AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.195
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00195
Lugano 18 dicembre 1997 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 ottobre 1997 di
(patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
in materia di annullamento dell'esecuzione;
preso atto della domanda di effetto sospensivo 27 ottobre 1997 della ricorrente;
richiamata l'ordinanza presidenziale 6 novembre 1997 di non concessione dell'effetto sospensivo;
viste le osservazioni 6 dicembre 1997 dell'UEF di Bellinzona;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che __________ procede per fr. 8'020.-- oltre accessori contro __________ con precetto esecutivo n. __________ notificato il 23 gennaio 1997, cui l'escussa ha interposto tempestiva opposizione;
che il 3 ottobre 1997 l'escussa, per il tramite del suo patrocinatore, ha chiesto in sostanza all'UEF di Bellinzona di annullare l'esecuzione n. __________ con riferimento alla sentenza 30 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona in materia di rigetto dell'opposizione;
che il citato giudizio ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona limitatamente alla somma di fr. 6'520.-- oltre interessi al 5% dal 21 agosto 1996, caricando a __________ la tassa di giustizia in fr. 110.-- e indennità di fr. 100.-- alla controparte;
che con provvedimento 15 ottobre 1997 l'UEF di Bellinzona ha respinto la domanda di annullamento dell'esecuzione n. __________, evidenziando che si può accedere alla richiesta "unicamente su esplicita istanza da parte del creditore procedente oppure in ossequio dell'art. 85 oppure 85a LEF";
che con tempestivo ricorso 24 ottobre 1997 __________ ha chiesto "la cancellazione della procedura esecutiva n. __________ limitatamente alla compensazione avvenuta con la sentenza __________ ";
che la ricorrente sviluppa considerazioni di merito a sostegno dell'assunto secondo cui "quello che conta è dimostrare che gli importi del PE n. __________ sono i medesimi di cui all'attestato di carenza di beni di cui alla compensazione della sentenza __________ ";
che l'attestato di carenza di beni per fr. 7'236.85 è stato emesso dall'UEF di Bellinzona il 25 gennaio 1994 nell'esecuzione n. __________ promossa da __________ contro __________;
che la citata sentenza 24 giugno 1997 della Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UE di Lugano, emesso su domanda di __________, limitatamente a "fr. 878.15 oltre interessi al 5% dal 25.11.1996 al 5.2.1997 su fr. 8'115.-- e dal 6.2.1997 su fr. 878.15", con tassa di giustizia in fr. 160.-- a carico metà per parte;
che il pregresso giudizio pretorile ha ammesso l'eccezione di compensazione sollevata da __________ limitatamente a fr. 7'236.85;
che __________ postula all'UEF di Bellinzona l'annullamento dell'esecuzione n. __________, sostenendo che il credito per cui __________ procede è già stato estinto con riferimento alle varie procedure che hanno interessato le esecuzioni n. __________ e __________;
che la disciplina dell'istituto dell'annullamento dell'esecuzione per intervenuta estinzione del debito con i relativi interessi e le spese è retta dagli art. 85 e 85a LEF, come correttamente evidenziato dall'UEF di Bellinzona;
che sfugge in tutta evidenza al potere di cognizione degli organi d'esecuzione e fallimento, Autorità cantonale di vigilanza compresa, determinarsi sulla conclamata intervenuta estinzione del debito in connessione con due giudizi pretorili;
che diversa sarebbe stata la situazione nell'ipotesi - qui ben lungi dal realizzarsi - che il versamento estintivo del credito e accessori portati dall'esecuzione in corso fosse stato effettuato direttamente all'organo d'esecuzione competente;
che in siffatta evenienza l'estinzione dell'esecuzione avrebbe determinato l'apposizione della lettera E nel registro delle esecuzioni in corrispondenza della procedura topica, atteso che in tale registro vanno iscritte tutte le esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali e che la lettera E significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);
che è qui opportuno ricordare a futura memoria che - benché gli uffici d'esecuzione non possano dare notizia a terzi di procedimenti esecutivi che rientrano nella previsione legislativa ex art. 8a cpv.3 LEF e avuto riguardo ai limiti temporali dell'art. 8a cpv.4 LEF - le iscrizioni nel registro delle esecuzioni non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach vernichtet", cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §4 n.24, p.18) ma vanno completate con le note indicazioni letterali e i giustificativi corrispondenti devono essere conservati secondo le modalità previste dal Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti, del 5 giugno 1996 (RCDoc, in: RS 281.33);
che resta esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal registro delle esecuzioni, la nullità o l'annullamento avendo quale effetto diretto solo che non si potrà comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla o annullata (DTF 115 III 26 cons.1; Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (Art. 1-158), 4. ed., Zurigo 1997, n.8 ad art. 22 LEF, p.105);
che non si può pertanto accedere all'annullamento dell'esecuzione n. __________ così come richiesto dalla ricorrente (recte: all'apposizione delle lettera E a valere quale estinzione dell'esecuzione, con la conseguenza che l'organo d'esecuzione non può più dare notizia a terzi della procedura estinta [art. 8a cpv.3], salvo l'eccezione prevista all'art. 8 cpv.4 secondo periodo LEF);
che il ricorso deve essere respinto;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 8a e 85a LEF,
PRONUNCIA
Il ricorso 24 ottobre 1997 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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