AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2007.265
Data decisione, Autorità: 13.08.2007, CRP
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
Incarto n. 60.2007.265
Lugano 13 agosto 2007/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/10.7.2007 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale in cui era querelante;
premesso che l’istanza del 6.6.2007 è stata spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata a questa Camera con scritto 9/10.7.2007;
ritenuto che l’istanza 6.6.2007 non specificava l’interesse giuridico legittimo, questa Camera ha chiesto con scritto 10.7.2007 di ulteriormente chiarire i motivi della richiesta;
preso atto dello scritto 12/13.7.2007 dell’istante, con il relativo allegato;
ritenuto che non si giustifica di interpellare altre parti, anche perché il procedimento penale è stato sospeso nella sua fase iniziale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
A seguito della querela 4.2.1993 presentata dall’istante e da un altro legale, nel frattempo deceduto, il Ministero pubblico aveva aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per reati contro l’onore in relazione ad un articolo apparso su di un periodico. Tra i collaboratori di detto periodico figurava anche il presidente dell’autorità di prima istanza della __________ del Distretto di Lugano. Dopo alcuni accertamenti, il procedimento è stato sospeso.
In relazione ad un’istanza di ricusa e di ricorso alla Commissione cantonale di ricorso in materia __________, il qui istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento, in quanto le copie di cui disponeva sono andate distrutte a seguito dell’allagamento di un archivio.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelante e parte civile) al procedimento nel frattempo chiuso, egli deve ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Nel presente caso, negativamente non ci sono motivi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo legata al ruolo di ex parte; positivamente, con lo scritto 12/13.7.2007 ed il relativo allegato, l’istante ha dimostrato l’esistenza di tale interesse.
L’istanza è accolta. Gli atti del procedimento potranno essere esaminati presso la cancelleria di questa Camera, con la possibilità di estrarre copie.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha provocate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico dell’avv. dr. IS 1, __________.
Rimedi di diritto:
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
.
terzi implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster