AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.182
Data decisione, Autorità: 28.07.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00182
Lugano 28 luglio 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 ottobre 1997 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 2 settembre/7 ottobre 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
rilevato che con ordinanza presidenziale 21 ottobre 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo per la parte eccedente Fr. 600.--;
viste le osservazioni 5 novembre 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano,
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto:
A. __________ procede contro __________ per l’incasso di un suo credito.
B. Sulla base del seguente calcolo l’UE di Lugano ha pignorato alla ricorrente Fr. 1’200.-- al mese a partire dal 1. settembre 1997:
Introito Fr. 4’250.--
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
locazione Fr. 1’645.--
cassa malati, ass. inf.,
disocc. C.P. Fr. 72.--
trasferta + pasti fuori
economia domestica Fr. 308.--
totale Fr. 3’050.--
Eccedenza mensile pignorabile: Fr. 1’200.--.
C. Contro siffatto pignoramento si è tempestivamente aggravata __________ chiedendo il riconoscimento di un supplemento di almeno Fr. 600.-- al mese per le spese di sostentamento, abbigliamento, igiene, salute ecc. per la figlia, che benché maggiorenne, non è ancora autosufficiente. Essa ha iniziato la scuola di apprendista di commercio il mese di settembre 1997. Le spese per l’abbonamento del treno e dell’autobus ammontano a Fr. 53.-- al mese. Inoltre spende Fr. 15.-- al giorno per i pasti fuori casa. I costi per l’acquisto del materiale scolastico ammontano a Fr. 50.--/70.-- al mese, avendo dovuto all’inizio acquistare libri per un totale di Fr. 500.--. Pertanto le spese supplementari della ricorrente per la figlia ammontano a Fr. 423.-- al mese, ossia Fr. 53.-- per il trasporto, Fr. 300.-- per il vitto e Fr. 70.-- per il materiale scolastico. La debitrice ha poi rilevato che il rapporto di lavoro iniziato dalla figlia presso la __________ è stato interrotto. Il datore di lavoro non ha voluto pagarle lo stipendio per i mesi di agosto e settembre 1997. Il 13 ottobre 1997 ha iniziato a lavorare presso una fiduciaria di Lugano, ma si trova ancora nel periodo di prova. Se non venisse assunta, frequenterebbe solo la scuola, senza percepire uno stipendio che per il primo anno di apprendistato ammonta a Fr. 500.-- al mese. La ricorrente ha poi fatto valere spese per l’uso dell’automobile, che le è necessaria dovendo svolgere la sua attività, quale puericultrice presso __________, anche durante orari notturni. L’assicurazione dell’autovettura ammonta a Fr. 533.50 al semestre, la tassa di circolazione a Fr. 310.--- all’anno e per la benzina per le trasferte per recarsi al lavoro spende mensilmente ca. Fr. 60.-- oltre a Fr. 10.-- per il parcheggio. Le spese mensili per l’automobile ammontano a ca. Fr. 185.--. All’importo di Fr. 308.-- per trasferte e pasti fuori domicilio, riconosciuto dall’UE, vanno quindi aggiunti Fr. 43.-- al mese. Per la cassa malati la debitrice ha chiesto il riconoscimento di Fr. 226.50 al mese per sé e per la figlia. Essa ha poi preteso il riconoscimento dell’assicurazione per il mobilio domestico e per la RC generale per un importo mensile di Fr. 34.20. La ricorrente ha infine prodotto un certificato secondo il quale necessita di trattamenti fisioterapici per problemi alla schiena. Le spese non coperte dalla cassa malati ammontano a ca. Fr. 400.-- all’anno, ossia a Fr. 33.50 a al mese.
D. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha confermato il suo operato.
