AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: INC.2000.21602
Data decisione, Autorità: 09.03.2001, GIAR
N. 216.2000.2 - 216.2000.3 L Lugano, 9 marzo 2001
IL GIUDICE DELL'ISTRUZIONE E DELL'ARRESTO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
Claudio Lepori
sedente per statuire sul reclamo presentato congiuntamente da
e
(entrambi patrocinati dall'avv. __________)
contro la decisione 19 febbraio 2001 del Procuratore pubblico avv. Antonio Perugini, che ha respinto complementi di prova nel procedimento pendente contro i reclamanti per titolo di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla legge federale sugli stupefacenti;
preso atto della comunicazione 2 marzo 2001 del magistrato inquirente, che propone la reiezione del reclamo per le ragioni esposte nella decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A.
Nei confronti dei coniugi __________ e __________ è in corso un procedimento penale per titolo di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla legge federale sugli stupefacenti, come alla promozione dell'accusa risultante dagli ordini di arresto 23 febbraio 2000 (doc. 1.3 e 1.4 dell'inc. MP 1201/2000). Nella loro qualità di gestori di "canapai" denominati __________, essi sono ritenuti colpevoli di vendita (e di coltivazione) di marijuana soprattutto per uso stupefacente, anche ad interessati minorenni (v. il rapporto di segnalazione 22 febbraio 2000, doc. 2.1, con le ammissioni di diversi adolescenti).
Dopo interrogatorio del 24 febbraio 2000 da parte del Procuratore pubblico (doc. 3.2 e 3.2), anche a conferma di quelli precedenti di polizia, i due accusati hanno ritrovato la libertà (doc. 8).
B.
Con ordinanza 29 gennaio 2001 (doc. 7.14), il Procuratore pubblico ha disposto il deposito degli atti, a norma dell'art. 196 CPP, e, con tempestivo allegato 15 febbraio 2000 (doc. 7.15), __________ e __________ hanno postulato l'assunzione di prove.
Con decisione 21 maggio 1999 (doc. 7.16), il magistrato inquirente ha respinto la maggior parte delle domande degli accusati, ammettendo solo la produzione di alcuni documenti: ha fatto seguito il reclamo in oggetto, che ripropone parte dei reietti complementi probatori. Ricordato che il magistrato inquirente, con le sue osservazioni, si è limitato a confermarsi nei suoi precedenti assunti, delle contrapposte argomentazioni delle parti si terrà conto più innanzi ed in quanto necessario, per evitare inutili ripetizioni.
e considerando
in diritto:
__________ e __________ - in quanto formalmente accusati - sono indubitabilmente legittimati ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell’art. 280 CPP, ma specificamente per quella relativa alla completazione dell’istruttoria di cui all’art. 196 cpv. 5 CPP.
Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), è allora ricevibile in ordine.
Il citato art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122).
La norma non fa che riprendere - e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv. 3 CPP/1941 e poi dall’art. 157 CPP/1993 (v. Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del CPP del 20 marzo 1991, pag. 163; Rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio del 22 luglio 1992, pag. 67), per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza in materia della Camera dei ricorsi penali e di questa istanza di reclamo, che sottopone l'ammissibilità delle prove così proposte a questo stadio del procedimento a tre concorrenti ordini di considerazioni e presupposti: i complementi di prove devono essere motivati per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni del Procuratore pubblico, dopo la definitiva chiusura dell'istruttoria dibattimentale, e poi - se ne sarà il caso - del giudice del merito; le stesse prove devono essere di difficile produzione all'eventuale dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP (corrispondente agli art. 147 CPP/1941 e 148 CPP/1993), inteso appunto tra altro ad assicurarne in tale sede la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990 in re L.P., CRP 337/89; decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., GIAR 135.93.1, 21 agosto 1996 in re G.C., GIAR 512.96.1).
Avuto riguardo ai principi esposti sopra e apprezzando le rispettive argomentazioni avanzate dalle parti, si hanno le seguenti considerazioni e conclusioni sui proposti mezzi di prova ancora in discussione.
Testimonianza del dott. __________ (prova n. 1)
Sarebbe stato il "referente" degli accusati, asseritamente studioso della coltivazione e in grado di illustrare scopi e intenzioni di questi ultimi e di descrivere consistenza e destinazione del prodotto.
Per il Procuratore pubblico si tratta di mezzo di prova ininfluente, in quanto "le intenzioni degli accusati ben risultano dagli atti" (decisione impugnata, Ad 1).
