AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2006.14
Data decisione, Autorità: 28.03.2007, PENAL
Titolo: Incidente della circolazione, omicidio colposo, violazione LCS; pena detentiva senza condizionale; torto morale
Incarto n. 72.2006.14
Lugano, 28 marzo 2007/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Sonja Federspiel, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale minore di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
per avere,
a __________, in data 11.11.2004
per imprevidenza colpevole cagionato la morte di __________,
e meglio nottetempo circolando in stato di ebrietà su via __________ alla guida del veicolo Seat Ibiza targato TI non adeguando la velocità (attestata in 81km/h vigente il limite massimo di 50Km/h) alle condizioni del manto stradale bagnato e con i pneumatici posteriori privi del richiesto profilo legale, affrontando una curva per lui piegante a sinistra,
aver perso il controllo della vettura, tanto da invadere la corsia
di contromano ed ostruire la carreggiata alla sopraggiungente vettura Suzuki Baleno targata TI, condotta da PL 2, con la conseguenza che quest’ultima, pur frenando, collise contro il veicolo Seat Ibiza, che iniziò una rotazione su sé stesso, durante la quale il passeggero anteriore __________ venne sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando lesioni tali che ne causarono il decesso;
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1
e quale conseguenza dell’urto tra i due veicoli,
cagionato per imprevidenza colpevole un danno al corpo di PL 2 e meglio, la frattura diafisaria del radio destro dislocata così come da certificato medico di data 9.05.2005 dell’Ospedale __________ agli atti;
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui punto 1,
violato gravemente le norme della circolazione stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza di PL 1, passeggero anteriore della vettura Suzuki Baleno, targata TI, il quale a seguito dell’urto tra i due veicoli, riportava una contusione costale e al ginocchio destro così come da certificato medico di data 6.05.2005 dell’Ospedale __________ agli atti;
per avere,
a __________, sulla strada cantonale in direzione __________,
in data 11.11.2004 circolato alla guida del veicolo Seat Ibiza targato TI in stato d’ebrietà (tenore minimo 1,19 g/Kg – tenore massimo 1,31 g/Kg);
per avere,
in data 11.11.2004 sulla tratta __________, condotto il veicolo Seat Ibiza targato
TI sapendo, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che il profilo dei pneumatici posteriori non era conforme alle prescrizioni;
per avere circolato,
in data 8.09.2004, sulla tratta __________
alla guida del motoveicolo marca Cagiva Mito 125,
senza essere in possesso della relativa licenza di condurre;
per avere,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 6,
condotto il motoveicolo marca Cagiva Mito 125, privo di targhe
di controllo e della licenza di circolazione richiesta e sebbene sapesse, prestando l’attenzione dovuta, che non sussisteva la prescritta assicurazione responsabilità civile;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti artt. 117, 125 cpv. 1 CP, 90 cfr. 2, 93 cfr. 2 cpv. 1, 95 cfr. 1, 96 cfr. 1 e 2 cpv. 1 LCStr, 91 cpv. 1 vLCStr (ora 90 cfr. 2, 93 cfr. 2 cpv. 1, 95 cfr. 1, 96 cfr. 1 e 2 cpv. 1 LCStr, 91 cpv. 1 LCStr);
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 13/2006 del 13 febbraio 2006, emanato dal Sostituto Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il sostituto procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv.dr. DF 1. § L'avv. RC 1 in rappresentanza della PC PC 1. § L'avv. RC 2 in rappresentanza della PC PC 2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 16:30.
Sentiti § Il Sostituto Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre i fatti che hanno portato alla morte di __________. Sottolinea le crasse violazioni alla LCS commesse dall’accusato prima dell’incidente. Il nesso di causalità è certamente dato. L’imputato è responsabile di tutti i reati elencati nell’AA. L’accusa sottolinea l’immaturità e la sconsideratezza di AC 1. Nulla inoltre sembra egli aver imparato dalle sanzioni sin qui inflittegli dall’autorità.
Il SPP conclude chiedendo, confermato integralmente l’atto d’accusa, la condanna ad una pena detentiva di 18 mesi, da espiare, oltre ad una multa fr. 1000.-. Nei confronti dell’accusato deve infatti essere formulata una prognosi sfavorevole, ex art. 42 CP, sia in considerazione della sua persona che dei gravi ed innumerevoli precedenti amministrativi a suo carico.
§ L'avv. RC 1, rappresentante della PC PC 1, il quale si associa alle richieste dell’accusa e chiede la conferma della sua istanza (doc. dib. 2); pone inoltre in risalto il legame della vittima con la famiglia al cui sostentamento essa contribuiva col suo lavoro.
§ L'avv. RC 2, rappresentante della PC PC 2, il quale si associa alle richieste dell’accusa e si conferma nella sua istanza (doc. dib. 1); egli osserva come sino ad ora l’accusato non si sia scusato con la famiglia
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore difficile del suo assistito, al quale sono mancati dei veri punti di riferimento. Egli sottolinea come il suo patrocinato sia rimasto molto colpito dai fatti in esame; a seguito degli stessi egli è però maturato, ha portato a compimento una formazione ed ha pagato col suo lavoro i debiti che aveva. I fatti oggetto dell’AA non sono contestati. La difesa si batte affinché sia inflitta una pena detentiva sospesa condizionalmente, se del caso di durata anche superiore a quella proposta dall’accusa, sino ad un massimo di 24 mesi. Seppure "a denti stretti" la prognosi può ancora essere favorevole, se del caso con il periodo di prova massimo di 5 anni. La difesa non si oppone a che la pena venga se del caso affiancata da misure di accompagnamento o da un divieto di condurre autoveicoli.
Ricorda inoltre come questi fatti avranno delle conseguenze finanziarie importanti per il suo patrocinato in ragione dell’azione di regresso fatta valere dall’assicurazione; egli sta già rimborsando parte dei soldi alla __________. La difesa si rimette al giudizio del presidente per quanto attiene le pretese di parte civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1.1. omicidio colposo
per avere, l’11 novembre 2004, a __________,
per negligenza, al volante della vettura Seat Ibiza TI circolando in stato di ebrietà, a velocità inadeguata e con i pneumatici posteriori lisci, provocato la collisione con il veicolo Suzuki Baleno a seguito della quale il passeggero __________
ha riportato lesioni tali da causarne il decesso?
1.2. lesioni colpose
per avere, l’11 novembre 2004, a __________,
per negligenza, causato un danno al corpo di PL 2?
1.3. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, l’11 novembre 2004, a __________,
violato gravemente le norme della circolazione stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza di PL 1,
il quale a seguito della collisione di cui al punto 1 AA,
riportava contusioni al ginocchio e al costato?
1.4. circolazione in stato di ebrietà
per avere, l’11 novembre 2004, a __________,
circolato alla guida del veicolo Seat Ibiza TI in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.19 g/kg – max. 1.31 g/kg)?
1.5. circolazione con veicolo difettoso
per avere, l’11 novembre 2004, sulla tratta __________,
condotto la vettura Seat Ibiza TI, sapendo che il profilo
dei pneumatici posteriori non era conforme alle prescrizioni?
1.6. circolazione senza licenza di condurre
per avere, l’8 settembre 2004, sulla tratta __________,
circolato alla guida del motoveicolo Cagiva Mito 125,
senza essere in possesso della relativa licenza di condurre?
1.7. conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile
per avere, l’8 settembre 2004, sulla tratta __________,
condotto il motoveicolo Cagiva Mito 125 privo di targhe di controllo e della licenza di circolazione richiesta e senza l’assicurazione responsabilità civile prescritta?
E meglio come descritto nell’atto di accusa.
Può beneficiare della sospensione condizionale?
Deve un risarcimento alle PC e se sì in che misura?
Considerato, in fatto ed in diritto
Da allora egli ha conseguito il diploma di muratore e ha continuato a lavorare per la ditta __________ sino a pochi giorni prima, allorché ha sciolto consensualmente il rapporto di lavoro.
L'ultimo salario era di fr. 4'400.- lordi mensili. Ha un domicilio proprio a __________ e intende nel futuro lavorare come muratore indipendente, offrendosi in prestito ad altre ditte del ramo per l'esecuzione di determinati appalti.
Circa i suoi numerosi precedenti amministrativi come conducente di veicoli a motore, e penali in relazione ad infrazioni alla LCS, si rinvia ai considerandi che seguono.
Per questo motivo il 6 febbraio 1997 gli è stata revocata per 3 mesi la licenza della categoria M, da lui conseguita appena poco più di un mese prima dell’incidente (cfr. doc. TPC 8 e plico doc. TPC 10).
Il 30 settembre 1999 il prevenuto ha conseguito la licenza di condurre della categoria B, sia pure con qualche difficoltà, avendo egli fallito per 3 volte l’esame teorico, per il che ha dovuto sottoporsi ad un esame attitudinale prima di essere ammesso ad un quarto tentativo, che ha avuto esito favorevole. L’esame pratico è di contro stato superato al primo tentativo (cfr. plico doc. TPC 10).
Il 24 aprile 2000 il AC 1 è stato coinvolto in un primo incidente della circolazione mentre era al volante della propria vettura VW Golf, accompagnato da tre amici.
L’incidente risulta essere stato causato in primo luogo dall’errata manovra della donna al volante dell’altro veicolo, pesantemente ubriaca, ma dagli atti si evince come l’elevata velocità del AC 1 non sia stata estranea al verificarsi del sinistro.
