AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.212
Data decisione, Autorità: 08.06.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00212
Lugano 8 giugno 1998/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 novembre 1997 di
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro il pignoramento di salario 14 ottobre 1997 nell'esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse da
rappr. dal __________
e
rappr. dall'__________
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 2 dicembre 1997 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il __________ e la __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.
B. Il 14 ottobre 1997 l’UE di Lugano procedeva al pignoramento del salario dell’escusso sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza:
Minimo base fr. 925.--
Figli minorenni fr. 300.--
Locazione fr. 500.--
Cassa malati fr. 296.50
Pasti fr. 180.--
Ass. Diverse fr. 100.--
Totale deduzioni fr. 2’301.50
Con scritto 7 novembre 1997 veniva notificato alla ditta __________, datrice di lavoro di __________, il pignoramento, con effetto immediato, del salario dell’escusso per la somma eccedente l’importo mensile di fr. 2’301.50.
C. Con ricorso 19 novembre 1997 __________ si è aggravato contro il calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’Ufficio. Il ricorrente sostiene che l’UE non avrebbe tenuto conto, nella giusta misura, delle spese sostenute per il mantenimento del figlio. Chiede quindi che il calcolo del minimo di esistenza venga rivisto.
D. L’UE chiede che il ricorso venga respinto, sostenendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
Secondo il punto 1.1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza emanata da questa Camera (di seguito. Tabella), l’importo base per una persona sola che vive presso parenti e di fr. 925.--. Il ricorrente sostiene di abitare con la madre, quindi l’importo di fr. 925.-- riconosciuto dall’UE è da ritenere corretto.
Il supplemento all’importo base per ogni figlio a carico, di età compresa tra i 6 e 12 anni ammonta fr. 300.-- (cfr. punto 1.2.1 Tabella). L’escusso deve provvedere al mantenimento di un figlio di __________ anni, per il quale l’Ufficio ha giustamente considerato un importo di fr. 300.--.
Dal certificato della __________ si evince che il premio mensile pagato dall’escusso ammonta a fr. 296.50, di cui solo fr. 278.-- riferite a prestazioni obbligatorie secondo la LAMal.
Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore non vi è spazio per ulteriori deduzioni oltre all’importo già riconosciuto dall’UE di Lugano.
Il ricorrente sostiene di versare il 50% del canone di locazione alla madre. Di conseguenza l’importo di fr. 500.-- calcolato dall’UE a tale scopo, appare adeguato alle circostanze. Anche l’importo di fr. 180.-- esposto per i pasti consumati fuori dall’economia domestica è coretto, corrispondendo al massimo di quanto previsto dal punto 2.4.3 della Tabella. Atteso che è stato inoltre riconosciuto all’escusso l’importo di fr. 100.-- per assicurazioni diverse, non esistono ulteriori elementi che consentano di scostarsi dal calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’UE di Lugano.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 novembre 1997 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster