AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.189
Data decisione, Autorità: 06.11.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00189
Lugano 6 novembre 1997 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli
statuendo sul ricorso 17 ottobre 1997 di
contro l'operato dell'UEF di Locarno
nell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno, preceduta dal sequestro n. __________ del 23 luglio 1996 del Segretario assessore di Locarno-Campagna, promossa dal
(rappr. dal __________
contro
__________;
ritenuto
in fatto:
A. Con reclamo 21 maggio 1996 __________ e __________ avevano censurato l'operato del Comune di __________ (ora: Comune di __________) e richiesto il rimborso di fr. 2'940.40 oltre interessi per imposte comunali 1987/88 come pure "il riesame completo sulla situazione e sul comportamento del Comune di __________ ".
I reclamanti erano dell'avviso che erano stati costretti a pagare più del dovuto.
B. Il gravame era stato dichiarato irricevibile dalla scrivente Camera con sentenza 2 agosto 1996, ritenuto che:
il reclamo (ricorso nella terminologia post 1° gennaio 1997) è l'istituto che consente all'Autorità di vigilanza di svolgere le sue funzioni di controllo sugli organi di esecuzione e fallimento a tutela dei diritti di chi è parte in un procedimento esecutivo. Su domanda di chi si ritiene leso da un provvedimento o dall'inazione dell'autorità, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello interviene nella specifica funzione di ripristino della legalità, dell'opportunità e della tempestiva attuazione della procedura (Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.4 n. 1.2. lett.a);
l'istituto del reclamo è previsto dall'art. 17 LEF e ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento dell’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo esecutivo (di regola l’ufficio esecuzione e fallimenti, UEF) sottoposto al giudizio dell’autorità amministrativa di grado superiore (la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale Autorità cantonale unica di vigilanza);
non si tratta in primo luogo, dal profilo dogmatico, di procedimento tra creditore e debitore o tra creditore e terzi ma, in linea di principio, di disputa tra reclamante e organo amministrativo esecutivo (Cometta, op. cit., p.4 n. 1.2. lett.c);
ex art. 17 cpv.1 LEF la via del reclamo è data solo contro provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento;
il Comune di __________, ora Comune di __________, non è in tutta evidenza organo di esecuzione e fallimento e di conseguenza il gravame contro il Comune è irricevibile per carenza del requisito di organo d'esecuzione e fallimento ex art. 17 cpv.1 LEF e 1 cpv.2 LPR;
in linea di principio, provvedimenti di natura procedurale sono di competenza degli organi d’esecuzione con facoltà di reclamo all’autorità di vigilanza; è invece compito delle autorità giudiziarie esprimersi su questioni di diritto materiale, oltre che su controversie di chiara impronta procedurale ma di particolare rilevanza e incisività che il legislatore ha preferito demandare al potere giudiziario. Agli organi d’esecuzione e all’Autorità cantonale di vigilanza resta comunque riservata in misura non indifferente l’applicazione in via pregiudiziale del diritto privato e pubblico;
con provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e del diritto esecutivo in genere, riferito ad un ben determinato fatto esecutivo su cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il reclamo che non persegua un fine procedurale concreto nell'ambito dell'esecuzione forzata in corso (Cometta, op. cit., n. 2.1.1. lett.b);
nel caso di specie il preteso avvenuto pagamento dimostra che la procedura esecutiva si è conclusa e quindi non vi è più un interesse procedurale pratico e attuale in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di esito diverso;
le questioni di merito sottese al reclamo sfuggono in tutta evidenza al potere di cognizione dell'Autorità cantonale di vigilanza, limitato agli aspetti procedurali delle vicende esecutive;
nell'ipotesi di pagamento di quanto non dovuto, resta comunque aperta - ove se ne realizzino i presupposti - la via giudiziaria ex art. 86 LEF dell'azione di ripetizione dell'indebito.
C. Pendente il reclamo 21 maggio 1996 e prima di ricevere la sentenza 2 agosto 1996 di questa Camera, __________ e __________ avevano inoltrato il 25 luglio 1996 un ulteriore reclamo, censurando il fatto che "un nostro ricorso contro l'operato del Comune di __________ " non ha avuto alcun riscontro dall'UEF di Locarno benché siano trascorsi "oltre due mesi" e che "in compenso abbiamo ricevuto una notificazione di pignoramento per la mia quota ereditaria, con data 23 luglio 1996".
Il provvedimento impugnato con il gravame 25 luglio 1996 consiste nella notificazione 23 luglio 1996, a mezzo del verbale del sequestro e del modulo n.17 ex art. 104 LEF, del sequestro dei diritti spettanti al debitore __________ nella Comunione ereditaria fu __________, composta oltre che del debitore __________ anche di __________ e __________, proprietaria del fondo part. n. __________ RFP di __________.
D. Con PE n. __________ il Comune di __________ ha proceduto contro __________ a convalida del sequestro per il titolo di "saldo imposta comunale 1992/93/94 e interessi imposta comunale 1991".
Con sentenza 22 ottobre 1996, cresciuta in giudicato, il Pretore di Locarno-Campagna ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno per fr. 731.20 con interessi al 6.5 % dal 1.1.1993, fr. 1'058.60 con interessi al 6.5 % dal 1.11.1994, fr. 1'058.60 con interessi al 6.5 % dal 11.1.1995 e fr. 309.70 di interessi aggiornati al 1991.
E. Con sentenza 2 settembre 1997 questa Camera ha dichiarato irricevibile l'istanza 4 agosto 1997 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso __________ nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto __________, già in Onsernone, nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno, preceduta dal sequestro n. __________, atteso che:
è ancora pendente il reclamo 25 luglio 1996 - formulato da __________ e __________ irritualmente presentato a questa Camera e trasmesso all'UEF di Locarno ex art. 4 cpv.1 LPR con ordinanza 31 luglio 1996 per il seguito di procedura;
l'esame in conformità degli art. 132 LEF nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione si dimostra pertanto prematuro.
Contestualmente a siffatto pronunciato, è stato ordinato all'UEF di Locarno di procedere negli incombenti procedurali connessi al reclamo (ora: ricorso) 25 luglio 1996 di __________ e __________ (inc. CEF n. 15.96.133).
F. Con provvedimento 22 settembre 1997, reso dall'UEF di Locarno in applicazione dell'art. 11 cpv.2 LPR, l'organo d'esecuzione ha stralciato dai ruoli il ricorso 25 luglio 1996 di __________ e __________ "in quanto evaso con sentenza CEF 2 agosto 1996 (inc. __________)", ritenuto che entrambi i gravami sono riferiti a imposte comunali impagate dall'escusso __________ e che la CEF con decisione 2 settembre 1997 ha dichiarato irricevibile l'istanza 4 agosto 1997 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso e __________ nella Comunione ereditaria fu __________.
Dal dispositivo n.3 del citato provvedimento risulta l'indicazione della possibilità di ricorso alla CEF.
G. Il 17 ottobre 1997 questa Camera ha reso l'atto formale di stralcio dai ruoli.
H. Il 27 ottobre 1997 __________ e __________ si sono ulteriormente aggravati contro lo stralcio 17 ottobre 1997 di questa Camera e hanno contestato la liceità di tale conclusione, "in quanto, come da nostra lettera del 26 giugno 1996 all'UEF di Locarno e quindi al Municipio di __________, non abbiamo ricevuto nessuna risposta esauriente" e ciò tanto più che "nemmeno dopo che l'istanza del 4 agosto 1997 dell'UEF di Locarno è stata dichiarata irricevibile e sia stato dato loro ordine di procedere negli incombenti procedurali connessi al reclamo, l'UEF non ha fornito alcuna risposta e nemmeno il Municipio del Comune di __________ in data 11.6.1996 presso l'UEF ha dato seguito a quelle che sarebbero delle gravissime affermazioni dei reclamanti. Indipendentemente da qualsiasi nostro errore in termini di legge, di procedure cresciute in giudicato e di errori di impostazione, rifiutiamo quanto avvenuto e deciso fino a questo momento per le seguenti motivazioni":
condizioni di salute precarie;
comportamento minaccioso del precettante nei confronti di __________, durante l'assenza di __________, costringendola a pagare senza averne il diritto;
abuso di potere del precettante che ha indotto __________ a sottoscrivere la convenzione del 3 novembre 1993, frutto di un errore essenziale sul contenuto;
tenore intimidatorio della lettera 11 giugno 1996 del Municipio del Comune di __________;
le lettere 9 novembre 1995 e 6 febbraio 1996 del precettante "fanno parte di quelle da noi considerate pressioni, minacce e abusi di potere, dimostrando uno spietato accanimento e approfittando inoltre dell'assenza dell'escusso";
"chiediamo pertanto il rimborso di fr. 2'940.40 + gli interessi a riguardo delle imposte comunali 87/88 nonché il risarcimento per danni morali";
"non trovo legale la notificazione del pignoramento della mai parte in comunione, seguita dal sequestro n. __________ in data 23 luglio 1996, e men che meno la riunione indetta per il giorno 11 luglio 1997" come dimostra la sentenza 2 settembre 1997 della CEF.