L’accusato ha così descritto l’episodio (verbale 25 aprile 2000, pag. 1 e 2, in: Rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento 30 aprile 2000, in: plico doc. TPC 10):
" Passate le ultime case dell’abitato di __________, dove la strada descrive una curva piegante verso destra (nella mia direzione di marcia), mentre procedevo alla velocità di ca. 60/70 km/h, improvvisamente a termine curva, mi trovavo una vettura posizionata completamente di traverso rispetto la mia direzione di marcia. La stessa era ferma e non accennava ad alcun movimento. Da parte mia, vista la pericolosità, frenavo immediatamente e nel contempo sterzavo verso destra per evitare l’impatto. Purtroppo, visto che l’auto in oggetto occupava ca. ¾ della mia corsia, non riuscivo ad evitare di collidere contro. Infatti avveniva l’urto iniziale (in leggera sbandata), con la parte posteriore sinistra della mia vettura, contro la parte posteriore dell’altro veicolo. Dopo questa collisione, la mia auto procedeva alcuni metri, collidendo frontalmente con la barriera di protezione di un bacino raccogli-acque, posto sulla destra della carreggiata. Terminavo poi la mia corsa a ridosso della barriera."
Nella circostanza, la polizia cantonale ha misurato le tracce di frenata del veicolo del AC 1, rilevando 23 metri di striscia nera per la ruota di sinistra, e ben 30 metri per la ruota sinistra (rapporto citato, pag. 6 e schizzo dell’incidente).
Ora, a mente della Corte, una striscia di frenata di 30 metri depone per una velocità ben superiore ai 60/70 km/h dichiarati dal AC 1, velocità comunque d’acchito anch’essa inadeguata tenuto conto che -secondo le parole dello stesso accusato- si trattava della velocità di percorrenza di una curva a destra senza visuale, ciò che deve essere dedotto dal fatto che egli sostiene di essere stato sorpreso (“improvvisamente”) all’uscita della curva dalla presenza di un veicolo di traverso in mezzo alla carreggiata, veicolo che si trovava comunque ad almeno a 30 metri (quelli della traccia di frenata) dall’uscita della curva.
A mente della Corte, pertanto, l’incidente va ascritto in parte anche alla velocità eccessiva del AC 1 nell’affrontare una curva senza visuale, per il che egli all’uscita della stessa non è stato in grado di evitare un ostacolo situato almeno a 30 metri di distanza, ciò che invece sarebbe stato senz’altro fattibile se avesse rispettato il precetto relativo alla possibilità di arrestarsi entro lo spazio visibile.
Ciò nonostante, non risulta che siano state adottate sanzioni a suo carico per questo incidente, in cui uno dei suoi amici ha riportato ferite leggere.
Dopo una notte di festa, tenutasi in un capannone sul __________, il AC 1, che era in compagnia di tre giovani amici, sostiene di avere riposato in auto per un paio d’ore, dalle 03.30 alle 05.20 circa, e di essersi poi messo al volante per tornare al domicilio “ritenendo di essere abbastanza riposato” (cfr. il suo verbale 28 maggio 2000, pag. 1, in: Rapporto di constatazione incidente della circolazione con ferimento 22 giugno 2000, in: plico doc. TPC 10).
In realtà così non era, e il prevenuto è in effetti riuscito a fare ben poca strada, specie per uno che sostiene di avere dormito un paio d’ore e di essersi sentito “abbastanza riposato”, visto che già in territorio di __________, all’altezza dell’ufficio postale (e perciò a non più di 5 km dalla sommità del __________) egli, nonostante la presenza di ben tre passeggeri, si è addormentato al volante, ha invaso la corsia di contromano e si è scontrato frontalmente con un veicolo che procedeva regolarmente in senso inverso. L’accusato e il passeggero anteriore, non allacciati con la cintura di sicurezza, hanno sfondato il parabrezza con la testa. Il AC 1 si è rotto il naso e ha subito contusioni varie, il passeggero, oltre alle contusioni varie, ha riportato una commozione cerebrale. L’esame dell’alcol ha rilevato una concentrazione nel sangue del AC 1 compresa tra 0.56 e 0.76 g/kg, mentre che l’esame medico ha valutato che egli fosse in modo “medio” sotto l’influsso dell’alcol.
L’esame tossicologico delle urine ha inoltre riscontrato la presenza di derivati della cannabis.
In conseguenza del predetto incidente, il 27 luglio 2000 la Sezione della circolazione ha emesso a carico del prevenuto un provvedimento di revoca della licenza di condurre della durata di 4 mesi, valevole per il periodo 27 maggio – 26 settembre 2000 (doc. TPC 8), imponendogli altresì di sottoporsi a controlli medici settimanali durante tre mesi per fare attestare l’astensione dal consumo di stupefacenti.
