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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.213
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00213
Lugano 18 dicembre 1997 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 novembre 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento 19 novembre 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
viste le osservazioni 2 dicembre 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede contro __________ per l’incasso dei suoi crediti. Avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 7 ottobre 1997 il Giudice di pace del Circolo di Pregassona ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al PE n. __________.
B. In seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 10 novembre 1997 la comminatoria di fallimento per Fr. 579.-- oltre interessi al 12% dal 29 gennaio 1996, Fr. 50.-- per costi amministrativi, Fr. 115.70 per spese diverse, Fr. 50.-- per spese del PE, Fr. 5. per spese d’incasso e Fr. 50.-- spese per la comminatoria. Questa è stata notificata all’escusso il 14 novembre 1997.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________, sostenendo che il 27 agosto 1997 la __________ gli aveva chiesto di pagare la terza rata di Fr. 579.-- riguardante l’acquisto di una lavatrice, aggiungendo a tale rata tutte le spese e gli interessi per il ritardo nel pagamento. Egli aveva interposto opposizione al PE emesso in precedenza, poiché non gli risultava di dovere ancora una rata. La creditrice stessa aveva notato solo durante l’estate 1997 che ne mancava ancora una al saldo del prezzo di acquisto, infatti la seconda rata era già stata versata il 9 aprile 1996. A fine agosto 1997 il debitore ha chiarito l’errore, confermando l’importo ancora mancante di Fr. 579.--, contestando però le spese e gli interessi, in quanto l’errore non era solo suo. Egli aveva poi confermato all’escutente che il pagamento sarebbe avvenuto entro fine settembre 1997, ma senza interessi e spese. Il ricorrente ha prodotto una copia della ricevuta relativa al pagamento di Fr. 579.--, effettuato il 25 settembre 1997. Egli ha poi rilevato che, nonostante l’avvenuto pagamento, il 7 ottobre si è tenuta l’udienza davanti al Giudice di pace ed il 12 novembre 1997 è stata emessa la comminatoria di fallimento per l’intero importo e per le spese.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa, ritenuto che errori evidenti devono comunque essere considerati.
La ricorrente allega unicamente questioni di merito, relative alla causa del mancato pagamento della terza rata e delle spese (cfr. narrativa sub C), che il ricorrente doveva far valere, se del caso, nella procedura davanti al Giudice di pace. Dalla copia della ricevuta prodotta dal debitore risulta tuttavia l’avvenuto versamento di Fr. 579.-- per la terza rata, effettuato il 25 settembre 1997, per cui, nonostante la comminatoria in esame non può venire annullata, va rettificato l’errore formale relativo all’importo, nel senso che il credito dedotto in esecuzione, indicato sulla comminatoria va ridotto ai soli interessi al 12% su Fr. 579.-- dal 29 gennaio 1996 al 25 settembre 1997, Fr. 50.-- per costi amministrativi, Fr. 115.70 per spese diverse, oltre alle spese per il PE di Fr. 50.-- più le spese d’incasso di Fr. 5.-- e le spese della comminatoria di fallimento di Fr. 50.--. Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso limitatamente all'errore manifesto sopra evidenziato.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 18 novembre di __________, è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.
1.1. All’Ufficio di esecuzione di Lugano è ordinato di rettificare la comminatoria di fallimento 10 novembre 1997 emessa nella procedura di esecuzione n. __________ a carico __________ nel senso che alla posizione 01) va depennato l'importo di fr. 579.-- e sostituito dai soli interessi su fr. 579.-- al 12% dal 29 gennaio 1996 al 25 settembre 1997..
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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