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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.146
Data decisione, Autorità: 15.09.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00146
Lugano 15 settembre 1997 /FC/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1 settembre 1997 di
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa da
contro
in materia di insinuazione di credito non implicante onere fondiario;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa dal __________, contro __________ con provvedimento 11 agosto 1997 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha fissato il termine del 9 settembre 1997 per "le insinuazioni di oneri fondiari (servitù, diritti reali e crediti ipotecari)";
che il 25 agosto 1997 __________ ha insinuato quattro crediti di fr. 25'000.-- oltre accessori (mutuo), fr. 10'000.-- (risarcimento danni), fr. 3'000.-- (spese avvocati) e fr. 27'500.-- oltre accessori (stipendi);
che con provvedimento 27 agosto 1997 l'UE di Lugano ha escluso ex art. 36 cpv.1 ORF le pretese insinuate da __________ siccome non implicanti oneri reali per il fondo oggetto di realizzazione immobiliare;
che con ricorso 1 settembre 1997 __________ si limita alla dichiarazione di ricorso con contestuale richiesta di "un termine di sessanta giorni per la motivazione e completazione del ricorso";
che con osservazioni 2 settembre 1997 l'UE di Lugano evidenzia, con produzione dell'estratto del Registro fondiario provvisorio (Registro "Pegni e Pignoramenti immobiliari"), che sono iscritti solo oneri del creditore procedente;
che il ricorso non è motivato;
che l'esigenza di motivazione è disciplinata dall'art. 7 cpv.3 lett.b LPR nel senso che l'atto di reclamo deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione;
che non soddisfa le esigenze di motivazione, ad esempio, il ricorrente che si limita ad opporsi alla realizzazione immobiliare senza indicare altro (cfr. CEF 20 aprile 1994 in re O. L. c. __________);
che, benché non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André Grisel, Traité de droit admini-stratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi, Bundesverwal-tungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, p.197);
che un termine perentorio ex art. 7 cpv.5 LPR per completare un atto insufficientemente motivato nel senso dell'art. 7 cpv.3 lett.b LPR può essere fissato solo se la motivazione sia poco chiara, ossia suscettibile di più interpretazioni, ma non può servire a completare una motivazione il cui contenuto è insufficiente (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT 1996 I, p. 287, n. 3.1.7);
che scopo della completazione, ammessa per diritto processuale cantonale, può solo essere la precisazione di quanto espresso in termini confusi ed equivoci ma non l'inserimento di una nuova motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria del termine di ricorso fissato dal diritto federale (art. 17 cpv.2 LEF), riservata l'istanza di restituzione del termine ex art. 33 cpv.4 LEF sottesa al gravame;
che nel diritto previgente non vi era una disposizione specifica sulla restituzione dei termini;
che siffatto istituto è irrinunciabile nel diritto processuale moderno e viene a colmare una lacuna nella protezione giuridica dei soggetti di diritto (cfr. Messaggio sulla revisione della LEF, in: FF 1991 III 34);
che le condizioni soggettive della restituzione dei termini ex art. 33 cpv.4 primo periodo LEF corrispondono in sostanza a quelle previste dagli art. 35 cpv.1 OG e 24 cpv.1 PA (cfr. Messaggio sulla revisione della LEF, in: FF 1991 III 34);
che l'istanza di concessione di un termine di sessanta giorni non è motivata così come imposto dall'art. 33 cpv.4 secondo periodo prima proposizione LEF;
che la motivazione è presupposto irrinunciabile, avuto riguardo al principio di celerità che informa il diritto esecutivo e per evitare che l'istituto della restituzione dei termini sia usato a fini dilatori;
che l'istituto della restituzione ex art. 33 cpv.4 LEF è norma di eccezione che esige rigore e di conseguenza impone un'applicazione restrittiva;
che l'omessa motivazione dell'istanza di restituzione dei termini determina la carenza del presupposto soggettivo dell'assenza di colpa;
che l'istanza di restituzione dei termini, sottesa al ricorso, deve di conseguenza essere respinta;
che il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile ex art. 7 cpv.3 lett.b LPR per carenza di motivazione del gravame e non ricorrendo i presupposti per la restituzione del termine;
che nel merito il ricorso sarebbe comunque stato respinto d'acchito per il pertinente richiamo dell'Ufficio esecuzione di Lugano all'art. 36 cpv.1 ORF, secondo cui sono escluse dall'elenco oneri le pretese che non implicano oneri reali per il fondo oggetto di realizzazione forzata immobiliare;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 7 cpv.3 lett.b LPR, 33 cpv.4 LEF e 36 cpv.1 ORF,
pronuncia: 1. Il ricorso 1 settembre 1997 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione:
– __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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