L’accusato non ha ritenuto di doversi attenere alla misura amministrativa pronunciata a suo carico.
Il 10 agosto 2000, poco prima della mezzanotte, egli è infatti stato fermato a __________ in sella ad una motocicletta Yamaha TZR 125.
Dal verbale di interrogatorio stilato nell’occasione traspare la futilità del motivo della guida (verbale 11 agosto 2000, pag. 1, in: plico doc. TPC 10):
" Era mia intenzione sistemare la mia motocicletta, Yamaha TZR 125 targata TI, in quanto è mia intenzione cominciare a correre in pista. Verso le ore 2340, in compagnia di due amici siamo partiti da __________ per recarci in un locale di __________ per bere qualcosa. Visto che non dovevo percorrere molta strada e che volevo provarlo, decidevo di utilizzare il mio motoveicolo."
Nell’occasione egli ha anche dichiarato (verbale citato, pag. 1) che “prima di questa volta non ho mai condotto veicoli a motore durante il periodo di revoca”.
Agli atti vi è però anche uno scritto 9 agosto 2000 del Municipio di __________, piccolo comune del __________ la cui realtà locale è quella per cui tutti conoscono tutti, che segnalava alla Sezione della circolazione che il AC 1 “è stato visto circolare su strade pubbliche all’interno del nostro Paese con una motocicletta”.
Il 14 settembre 2000 la Sezione della circolazione ha modificato il precedente provvedimento amministrativo a carico dell’imputato, prolungando di 6 mesi, e perciò sino al 26 marzo 2001, il periodo di revoca della licenza di condurre (doc. TPC 8).
Con decreto d’accusa del 18 settembre 2000, il Ministero pubblico, per i fatti del 27 maggio 2000 (ivi compresa la guida in stato d’ebrietà) e per i pregressi consumi di canapa, ha proposto a carico del AC 1 la pena di 15 giorni di detenzione sospesi per tre anni e una multa di fr. 1'000.- (cfr. plico doc. TPC 7).
Il 9 ottobre 2000 il prevenuto è stato oggetto di un secondo decreto d’accusa, per il predetto episodio di guida nonostante la revoca, e nei suoi confronti è stata proposta la pena, aggiuntiva alla precedente, di 20 giorni di arresto, sospesi per un anno, e della multa di fr. 300.- (cfr. plico doc. TPC 7).
Tutto ciò non è stato sufficiente per indurre l’accusato al rispetto del provvedimento di revoca della licenza di condurre.
Il 28 gennaio 2001, poco dopo mezzogiorno, egli è stato fermato a __________ da un agente di polizia mentre era alla guida della vettura Seat Ibiza targata TI. Ciò nondimeno, alle ore 13.45 del medesimo giorno egli è stato nuovamente visto al volante di detta vettura a __________.
Assunto a verbale, ha ammesso di avere guidato nonostante la revoca sia il giorno precedente, sulla tratta __________, che quella mattina sul tragitto __________, che ancora il pomeriggio -dopo essere stato fermato a mezzogiorno- da __________, sempre per motivi professionali (verbale citato, pag. 1, in: rapporto di segnalazione 10 febbraio 2001, in: plico doc. TPC 10).
Con provvedimento 19 aprile 2001 la Sezione della circolazione ha ulteriormente prorogato il provvedimento di revoca a carico del AC 1, aggiungendovi altri 8 mesi, con scadenza perciò al 26 novembre 2001, e portando così ad un totale di complessivi 18 mesi consecutivi il periodo di revoca a suo carico (27 maggio 2000 – 26 novembre 2001) (doc. TPC 8).
Anche il Ministero pubblico ha prontamente reagito al nuovo reato del prevenuto, e con decreto d’accusa del 23 aprile 2001 ha proposto a suo carico la pena di 30 giorni di arresto da espiare, la multa di fr. 500.-, nonché la revoca della sospensione condizionale delle precedenti condanne a 15 giorni di detenzione e a 20 giorni di arresto, per il che il AC 1 si è trovato a dovere espiare complessivi 65 giorni di pena detentiva, ciò che egli ha fatto a partire dal 10 settembre 2001 (cfr. inc. 2001.1535 in: plico doc. TPC 7).
Nemmeno l’espiazione di 65 giorni di pena detentiva è servita ad evitare nel tempo nuove infrazioni alla LCS da parte del prevenuto.
L’8 settembre 2004, infatti, egli è stato fermato mentre conduceva una motocicletta Cagiva Mito 125, priva di targhe e di assicurazione RC, sulla tratta __________, senza inoltre essere in possesso della licenza di condurre per motoveicoli di quella cilindrata.
Sentito a verbale il giorno successivo, ha ammesso di non possedere la licenza di condurre della categoria A1 e ha affermando che (Inc. 2004.8851, AI 1, pag. 1):
" A precisa domanda rispondo che è la prima volta che conduco una motocicletta 125 cc. Infatti l’ho appena presa, allo scopo di poter richiedere la licenza di allievo conducente Cat A1 e fare il necessario esame."
L’affermazione contrasta apertamente con quelle del 2000, allorché il prevenuto già si vedeva a correre in pista in sella ad una 125 cc, motivo per il quale ne aveva acquistata una e l’aveva provata in strada (cfr. il consid. 7 che precede), per il che si rileva la disinvoltura con la quale il AC 1 non si è fatto scrupolo di mentire all’interrogante.
Posti i successivi, tragici avvenimenti dell’11 novembre, non vi è stato neppure il tempo per sanzionare l’accusato per questo ennesimo episodio di violazione della LCS, e pertanto le relative imputazioni sono confluite nell’atto di accusa oggi a giudizio (punti 6 e 7 AA) e, si può già anticipare, trovano conferma, avendo l’accusato confermato la propria responsabilità per l’episodio dell’8 settembre 2004.
Egli nel corso dell’inchiesta per i fatti oggi a giudizio ha infatti ammesso di avere fatto proprio, da anni, il divertimento consistente nel guidare l’autovettura sulla pubblica via in maniera volutamente inadeguata (e pericolosa), provocando deliberatamente delle sbandate controllate (almeno nelle intenzioni) del retrotreno della vettura, sfruttando consapevolmente a tal fine i pneumatici degradati montati sull’asse posteriore del veicolo allo scopo di aumentare l’intensità delle sbandate per effetto della minore aderenza delle gomme lisce (eloquenti in tal senso le fotografie in AI 18, foto n. 19, e AI 7, pag. 5), ciò che egli ha definito come andare a fare dei “freno a mano”.
Queste le dichiarazioni predibattimentali dell’accusato al riguardo delle sue abitudini di guida sulla pubblica via, messe puntualmente in pratica anche la sera dell’incidente mortale (verbale di interrogatorio 19 novembre 2004 di AC 1, in: AI 16, pag. 3)
" Poco dopo io e l’amico __________ decidevamo, visto che pioveva, di andare con la mia auto a fare dei “freno a mano” ossia dei testa-coda intenzionali provocati con l’ausilio dello sterzo e del freno a mano contemporaneamente. Onestamente devo dire che non era la prima volta che io e altri amici, approfittando della pioggia, ci eravamo “divertiti” facendo queste evoluzioni su tratti di strada relativamente poco trafficati. Cito ad esempio il tratto di strada a __________ nei pressi del Garage __________ o sullo stesso piazzale annesso al __________. Di fatto si decideva per fare queste sciocchezze di prendere la mia auto la quale aveva anche le gomme posteriori lisce e “scivolava meglio”."
Avanti al PP l’accusato ha confermato l’episodio, quantificando inoltre l’intensità di questo suo divertimento e precisando la funzione delle gomme lisce a questo fine (verbale 20 aprile 2005, pag. 3):
" Effettivamente io da quando ho la patente più volte ho fatto queste manovre con il freno a mano. In totale in cinque anni almeno un centinaio, anche con altre macchine e con altri amici. (...) ...se le ruote sono lisce questa manovra riesce meglio e quindi è più divertente. Lo scopo è quello di divertirsi."
Ne emerge, unitamente ai ripetuti episodi di guida nonostante la revoca, la figura di un prevenuto incorreggibile ed irriducibile, del tutto dimentico dei propri doveri di automobilista, incapace di conformarsi ai precetti di guida corretta e sicura, sordo ai provvedimenti amministrativi, ancorché incisivi, come pure a quelli penali, ivi compreso un non breve periodo di detenzione effettiva di oltre due mesi.
Il passaggio a __________ è stato di breve durata, il tempo appunto di un saluto e di una birra, mentre che la meta successiva era il bar __________, dove il prevenuto sostiene di essere giunto, sempre con __________, poco dopo le 23.
L’accusato rammenta poi di essersi messo lui alla guida, mentre che __________ ha preso posto di fianco a lui, ma a partire da questo punto egli non ha più ricordo dell’accaduto.
In conseguenza del violento impatto __________, che occupava il sedile anteriore destro della Seat (zona della vettura che in pratica ha cessato di esistere per effetto dell’urto; cfr. AI 18, foto n. 16), ha riportato ferite tali da causarne la morte. PL 2 ha invece riportato una complessa frattura del braccio destro, la cui riduzione ha necessitato un intervento chirurgico, con degenza ospedaliera di una settimana. PL 1, che si trovava a bordo della vettura condotta dalla madre, ha per sua parte riportato delle contusioni.
