moglie
AVS fr. 1’450.--
reddito locativo
diritto d’usufrutto fr. 906.--
totale fr. 2’356.-- = 50%
Reddito comune fr. 4’712.--
Parte del minimo di esistenza comune a carico del marito: 50% di fr. 3’506.-- = fr. 1’753.--
Importo mensile pignorabile del reddito del marito: fr. 2’356 ./. fr. 1’753.-- = fr. 603.--
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 9 dicembre 1997 __________, __________ è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile a carico di __________, è stabilita in fr. 603.-- in luogo di fr. 1’132.--.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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