Ora negli atti istruttori non si trova nessun cenno su questa persona o personalità, né del pari gli accusati hanno riferito di altri intenti e destinazione della canapa prodotta, se non la vendita, come anche effettivamente avvenuto (verbale di polizia 23 febbraio 2000, doc. 2.5 ann. 5, pag. 3 e 4). In sede di istruzione formale, questa testimonianza non ha alcun valore, avulsa come appare dalla fattispecie inquisita.
Testimonianza del dott. __________ (prova n. 3)
A detta degli accusati, il dott. __________ è da anni attivo nella ricerca medica con riferimento al consumo della canapa ed ai suoi benefici terapeutici e può dimostrare appunto che vendita-acquisto di tale prodotto non sono finalizzati unicamente al consumo stupefacente.
Il Procuratore pubblico ha respinto questo mezzo di prova, non trattandosi di avviare un "dibattito cultural-filosofico" sull'uso della canapa, ma di accertare la commissione di un reato (decisione impugnata, Ad 2, per il rinvio Ad 3).
Anche questa prova non è direttamente attinente alla fattispecie istruita, che si riferisce ad attività di coltivazione e di vendita connessa con l'uso del prodotto quale stupefacente: determinanti saranno allora l'accertamento e l'apprezzamento di questa circostanza (sia per quanto detto o non detto in proposito dagli accusati, sia sulla base delle testimonianze raccolte). Corretta pertanto la sua reiezione, per ininfluenza sulla fase predibattimentale, fatta salva l'eventualità di una citazione dinnanzi al giudice del merito.
Testimonianza di __________ (prova n. 4)
Il teste sarebbe stato il fornitore di canapa per l'impresa degli accusati e dovrebbe quindi riferire su metodi e obiettivi della coltivazione di canapa (istanza del 15 febbraio 2001) e sui controlli rispettivamente sulle conoscenze degli acquirenti del tenore di sostanza psicoattiva del prodotto (reclamo).
La reiezione della prova da parte del magistrato inquirente è dovuta alla costatazione che sulle menzionate circostanze gli accusato hanno avuto già modo di fornire le loro spiegazioni.
A parte il fatto che le motivazioni dell'istanza e del reclamo sono diverse, si ha che l'attività del signor __________ è a monte della responsabilità propria degli accusati, che peraltro non avevano cura del tenore di THC ("…non mi sono mai interessato per controllarlo", così __________, verbale di polizia citato, pag. 4/5). Anche questa testimonianza si avvera inconferente, come alle precedenti conclusioni.
Testimonianze di __________ e di __________ (prove n. 5 e 6)
Questi signori dovrebbero riferire sulle conoscenze delle attività a _____ (serra) dei reclamanti da parte di autorità comunali e di polizia.
Per il Procuratore pubblico trattasi di emergenze inutili rispetto alla responsabilità penale degli accusati.
Non sono note qualifiche e competenze di questi due signori. A respingere questa prova, in aggiunta alla stringata conclusione del magistrato inquirente, basta contrapporre quanto dichiarato da __________, allora __________, nel formulario sull'insediamento della sua ditta a __________ (doc. 7.15, ann. F: "Produzione di TALEE - e coltivazione di piante per ornare bottiglie di GRAPPA e ACETO"!) ed il rimbrotto 21 giugno 2000 del Municipio di __________ (doc. 7.13: "Solo ad avanzato fatto compiuto il nostro Municipio ha potuto costatare che l'attività era tutt'altro che quella comunicata e che i locali erano stati utilizzati per una coltivazione importante di canapa…A tale proposito comunichiamo che non siamo disposti a concedere attività relative a coltivazioni del tipo richiesto dal sig. __________").
Delucidazione delle analisi sui prodotti sequestrati (prova n. 8)
In proposito si vogliono conoscere metodi e criteri impiegati, con indicazione della percentuale del materiale testato rispetto a quello a disposizione e delle modalità di scelta (istanza 15 febbraio 2001) ovvero se vi sia stato metodo o casualità nella scelta dei campioni (reclamo).
Per il Procuratore pubblico i metodi sono quelli usuali e le scelte di campioni risultano agli atti.
I rapporti di pesata ed i certificati di analisi (doc. 2.5, ann. 16 e 17), di per sé non contestati, sono sufficientemente eloquenti, essendo pacifico l'affidamento a metodologie consuete ed ufficiali ed altrettanto che le analisi sono avvenute a campione, essendo sproporzionato l'esame dell'intera non indifferente sostanza sequestrata, per cui anche questo complemento non merita accoglimento.
Il reclamo è così integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), tassa e spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente.
Per i quali motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
Il reclamo è integralmente respinto.
La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese giudiziarie di fr. 20.- sono a carico dei reclamanti in solido ed in parti uguali.
La presente decisione è definitiva.
Intimazione:
giudice Claudio Lepori
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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