Dal profilo giuridico va nella fattispecie ammessa la correttezza delle imputazioni di cui ai punti 1-5 dell’atto di accusa. AC 1 è pertanto autore colpevole di omicidio colposo in relazione alla morte di __________, di lesioni colpose per il danno arrecato al corpo di PL 2, di grave infrazione alle norme della LCS giusta il suo art. 90 cifra 2 per avere messo in serio pericolo la sicurezza di PL 1 con le predette infrazioni delle norme della circolazione, di guida in stato d’ebrietà e di circolazione con veicolo difettoso, riferita allo stato dei pneumatici posteriori.
Quanto alle imputazioni principali, è addirittura sconsolante rimarcare quanto sia stata enorme la misura della scriteriata negligenza del AC
In queste circostanze la Corte non ha difficoltà alcuna nel giustificare la pena detentiva inflitta di 12 mesi, ai fini della quale, secondo la prassi delle Corti giudicanti, sarebbe stato sufficiente il reato di omicidio colposo provocato dalla “sola” guida in stato d’ebrietà. Se difficoltà vi è per la Corte, è semmai per l’opposto motivo che si tratta di pena suscettibile di essere considerata troppo mite rispetto alla colpa dell’autore. Il Procuratore Pubblico aveva in effetti richiesto una non eccessiva pena di 18 mesi e la difesa, per sua parte, avrebbe addirittura ritenuto accettabile il suo aumento sino a 24 mesi (a condizione di ottenere la sua sospensione condizionale), per il che essa sarebbe ora malvenuta a dolersi di una pena commisurata in 12 mesi.
Il mite pronunciamento della Corte, che costituisce la compressione di una pena che doveva essere ben più lunga, è in effetti motivato dal fatto che si tratta di pena detentiva non sospesa, ricondotta al limite di 12 mesi all’unico motivo di dare al AC 1, qualora ne ricorreranno le condizioni, la possibilità di eventualmente espiarla in regime di semilibertà invece che in condizioni di carcere chiuso. Alla pena detentiva viene inoltre cumulata, per le contravvenzioni commesse, la multa di fr. 1'000.-, non esorbitante per rapporto alla situazione reddituale dell’accusato (che peraltro nulla ha eccepito in proposito), con la comminatoria della sua sostituzione con una pena detentiva di 30 giorni per il caso di mancato pagamento.
La stessa difesa si è, con realismo, avveduta della delicatezza della situazione, essendosi essa espressa in termini di prognosi che può essere formulata positivamente seppur “a denti stretti”, e proponendo essa stessa, in tale eventualità (a riprova perciò di ampie perplessità sul tema) l’imposizione del periodo di prova massimo di 5 anni.
La Corte, per sua parte, ritiene invece che per il AC 1 debba essere formulata una prognosi negativa, e che egli debba perciò essere chiamato a scontare la pena detentiva inflittagli.
L’esame, nell’ottica della prognosi, dei fatti posti a giudizio letti alla luce dei precedenti del AC 1 è a dire poco sconfortante.
L’imputato ha infatti dato tangibile prova di non comune pervicacia nel dimostrarsi ineducabile alla corretta circolazione stradale. Del tutto sordo ad ogni monito, ancorché severo, egli può rivendicare la qualifica di irriducibile, di vero e proprio teppista della circolazione stradale.
A 24 anni, infatti, (questa la sua età al momento dell’incidente mortale), egli aveva già subito ben quattro procedimenti di revoca di licenza di condurre, assommanti a complessivi 18 mesi solo per la categoria B (autoveicoli). Non era nuovo agli incidenti della circolazione, avendone già vissuti due, di cui almeno uno piuttosto grave (una collisione frontale), da lui provocato in stato di spossatezza ed ebrietà, ed in cui sia lui che il passeggero anteriore avevano riportato ferite. L’unico insegnamento che ne ha tratto sembra essere quello per cui dei provvedimenti di revoca della licenza ce ne si può tranquillamente fregare. Nemmeno le sanzioni penali hanno sortito su di lui migliore effetto. Le prime due condanne sospese sembrano essere scivolate su di lui come acqua fresca, perché in tempi brevi ha nuovamente infranto la LCS. Sintomatico il fatto che egli non abbia neppure saputo superare un periodo di prova di un solo anno. Ne è seguita, nell’autunno del 2001, l’espiazione di complessivi ben 65 giorni di carcerazione. Alla prova dei fatti, si deve essere trattato di sanzione insufficiente, o comunque priva della capacità di educare il AC 1. Non va infatti disatteso che prima ancora di provocare la morte dell’amico, egli aveva nuovamente violato la LCS nell’agosto del 2004, circolando con un motoveicolo non assicurato e alla cui guida non era