AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.178
Data decisione, Autorità: 22.05.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00178
Lugano 22 maggio 1998 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 10 ottobre 1997 di
patr. dall'avv__________
contro
l’operato dell’UEF di Locarno e meglio contro lo stato di riparto depositato il 3 ottobre 1997 nell'esecuzione n. __________ promossa da
avv.
nei confronti della ricorrente
viste le osservazioni 20 ottobre 1997 dell’UEF di Locarno
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. L’avv. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso di un credito di fr. 19095,50 oltre interessi e spese.
Il 6 dicembre 1994 l’UEF di Locarno spiccava nei confronti della debitrice il precetto esecutivo n. __________. Con sentenze 12 gennaio 1996 e 26 agosto 1996 della Pretura di Locarno - Campagna veniva rigettata in via definitiva l’opposizione al PE.
B. Il 14 aprile 1997 l’UEF procedeva al pignoramento di diversi oggetti di proprietà della debitrice, tra cui 13 gioielli di varia fattura. L’incanto pubblico per la vendita di tali gioielli veniva indetto per il giorno 11 settembre 1997. Gli oggetti venivano aggiudicati all’avv. __________ per l’importo di fr. 5’987.-- in parziale compensazione del proprio credito.
C. In data 3 ottobre 1997 veniva depositato lo stato di riparto nell’esecuzione n. __________ UEF Locarno, contro il quale si è aggravata la debitrice con ricorso 10 ottobre 1997. La ricorrente sostiene l’esistenza di una manifesta sproporzione tra la stima dei gioielli effettuata dall’Ufficio ed il ricavo della vendita all’asta. Postula quindi l’annullamento dello stato di riparto e la fissazione di un nuovo incanto preceduto dalla determinazione di piedi d’asta tali da rispecchiare il valore effettivo del metallo. Contestualmente al ricorso la debitrice chiede di essere posta la beneficio dell’assistenza giudiziaria, non essendo in grado di far fronte alle spese della presente procedura.
D. Con osservazioni 20 ottobre 1997 l’UEF di Locarno ribadisce la correttezza del proprio operato sostenendo che il piede d’asta dei gioielli è stato fissato sulla base di una stima eseguita dal perito Gioielleria __________, e l’aggiudicazione non sarebbe avvenuta al di sotto di tali valori.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 128 LEF gli oggetti di metallo prezioso non si possono aggiudicare per un prezzo inferiore al prezzo del metallo. Se non viene fatta un’ offerta sufficiente tali oggetti possono essere venduti a trattative private per il prezzo del valore del metallo (cfr. Art.130 cifra 3 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 27 n. 33, p. 220-221).
Orbene, nel caso di specie, come si evince dal verbale d’incanto, i gioielli sono stati venduti per un importo globale di fr. 5’987.--. Atteso che il valore del metallo e delle pietre preziose stimato dalla __________ in data 3 marzo 1997 e 17 aprile 1997 ammonta a fr. 5’765.--, le censure mosse dalla ricorrente all’indirizzo dell’UEF di Locarno appaiono infondate. L’aggiudicazione è quindi avvenuta in perfetto ossequio di quanto previsto dall’art. 128 LEF e il conseguente stato di riparto è stato allestito correttamente. Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria va pure respinta.
Infatti seppure il diritto all’assistenza giudiziaria, nella forma del gratuito patrocinio, che scaturisce direttamente dall’art. 4 Cost.. non è escluso per principio nella procedura di ricorso all’Autorità di vigilanza (DTF 122 I 8 ss.; cfr. Art. 15a LPR), esso presuppone in ogni caso, oltre al requisito dell’indigenza della parte richiedente, anche che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri e soprattutto che il gravame abbia probabilità di esito favorevole, requisito quest’ultimo che nel caso in esame fa palesemente difetto, risultando l’esito del ricorso già di primo acchito sfavorevole, a prescindere dal fatto che la ricorrente non necessitava dell'ausilio di un patrocinatore per sostenere che gli oggetti pignorati erano stati venduti a vil prezzo.
Richiamati gli art. 17 e 128 LEF, 4 Cost.
pronuncia: 1. Il ricorso 10 ottobre 1997 di __________, è respinto.
La domanda di assistenza giudiziaria 10 ottobre 1997 di __________, è respinta.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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