E. Interrogata formalmente __________ ha dichiarato che la figlia ha iniziato il mese di settembre 1997 la scuola di apprendista di commercio a __________. In ottobre ci ha però ripensato ed ha ripreso a frequentare il __________, dove ha frequentato l’ultimo anno. Si tratta di una scuola a tempo pieno, per cui, la figlia non ha mai lavorato e non ha pertanto percepito alcun stipendio. Essa ha prodotto una dichiarazione 24 giugno 1998 della predetta scuola, in cui viene attestato che __________ ha frequentato il corso triennale nella sezione tessitori, conseguendo nel giugno 1998 l’attestato federale di capacità quale tessitrice a mano (doc. N). La ricorrente ha rilevato che la figlia ha interrotto l’apprendistato presso la __________ e che non ha mai iniziato a lavorare presso la fiduciaria di Lugano, contrariamente a quanto esposto nel suo ricorso. Per frequentare il __________ le spese ammontano a Fr. 53.-- al mese per il treno, Fr. 165.-- all’anno per il bus, Fr. 15.-- al giorno per il pranzo. Per l’acquisto del materiale scolastico ha dovuto versare ca Fr. 1’000.-- all’anno. La ricorrente ha poi confermato le spese fatte valere nel suo ricorso per le sue trasferte per raggiungere il posto di lavoro, per l’assicurazione malattia, l’assicurazione mobilio domestico e RC, così come per le sedute di fisioterapia.
Considerato
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Le spese sostenute dal debitore per gli studi superiori dei suoi figli maggiorenni non possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza del debitore e della sua famiglia (DTF 98 III 34).
b) Nel caso di specie la ricorrente ha rilevato che la figlia, nata il 25 agosto 1976, nel settembre 1997 ha iniziato la scuola di apprendista di commercio, per poi riprendere in ottobre a frequentare l’ultimo anno del corso di tessitura della durata di tre anni presso il __________, dove nel giugno 1998 ha conseguito il diploma federale. Orbene secondo la giurisprudenza del Tribunale, le spese per gli studi superiori di un figlio maggiorenne non possono essere considerate nel calcolo del minimo vitale del debitore. Nel caso di specie le spese fatte valere dalla ricorrente riguardano la frequentazione dell’ultimo anno del corso di tessitura della durata di tre anni presso il __________, che la figlia della debitrice aveva già iniziato. Non si tratta pertanto di riconoscere le spese inerenti studi superiori, bensì di permettere alla figlia della ricorrente, frequentando l’ultimo corso della durata limitata da settembre 1997 a giugno 1998, di concludere i suoi studi con un diploma (cfr. dichiarazione del __________ 24 giugno 1998 concernente il conseguimento dell’attestato federale di capacità quale tessitrice a mano). Pertanto, in analogia con la giurisprudenza del Tribunale federale, che nonostante non riconosca le spese per una scuola privata, concede al debitore un lasso di tempo adeguato per adattare tale esborso (DTF 119 III 70), in casu appare corretto permettere alla figlia della debitrice di terminare il corso triennale di tessitura con un diploma, atteso che si tratta di un periodo limitato. Non conseguendo però fino alla conclusione degli studi alcun reddito, alla ricorrente vanno riconosciute per quel periodo, ossia fino al 30 giugno 1998, le spese per il mantenimento della figlia.
c) Secondo la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in vigore dal 1. gennaio 1994, in seguito: Tabella), per figli dai 16 ai 20 anni viene riconosciuto un supplemento di Fr. 500.-- al mese.
Il punto 2.6 della Tabella prevede il riconoscimento delle spese supplementari per l’istruzione dei figli (mezzi di trasporto pubblico, materiale scolastico e simili) fino alla maggiore età.
Alla ricorrente va pertanto riconosciuto per le spese di mantenimento della figlia agli studi l’importo di Fr. 500.-- al mese.
Inoltre le va riconosciuto l’importo di Fr. 53.-- al mese per l’abbonamento del treno e Fr. 14.-- per il bus per il tragitto da __________ a __________, dove si trova il __________. Secondo la dichiarazione 8 luglio 1998 di tale istituto (doc. O) le spese per l’acquisto di materiale scolastico e di lavoro ammontano a Fr. 800.-- per tutto l’anno scolastico, ossia da settembre a giugno 1998, ossia fr. 80.-- al mese per il periodo da settembre a giugno 1998. Secondo la predetta Tabella per pasti consumati fuori dall’economia domestica viene riconosciuto un supplemento da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- al giorno. Pertanto per i pasti di mezzogiorno va computato un supplemento di Fr. 9.-- per 20 giorni di scuola al mese, ossia complessivamente Fr. 180.-- al mese.