abilitato. Poi, pochi mesi dopo, a dispetto dell’inchiesta in corso per i fatti di agosto, laddove l’essere in attesa di una nuova sanzione penale ed amministrativa avrebbe dovuto consigliare prudenza anche ad un soggetto poco rispettoso delle norme di circolazione, l’episodio clamoroso dell’11 novembre 2004. Ai fini della prognosi negativa, il clamore dell’episodio non risiede tanto nella tragicità dell’esito, peraltro ampiamente prevedibile, ma nell’accresciuto sprezzo delle norme di circolazione dimostrato dal AC 1 nella circostanza. Alcol, velocità, veicolo lanciato sull’acqua con le gomme lisce, ancora non danno la giusta misura della stolida attitudine dell’accusato. Al micidiale cocktail occorre ancora aggiungere la constatazione del fatto che il AC 1 quella sera, nelle predette condizioni sue e del veicolo, perseguiva il proprio divertimento per mezzo di corse sulla pubblica via finalizzate a fare deliberatamente sbandare la propria vettura, provocando il “testa-coda” con lo sterzo e il freno di stazionamento, scimmiottando così le tecniche dei piloti di rally. E siffatta attitudine, si badi bene, non era per nulla episodica, ma costituiva al contrario un radicato malvezzo del AC 1, messo in pratica, a suo dire, circa 100 volte negli ultimi 5 anni. Il pensiero che ciò possa essere letto come la prova più lampante della sua totale incapacità di condurre civilmente un veicolo a motore non ha mai sfiorato il prevenuto: nei verbali predibattimentali ha definito normale questa forma di divertimento; chiamato a giustificarsi dal Presidente, ha saputo solamente argomentare che altri avrebbero praticato questa forma di divertimento in misura ancor maggiore rispetto a lui.
Il AC 1 è, in conclusione, né più né meno di un bullo motorizzato. Del tutto impenitente in questa sua attitudine, incurante di pregressi incidenti, con o senza feriti, delle revoche della licenza, delle multe, dei procedimenti penali, delle condanne a pene detentive sospese, e addirittura a quelle da espiare. Il suo vago ispirarsi agli sport dei motori (le manovre da rallysta, le cinture sportive montate sulla vettura in vista di partecipare allo slalom di __________, il dichiarato intento di correre in moto) è un offesa per i praticanti e gli appassionati di questi sport. AC 1 era una mina vagante sulle strade di tutti, che purtroppo è puntualmente esplosa. Per quanto abbia esaminato a fondo l’incarto, la Corte non ha trovato un solo elemento positivo di prognosi. Anche al dibattimento, l’accusato non si è certo stracciato le vesti nel tentativo di dare di sé un immagine positiva, che difatti non ha dato. Distaccato, quasi assente, parzialmente dimentico dei suoi trascorsi e dei precedenti, è sembrato mostrare solo verbale solidarietà nei confronti dei familiari della vittima, mai contattati in precedenza. Nel frattempo non ha più guidato, perché gli è stato vietato, ed ha accantonato del denaro, seppure poco, in favore della sua assicurazione in vista del sicuro regresso per colpa grave che lo attende. Nulla più del suo dovere.
Certo, si potrebbe argomentare che ora, finalmente, dopo un morto ed un ferito, dopo averla fatta veramente grossa, egli ha finalmente capito la lezione, e che una pesante pena detentiva sospesa potrebbe fungere da sufficiente deterrente, che la prognosi favorevole potrebbe trovare ulteriore sostegno in un provvedimento accompagnatorio di divieto di condurre veicoli a motore.
Il ragionamento non può essere accettato dalla Corte, perché se valevole, oltre ad essere troppo comodo, osterebbe a qualsiasi condanna ad una pena da espiare, potendosi sempre affermare legittimamente che la sospensione condizionale della pena abbia un effetto risocializzante.
La Corte, oltre a riaffermare i propri precedenti argomenti, ravvisa invece una manifesta debolezza di carattere dell’accusato, che, unita a menefreghismo, gli impedisce di conformarsi alle sanzioni e di dare riscontri positivi laddove messo alla prova. Ne consegue, che la comprensione dell’illecito può nel suo caso solo passare attraverso l’effettività della sanzione, laddove una diversa soluzione costituirebbe unicamente espressione di malinteso pietismo nei confronti di un ancor giovane ragazzo. Di questo, del resto, la Corte ha già dato sufficiente prova riconducendo la sanzione entro i limiti della possibile espiazione in forma agevolata. Di più, francamente, l’accusato non merita.
Si ha perciò che la prognosi è negativa, e la pena detentiva di 12 mesi non può pertanto essere posta al beneficio della sospensione condizionale.
