AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.192
Data decisione, Autorità: 10.07.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00192
Lugano 10 luglio 1998 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 3 novembre 1997 di
(patr. dall’avv__________)
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 30 ottobre 1997 nell’esecu-zione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
(patr. dall’ avv. __________)
procedura riguardante anche
(patr. dall’ avv. __________)
richiamata l’ordinanza presidenziale 4 novembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
– 17 novembre 1997 della società __________
– 17 novembre 1997 dell’__________
– 18 novembre 1997 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Sul FUC n. __________ l’UE di Lugano pubblicava l’avviso d’incanto unico della part. n. __________ RFP di __________ di proprietà di __________, fissando al 2 ottobre 1997 il termine per l’insinuazione dei crediti e degli oneri e al 1° dicembre 1997 la data dell’incanto.
B. Creditore procedente nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ UE Lugano, risulta essere la società __________ artigiano al beneficio di un’ipoteca legale degli artigiani ex art. 837 CC iscritta a RF in via definitiva. L’__________ veniva iscritta nell’elenco oneri quale creditrice ipotecaria garantita da due pegni immobiliari di nominali fr. 600’000.-- in II rango e di fr. 3’800’000.-- in III rango. L’elenco oneri veniva depositato il 10 ottobre 1997.
C. L’elenco oneri veniva contestato il 14 ottobre 1997 __________, limitatamente al credito insinuato da __________. A seguito di tale contestazione il 30 ottobre 1997 l’UE di Lugano assegnava a __________ il termine per promuovere l’azione volta a contestare la pretesa di __________ iscritta nell’elenco oneri.
D. Con ricorso 3 novembre 1997 __________ si aggrava contro tale assegno di termine, chiedendone l’annullamento. Il ricorrente sostiene che non essendosi __________ espressa in merito alla contestazione dell’elenco oneri, la stessa sarebbe da ritenere ammessa, e quindi la decisione impugnata sarebbe contraria all’art. 107 cpv. 4 LEF. Ma anche se l’UE avesse sinora omesso di notificare a UBS la contestazione 14 ottobre 1997 formulata dal ricorrente, l’assegnazione del termine per promuovere l’azione in contestazione dell’elenco oneri nei confronti di __________ sarebbe prematura ed andrebbe quindi annullata, mancando il passo procedurale previsto dall’art. 107 cpv. 2 LEF, ossia l’assegnazione del termine di 10 giorni alla Banca per dichiarare se e in quale misura intende contestare la posizione assunta dal proprietario del fondo.
Con assegnazione di termine 30 ottobre 1997 l’UE di Lugano imporrebbe a __________ d’invocare verso __________ un’azione di contestazione dell’elenco oneri avente il medesimo oggetto della causa di disconoscimento di debito e dell’azione creditoria pendenti presso al sezione 2 della Pretura di Lugano. Di conseguenza il termine assegnato al ricorrente violerebbe l’art. 37 cpv. 2 e 3 RFF e l’art. 141 cpv. 1 LEF.
E. Con osservazioni 17 novembre 1997 la __________ chiede la reiezione del gravame asseverando che l’interpreta-zione data dal ricorrente all’art. 37 RFF, oltre ad essere in netto contrasto con il senso di tale norma, non permetterebbe di giungere alle conclusioni postulate nell’atto ricorsuale.
F. Nelle sue osservazioni 17 novembre 1997 __________ ribadisce la correttezza dell’operato dell’UE, sostenendo che non esiste alcuna base legale che permetta di differire o di non assegnare il termine di cui all’art. 39 cpv. 1 RFF e art. 107 cpv. 5 LEF. Chiede quindi che il ricorso venga respinto.
G. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l’art. 140 cpv. 1 LEF, prima dell’incanto l’ufficiale constata in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e dall’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati).
Se una causa concernente un aggravio iscritto nell’elenco oneri è già pendente in una esecuzione anteriore, l’ufficio ne farà menzione nell’elenco, indicando le parti in causa e le loro conclusioni. L’esito della causa sarà decisivo anche per l’elenco degli oneri della nuova esecuzione (cfr. Art. 37 cpv. 3 RFF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 18 ad art. 140 LEF).
Se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato l’incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo di aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi (cfr. Art. 141 cpv. 1 LEF).
Nel caso di specie l’escusso qui ricorrente contesta la pretesa di __________ iscritta ad elenco oneri della part. __________ RFP di __________ per l’importo complessivo di fr. 6’374’622.25 e garantita da mutuo ipotecario in II rango di nominali fr. 600’000.-- e dalla cartella ipotecaria in III rango di fr. 3’800’000.--. Orbene, come si evince dalla documentazione prodotta (cfr. doc. da G a P) tale credito risulta essere oggetto, nell’ambito delle esecuzioni n.__________ e n. __________ UE Lugano, della causa di cui all’inc. __________ pendente presso la Pretura di Lugano, sezione 2. Con il termine “causa”, nel senso dell’art. 37 cpv. 3 RFF, deve essere intesa non un’azione di contestazione dell’elenco oneri, la quale avrebbe effetto unicamente sull’esecuzione in corso bensì una causa concernente un aggravio iscritto nell’elenco degli oneri. Di conseguenza non è necessario assegnare alcun termine per contestare l’elenco oneri, essendo la pretesa contestata già oggetto di una causa pendente presso la Pretura di Lugano, sezione 2. Pertanto la decisione 30 ottobre 1997 dell’UE di Lugano e il susseguente assegno di termine a __________ per promuovere l’azione volta a contestare la pretesa di __________ iscritta ad elenco oneri, devono essere annullati.
L’esito della causa tra __________ e __________ è sicuramente in grado d’influenzare il prezzo di aggiudicazione dell’immobile. Infatti nell’ipotesi in cui la pretesa di __________ venisse a cadere a seguito dell’esito della causa incoata dal ricorrente, l’aggiudica-zione dell’immobile avverrebbe ad un prezzo inferiore, essendo il credito di __________ poziore a quello della __________, creditore procedente (cfr. art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile anche alla procedura in via di realizzazione del pegno in virtù dell’art. 156 LEF). S’impone quindi, conformemente all’art. 141 cpv. 1 LEF, il differimento dell’incanto sino a decisione sulla lite.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 126 cpv. 1,140,141 cpv. 1 LEF, 37 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 3 novembre 1997 di __________, è accolto.
1.1. Di conseguenza la decisione 30 ottobre 1997 dell’UE di Lugano, e l’assegnazione di termine a __________, per promuovere l’azione volta a contestare la pretesa di __________ iscritta ad elenco oneri della part. __________ RFP di __________, emesse nell’esecuzione n. __________, sono annullate.
L’incanto della part. __________ RFP di __________ viene differito sino alla conclusione della causa tra __________ e __________ di cui all’inc. N.__________ pendente presso la Pretura di Lugano, sezione 2.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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