Nel caso di specie, come già deciso in un precedente ricorso di __________ (cfr. inc. VIG 15.94.75, sentenza 26 aprile 1995), alla debitrice va riconosciuta la necessità di far uso dell’automobile per recarsi sul posto di lavoro, atteso che essa lavora come puericultrice presso __________, svolgendo la sua attività anche durante orari notturni. Nel calcolo del suo minimo di esistenza va di conseguenza computato le spese per l’assicurazione dell’auto di fr. 533.50 al semestre, ossia fr. 89.-- al mese, fr. 310.-- all’anno per tassa di circolazione, ossia fr. 26.-- al mese, fr. 60.-- di benzina, ritenuto che deve recarsi da __________ e fr. 10.-- al mese per il parcheggio, ossia fr. 185.- al mese. La richiesta della ricorrente di aumentare l’importo calcolato dall’UE di Lugano in Fr. 308.--, di fr. 43.-- per i pasti consumati fuori dall’economia domestica e per le spese di trasferta, va quindi accolta.
Secondo il conteggio premi 8 settembre 1997 (doc. G) la ricorrente paga per l’assicurazione malattia per sé fr. 156.50 e per la figlia fr. 70.--, complessivamente fr. 226.50 al mese, per cui nel calcolo del minimo vitale della ricorrente va tenuto conto dei predetti premi.
La ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 34.20 al mese per i premi per l’assicurazione mobilio domestico e RC generale. Questo importo non può tuttavia venire riconosciuto, atteso che si tratta di assicurazioni non obbligatorie e che riconoscendo queste spese si privilegerebbero le relative compagnie di assicurazione a scapito degli altri creditori. Abbondanzialmente si annota inoltre che non vi sarebbe alcuna garanzia che l’importo di cui si chiede il riconoscimento venga effettivamente versato ai citati creditori.
a) Secondo il punto 2.8. della Tabella si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti, nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere) e nell’ipotesi che si tratti di spese proporzionalmente rilevanti.
b) __________ ha chiesto il riconoscimento delle spese per trattamenti fisioterapici non coperte dalla cassa malati ammontanti a ca. fr. 400.-- all’anno, ossia fr. 33.50 al mese. Dal certificato medico 14 ottobre 1997 (doc. I) si evince che la ricorrente soffre di problemi cronici alla schiena e che necessita di fisioterapia 2-3 volte all’anno. La ricorrente ha prodotto copia delle ricevute di pagamenti effettuati __________ (doc. L) per i tali trattamenti fisioterapici. Ritenuto che si tratta di cure ricorrenti e che le spese sono rilevanti in rapporto all’introito della ricorrente, il supplemento richiesto va riconosciuto.
a) fino al 31 giugno 1998
Introito Fr. 4’250.--
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
figlia Fr. 500.--
trasferta figlia Fr. 67.--
pasti figlia fuori domicilio Fr. 180.--
materiale scolastico Fr. 80.--
locazione Fr. 1’645.--
cassa malati Fr. 226.50
trasferta e pasti Fr. 351.--
cure mediche Fr. 33.50
totale Fr. 4’108.--
Eccedenza mensile pignorabile dal 1. settembre 1997 al 30 giugno 1998: Fr. 142.--
b) dal
Introito Fr. 4’250.--
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 1’025.--
locazione Fr. 1’645.--
cassa malati Fr. 156.50
trasferta e pasti fuori domicilio Fr. 351.--
cure mediche Fr. 33.50
totale Fr. 3’211.--
Eccedenza mensile pignorabile dal 1. luglio 1998: Fr. 1’039.--.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza il provvedimento 2 settembre/7 ottobre 1997 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che il pignoramento del reddito di __________, si riduce a Fr. 142.-- al mese dal 1. settembre 1997 al 30 giugno 1998, in luogo di Fr. 1’200.-- al mese, mentre aumenta a Fr. 1’039.-- al mese dal 1° luglio 1998.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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