L’art. 67b CP, dal titolo marginale “divieto di condurre”, stabilisce che se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice con la pena (o la misura) può ordinare il ritiro della licenza di condurre sino ad un massimo di cinque anni. La Corte non ha ritenuto di avvalersi di tale prerogativa. Essa ha rilevato da un lato che è già in corso il procedimento amministrativo nei confronti del AC 1, nel cui contesto gli è cautelativamente già stata revocata la licenza di condurre a tempo indeterminato sin dal momento dell’incidente (cfr. plico doc. TPC 8), d’altro lato essa non ha ritenuto nella specie di potersi contentare di una revoca limitata a 5 anni, motivo per cui preferisce esprimere qui l’auspicio all’indirizzo dell’Autorità amministrativa della revoca al AC 1 della licenza di condurre a titolo definitivo.
I genitori di __________ hanno tra l’altro postulato il risarcimento del torto morale da loro subito.
Sull’enormità del pregiudizio arrecato loro non vi è necessità di dilungarsi.
La Corte ha comunque inteso considerare, quale motivo di aggravamento dell’offesa alla personalità, la particolare circostanza dell’assoluta gravità della negligenza dell’autore e della futilità delle motivazioni che hanno causato il decesso del loro figlio. L’accaduto non può essere definito una tragica fatalità, a fronte della quale può alla fine essere possibile rassegnarsi. Si è trattato invece di una morte evitabile, frutto di crasse violazioni dei più elementari principi di prudenza, tali da provocare sgomento ed ulteriore sofferenza.
E’ così parsa del tutto adeguata la pronuncia di un risarcimento per torto morale di fr. 30'000.- per ciascun genitore, importo peraltro in linea con gli orientamenti della più recente giurisprudenza, volta ad un lento ma costante aumento degli indennizzi (cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtung, 3. edizione, I/6.10).
Ad ognuno di essi la Corte riconosce inoltre l’importo, determinato in forma presumibile ed equitativa riducendo proporzionatamente le note onorari dei patrocinatori, di fr. 5'000.- per spese di patrocinio legale. Per il rimanente delle loro pretese le parti civili sono rinviate al competente foro civile.
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che al n. 2;
visti gli art. 10, 12, 40, 42, 47, 49, 103, 106 cpv 2, 117, 125 CP;
90 cfr. 2, 91 cpv. 1, 93 cfr. 2 cpv. 1, 95 cfr. 1, 96 cfr. 1. e 2 LCStr;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.1. omicidio colposo
per avere,
l’11 novembre 2004, a __________,
per negligenza, al volante della vettura Seat Ibiza TI circolando in stato di ebrietà, a velocità inadeguata e con i pneumatici posteriori lisci, provocato la collisione con il veicolo Suzuki Baleno TI a seguito della quale il passeggero __________ ha riportato lesioni tali da causarne il decesso;
1.2. lesioni colpose
per avere,
l’11 novembre 2004, a __________,
per negligenza, causato un danno al corpo di PL 2;
1.3. grave infrazione alle norme della circolazione
per avere,
l’11 novembre 2004, a __________,
violato gravemente le norme della circolazione stradale cagionando un serio pericolo per la sicurezza di PL 1,
il quale a seguito della collisione di cui al punto 1 AA,
riportava contusioni al ginocchio e al costato;
1.4. circolazione in stato di ebrietà
per avere,
l’11 novembre 2004, a __________,
circolato alla guida del veicolo Seat Ibiza TI in stato di ebrietà (alcolemia min. 1.19 g/kg – max. 1.31 g/kg);
1.5. circolazione con veicolo difettoso
per avere,
l’11 novembre 2004, sulla tratta __________,
condotto la vettura Seat Ibiza TI, sapendo che il profilo dei pneumatici posteriori non era conforme alle prescrizioni;
1.6. circolazione senza licenza di condurre
per avere,
l’8 settembre 2004, sulla tratta __________,
circolato alla guida del motoveicolo Cagiva Mito 125,
senza essere in possesso della relativa licenza di condurre;
1.7. conducenti senza l’assicurazione di responsabilità civile
per avere,
l’8 settembre 2004, sulla tratta __________,
condotto il motoveicolo Cagiva Mito 125 privo di targhe di controllo e della licenza di circolazione richiesta e senza l’assicurazione responsabilità civile prescritta;
e meglio come descritto nell’atto di accusa.
2.Di conseguenza AC 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 12 (dodici) mesi;
2.2. alla multa di fr. 1000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva sostitutiva di 30 giorni;
2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.
AC 1 è condannato a versare:
3.1 alla PC PC 2 l’importo di fr. 30'000.- per torto morale
e fr. 5'000.- per spese legali;
3.2 alla PC PC 1 l’importo di fr. 30'000.- per torto morale
e fr. 5'000.- per spese legali.
Le PC sono rinviate al foro civile per il rimanente delle loro pretese.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 2'670.15
Perizie fr. 4'111.90
Multa fr. 1'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 8'332.05
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Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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