AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.201
Data decisione, Autorità: 17.04.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00201
Lugano 17 aprile 1998/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 novembre 1997 di
contro
l’operato dell’UEF di Vallemaggia e meglio contro la decisione formale 7 novembre 1997 nell'esecuzione n. __________ promossa da
rappr. da __________
nei confronti del ricorrente;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 6752.60.--.
B. Il 10 luglio 1997 veniva eseguito il pignoramento della part. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso. Contro tale atto il debitore ha formulato opposizione.
C. Con decisione formale 7 novembre 1997 l’UEF di Vallemaggia comunicava a __________ che :
“ il reclamo contro l’atto di pignoramento è ammesso unicamente per i seguenti motivi:
quando il pignoramento ha colpito oggetti impignorabili secondo la legge;
quando il pignoramento di salario non è giustificato oppure è esagerato quanto all’importo.
Di conseguenza la sua opposizione all’atto citato a margine, è respinta. “
D. Contro tale decisione si è aggravato l’escusso con ricorso 10 novembre 1997 asseverando che :
“ l’ufficio di esecuzione e fallimenti mi da la possibilità di ricorso all’Autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF. “
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p.287). Benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR per completare un atto insufficientemente motivato nel senso dell’art. 7 cpv. 3 lett. B LPR può essere fissato solo se la motivazione sia poco chiara, ossia suscettibile di più interpretazioni, ma non può servire a completare una motivazione il cui contenuto è insufficiente (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p. 287).
Scopo della completazione, ammessa per diritto processuale cantonale, può solo essere la precisazione di quanto espresso in termini confusi ed equivoci ma non l’inserimento di una nuova motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria dei termini di ricorso fissati dal diritto federale (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p. 287).
Nel caso di specie __________ si aggrava contro la decisione 7 novembre 1997 dell’UEF di Vallemaggia mediante atto di ricorso 10 novembre 1997. L’unica motivazione contenuta nel gravame è il riferimento all’art. 17 LEF, senza però alcuna indicazione sulle norme violate, ne tantomeno la natura di tale violazione. Malgrado in data 20 novembre 1997 l’UEF di Vallemaggia abbia assegnato al ricorrente giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR un termine perentorio di dieci giorni per motivare il ricorso e produrre 5 copie dell’atto, l’escusso si è limitato ad inviare le copie mancanti del ricorso. Quindi il ricorso 10 novembre 1997 non adempie i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR difettando di motivazione relativa alle presunte violazioni di norme di diritto federale e/o cantonale compiute dall’UEF di Vallemaggia, nonché il carattere di tali violazioni.
Ne consegue l’irricevibilità del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 10 novembre 1997 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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