AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.179
Data decisione, Autorità: 10.07.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00179
Lugano 10 luglio 1998 /FP/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 ottobre 1997 di
(patr. dall’avv. __________)
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro il verbale di pignoramento 22 agosto 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di
Dott.
viste le osservazioni 10 novembre 1997 dell’UEF di Locarno;
esaminati atti e documenti;
considerato in fatto e in diritto:
che il 22 agosto 1997 l’UEF di Locarno ha pignorato diversi oggetti di proprietà dell’escusso __________, nell’ambito di diverse esecuzioni promosse nei suoi confronti;
che in tale occasione veniva inoltre stabilita un’eccedenza mensile di reddito pignorabile di fr. 500.--;
che con ricorso 8 ottobre 1997 si è aggravato il creditore __________ chiedendo l’inserimento nel verbale di pignoramento di altri beni di proprietà del debitore, in particolare il materiale di fisioterapia e almeno un’automobile e di aumentare la voce “ introito del debitore “ ad almeno fr. 7’500.--;
che in caso di ricorso l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 4 LEF);
che l’UEF di Locarno con scritto 10 novembre 1997 comunicava di aver evaso il ricorso con l’emissione di un nuovo verbale di pignoramento;
che il gravame è quindi divenuto privo di oggetto e va stralciato dai ruoli;
che la domanda di gratuito patrocinio, presentata contestualmente al ricorso, deve essere respinta, essendo il ricorrente in grado di procedere con atti propri avuto riguardo alla semplicità del caso di specie e atteso che l’Autorità di vigilanza deve accertare d’ufficio i fatti rilevanti;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF, 61 cpv. 2 lett. A e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 8 ottobre 1997 di __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi
La domanda di gratuito patrocinio 8 ottobre 1997 __________, è respinta.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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