Considerato
in diritto:
Ne consegue l'irricevibilità per tardività del gravame.
a) I ricorrenti asseverano in sostanza che, in assenza del debitore __________, __________ sarebbe stata oggetto di pressioni da parte del Comune di __________ volte a farle pagare debiti inesistenti: per questo motivo i ricorrenti hanno chiesto la restituzione di fr. 2'940.40 oltre accessori riferiti alle imposte comunali 1987/88 nonché il risarcimento per danni morali.
b) La questione connessa alle imposte arretrate riferite al periodo prima del 1991 è già stata definitivamente risolta con il pronunciato 2 agosto 1996 di questa Camera, rimasto inimpugnato, che ha dichiarato irricevibile il gravame contro il Comune di __________ per carenza del requisito di organo d'esecuzione e fallimento ex art. 17 cpv.1 LEF e 1 cpv.2 LPR del destinatario delle censure.
c) I ricorrenti disattendono la circostanza, decisiva per la definizione del caso di specie, che il credito per il quale il precettante procede in via esecutiva - per il titolo di "saldo imposta comunale 1992/93/94 e interessi imposta comunale 1991 - dopo averne ottenuto il sequestro, è stato accertato giudizialmente nella procedura sommaria di rigetto: la sentenza 22 ottobre 1996, pure cresciuta in giudicato, del Pretore di Locarno-Campagna ha infatti rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo, a convalida del pregresso sequestro, n. __________ dell'UEF di Locarno per fr. 731.20 con interessi al 6.5 % dal 1.1.1993, fr. 1'058.60 con interessi al 6.5 % dal 1.11.1994, fr. 1'058.60 con interessi al 6.5 % dal 11.1.1995 e fr. 309.70 di interessi aggiornati al 1991.
d) Quando il creditore procede in virtù di un precetto esecutivo - assistito da sequestro -divenuto esecutorio, nell'ipotesi che il debitore non voglia o non possa pagare, il bene dapprima sequestrato e successivamente pignorato - nel caso di specie l’interessenza spettante all’escusso __________ nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal __________, successione composta del debitore __________, dell'altra ricorrente __________ e di __________, proprietaria del fondo part. n. __________ RFP di __________ - viene realizzato nelle forme previste dal diritto esecutivo.
e) L'insistenza dei ricorrenti nel contestare, a parole, la realtà di fatti accertati giudizialmente, secondo modalità che vincolano gli organi d'esecuzione chiamati ad attuare il diritto esecutivo, è al limite del temerario, le allegazioni dell'escusso e __________ essendo palesemente inconferenti. Come già è stato loro detto (cfr. sentenza CEF 2 agosto 1996, p.3 i.f.), le questioni di merito sottese al ricorso sfuggono in tutta evidenza al potere di cognizione dell'organo d'esecuzione come pure dell'Autorità cantonale di vigilanza, limitato agli aspetti procedurali delle vicende esecutive: già è stato ricordato all'escusso - come pure all'altra ricorrente, la cui legittimazione ricorsuale può, visto l'esito, rimanere indecisa - che nell'ipotesi di pagamento di quanto non dovuto, rimane comunque aperta - ove se ne realizzino i presupposti - la via giudiziaria ex art. 86 LEF dell'azione di ripetizione dell'indebito come pure, sebbene più ardua nella concreta evenienza, anche l'ipotesi del nuovo istituto - in vigore dal 1° gennaio 1997 - dell'annullamento o sospensione giudiziali dell'esecuzione in procedura accelerata ex art. 85a LEF.
In caso di mancato pagamento, riprenderà il suo corso la procedura di determinazione delle modalità di realizzazione dell'interessenza pignorata: in conformità dell'art. 132 cpv.3 LEF, gli interessati saranno ulteriormente citati davanti alla scrivente Camera all'udienza per il contraddittorio volto alla ricerca della realizzazione più efficace dell'interessenza, atteso che l'Autorità cantonale di vigilanza può ordinare l'incanto, affidare la realizzazione ad un amministratore o prendere altri provvedimenti. Le parti sono comunque rese attente che in tale udienza non si potrà ovviamente più ridiscutere il fondamento materiale della pretesa creditoria dedotta in esecuzione.
Quanto poi alle ventilate pretese di risarcimento danni e torto morale, va ricordato il presupposto dell'interesse pratico e attuale: per costante giurisprudenza, il ricorso serve infatti solo al conseguimento di un fine pratico di procedura e non alla semplice constatazione di un errato comportamento di un organo d'esecuzione e fallimento (cfr. Cometta, op. cit., p.283, n. 3.1.2). La procedura di ricorso serve per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza in vista di un'eventuale azione di responsabilità ex art. 5, 6 e 7 LEF (DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III 36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC cons.9 e rif.).
Le pretese risarcitorie e i relativi presupposti sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui la parte che se ne prevale potrà, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Richiamati gli art. 5 ss., 17, 20a, 85a, 86, 104, 132; 9 e 10 RDC; 1, 4, 11 e 21 LPR
PRONUNCIA
Il ricorso 27 ottobre 1997 di __________, e __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster