AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2007.2
Data decisione, Autorità: 13.07.2007, TCA
Titolo: Ripresa parziale di spese rimborsate forfetariamente a due dirigenti di SA. Rimborsi di spese effettive E di spese non giustificate. Cassa deve accertare le spese non comprovate e,se non ci riesce,stimarle con rimborso forfetario tipico per rappresentanti di commercio. Non c'è violazione buona fede.
Raccomandata
Incarto n. 30.2007.2
TB
Lugano 13 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 dicembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in fatto
A. Nell’ambito del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005 eseguito nel 2006, la Cassa di compensazione ha effettuato delle riprese nei confronti di RI 1 di __________, affiliata come datrice di lavoro, per spese generali forfetarie non giustificate (Fr. 81'400.-) considerate come salario poiché rimborsate ugualmente a due dipendenti, sulle quali non sono stati prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF.
B. Il 20 dicembre 2006 (doc. 4) la Cassa di compensazione ha fissato con tassazione d'ufficio in Fr. 11'233,95 i contributi paritetici dovuti dalla datrice di lavoro per gli anni 2002-2005.
C. Contro la decisione su opposizione del 28 dicembre 2006 (doc. A) con cui la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione della SA, quest'ultima ha formulato ricorso al TCA l'8 gennaio 2007 (doc. I), chiedendo di annullarla. L'insorgente ha precisato che se le spese per trasferte dei dirigenti sono facilmente giustificabili e quindi rimborsabili, per contro le spese generali sostenute dai due direttori sono sempre state difficilmente documentabili (omaggi floreali ai clienti, entrate in locali pubblici, pernottamenti di clienti), pertanto sono sempre stati loro riconosciuti dei rimborsi forfetari massimi, oltre i quali i dirigenti si assumevano personalmente i costi. Tale soluzione è stata da sempre adottata per motivi amministrativi e per evitare abusi con la presentazione di giustificativi non pertinenti all'attività svolta. La ricorrente non accetta quindi la riduzione dei forfait rimborsati.
D. Con risposta di causa del 29 gennaio 2007 (doc. III) la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso. L'Amministrazione ha ribadito che accanto alle spese effettive rimborsate separatamente dal datore di lavoro ai due dirigenti, le altre indennità forfetarie versate loro (a __________: Fr. 1'900.- al mese, ad __________: Fr. 1'000.- al mese) non sarebbero invece state giustificate. Così, per l'anno 2002 la Cassa ha ripreso al direttore __________, come in precedenza, l'importo di Fr. 8'000.-, mentre dal 1° gennaio 2003 gli ha concesso un rimborso forfetario mensile di Fr. 500.- (Fr. 6'000.- annui) – sebbene nel precedente rapporto di revisione, l'Amministrazione avesse indicato che dal 2003 non avrebbe più concesso rimborsi forfetari di spese. Dal marzo 2003, la Cassa ha concesso un importo forfetario di pari importo anche nei confronti del direttore __________ (Fr. 5'000.- nel 2002). Infine, la Cassa ha precisato che i costi dell'automobile e del telefono portatile aziendali messi loro a disposizione sono già presi a carico dalla società.
La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni procedurali (formali) della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b).
In concreto, la decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ricorrente per un periodo sia antecedente il 31 dicembre 2002 sia posteriore. Le decisioni (formale e su opposizione) sono invece state emanate nel corso del 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme materiali LAVS e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo anno esaminato, le nuove disposizioni LAVS per gli anni 2003-2005.
nel merito
La ripresa annua nei confronti di __________ ammonta a Fr. 16'800.- per gli anni 2003-2005 e scaturisce dalla differenza tra il forfait ricevuto dalla società (Fr. 1'900.- x 12 mesi = Fr. 22'800.-) e la somma riconosciuta dalla Cassa a titolo di rimborso spese (Fr. 500.- x 12 mesi = Fr. 6'000.-). Per l'anno 2002, la Cassa ha ripreso soltanto Fr. 8'000.-, come negli anni precedenti. Di conseguenza, la differenza di Fr. 14'800.- è stata riconosciuta come rimborso spese non assimilabile a salario determinante.
Per __________, il rimborso forfetario mensile di Fr. 1'000.- è stato ridotto dalla Cassa a Fr. 500.-, ossia una metà è stata riconosciuta a titolo di rimborso spese, l'altra metà è stata integrata nel salario determinante dell'assicurato, sulla quale sia la datrice di lavoro sia il lavoratore stesso devono pagare i contributi sociali. Quindi, per gli anni 2003-2005 la ripresa ammonta a Fr. 6'000.- (Fr. 500.- x 12 mesi), mentre per il 2002 è di Fr. 5'000.-.
Gli importi di Fr. 16'800.- rispettivamente di Fr. 6'000.- sono stati quindi aggiunti ai redditi dei due assicurati a titolo di salario determinante soggetto al prelievo dei contributi sociali (doc. V).
Secondo l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte: il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
Configurano spese generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), le spese di rappresentanza e quelle per la clientela (STFA del 20 aprile 2006 nella causa M. SA, H 57/04, consid. 7.1, STFA dell'11 gennaio 2005 nella causa G. T. SA, H 257/03, consid. 4.3.1, concernente la ricorrente); le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 164-166).
Di principio si deve dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
Nei casi in cui è stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979 pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op. cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non può tuttavia limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive (citata STFA dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2; RCC 1990 pag. 42 consid. 4).
È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; Käser, op. cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD; citata STFA del 20 aprile 2006, H 57/04, consid. 7.1, citata STFA dell’11 gennaio 2005, H 257/03, consid. 4.3.2).
Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (citate STFA del 20 aprile 2006 e dell’11 gennaio 2005; Käser, op. cit., pag. 166).
Se le spese generali non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
si devono prendere in considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento del salario;
non è ammessa la deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9 cpv. 3 OAVS).
Se le spese effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile (RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).
Se l'indennità per le spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria, questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1 DSD).
Nel caso presente, le parti sono concordi nell'affermare che ad alcuni dipendenti venivano mensilmente rimborsate da un lato le spese effettive, corredate dai rispettivi documenti giustificativi, dall'altro a taluni dipendenti veniva versato anche un importo forfetario, quindi non su presentazione di giustificativi.
La stessa ricorrente ha d'altronde affermato che "I nostri dirigenti oltre alle trasferte per le quali godono del rimborso spese a pié di lista alla presentazione di giustificativi facilmente riconducibili all'evento, hanno una serie di spese di rappresentanza non facilmente documentabili, sia verso la clientela svizzera, ma anche nei confronti dei nostri partners __________. Tali spese sono riconducibili all'espletamento della propria attività e sono di varia natura e la contabilizzazione con giustificativi, comporterebbe un notevole aumento dei costi amministrativi e/o possibilità di abusi, anche se non intenzionali." (doc. I). L'insorgente ha quindi osservato che gli importi riconosciuti dalla Cassa non coprono integralmente i costi sopportati dai dirigenti, tanto che la riduzione a "soli" Fr. 500.- al mese non considererebbe l'attività commerciale della società e gli obblighi di rappresentanza dei suoi dirigenti.
Da quanto precede emerge dunque che la società ha rifuso separatamente dal salario (art. 7 OAVS) ai due citati dipendenti le spese generali sostenute per rappresentanza, trasferte, pranzi, pernottamenti, ecc. contabilizzandole nei rispettivi conti. La Cassa ha considerato queste spese come effettive.
Oltre ad esse, la società ha versato un forfait mensile, variante tra i Fr. 1'000.- ed i Fr. 1'900.-.
In proposito va ricordato che questo Tribunale ha già avuto modo di confermare delle riprese parziali effettuate dalla Cassa di rimborsi forfetari concessi a dei dipendenti, ai quali venivano rifuse anche le spese effettivamente sostenute (ultima: STCA del 23 maggio 2007 nella causa. G.T., Inc. n. 30.2006.12, STCA del 9 febbraio 2004 nella causa M. SA, Inc. n. 30.2003.44, confermata dalla citata STFA del 20 maggio 2006, H 57/04, STCA del 9 ottobre 2003 nella causa E. SA, Inc. n. 30.2003.48; STCA del 22 settembre 2003 nella causa T.P., Inc. n. 30.2003.50; STCA del 22 luglio 2003 nella causa G.T. SA, Inc. n. 30.2003.21; STCA del 16 giugno 2003 nella causa G.M. SA e L.C., Inc. n. 30.2002.228/237; STCA del 6 giugno 2003 nella causa S. SA, Inc. n. 30.2002.269; STCA del 24 marzo 2003 nella causa S.Z. & SA S.Z. e Co., Inc. n. 30.2002.176/178; STCA del 20 febbraio 2003 nella causa F. SA & L.B., Inc. n. 20.2002.150/151; STCA del 10 settembre 2002 nella causa T. SA, P.M., N.C., Inc. n. 30.2001.154/160/162; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C. SA, Inc. n. 30.2002.16; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E. SA, Inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997, H 216/96).
Ora, come detto - e soprattutto per ammissione dell'insorgente stessa – emerge che mentre per le spese individuali esistono le distinte dettagliate per ogni spesa effettuata, per le altre non vi sono i corrispettivi giustificativi ed il rimborso avviene pertanto in modo forfetario.
La società ha elencato degli esempi a sostegno della necessità di rimborsare forfetariamente ai direttori tali altri costi sopportati. Essa ha citato: "1) Ospitalità di clienti di riguardo o partners italiani presso il proprio domicilio: si potrebbe contabilizzare le spese sostenute per tali ricevimenti? 2) Regalie di vario genere: si potrebbe contabilizzare l'acquisto di fiori o altro? 3) Dopo cena in ritrovi pubblici: si potrebbero contabilizzare alcune spese extra?" (doc. I).
Il TFA ha tratto la medesima conclusione per l’attività di acquisizione di clientela e di verifica dei luoghi di villeggiatura, dovendo il lavoratore svolgere la propria attività in luoghi sempre differenti, ciò che lo costringe a sopportare non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese di rappresentanza per conto del datore di lavoro (cfr. consid. 6; Käser, op. cit., pag. 165).
In effetti, per autisti, artisti, fotografi, giornalisti, musicisti e rappresentanti di commercio, il cui luogo di lavoro cambia continuamente, il rimborso forfetario, come detto, è ammesso (Käser, op. cit., pag. 165). Appare in realtà difficile e dispendioso tenere un regolare conteggio di tutte le spese generali insorte durante un viaggio, soprattutto se i viaggi sono effettuati frequentemente (e ciò nonostante i sussidi informatici considerati nella sentenza del 10 dicembre 2004, H 308/03).
Il TCA non si esprime circa l'effettiva possibilità di sussistenza di tali situazioni, oltre all'esistenza dei rimborsi delle spese effettive, anche se le spese - così come esposte - appaiono, almeno in parte, estranee allo scopo aziendale.
Come ha fatto notare la Cassa, queste spese straordinarie non sono comunque state rese verosimili, da un lato, e sufficientemente giustificate dall'altro. La ricorrente non ha infatti reso verosimile sia le spese che il loro risarcimento oltre a quanto concesso sotto forma d’importi forfetari e complessivamente agli importi che sono effettivamente assunti.
In concreto dunque non può trovare applicazione la giurisprudenza federale riferita agli agenti di commercio ed all'obbligo fatto all'amministrazione di commisurare, fissandole, le spese non comprovabili.
In specie poi, la società ricorrente non ha prodotto la necessaria documentazione per comprovare le altre spese sopportate dai due direttori, considerata inoltre la particolare funzione esercitata dai due citati assicurati, a mente di questo Tribunale, l'Amministrazione ha correttamente proceduto stimando il forfait mensile da ammettere quale rimborso di spese esente dall'assoggettamento al prelievo dei contributi sociali.
Riferendosi con tutta verosimiglianza alla prassi commerciale la Cassa, ha valutato l'ammontare delle spese generali difficilmente giustificabili proprie dei rappresentanti di commercio, e meglio della funzione di direttore di una società. L'importo che ne è scaturito (Fr. 600.- al mese) appare consono all'attività svolta ed equo; non v'è quindi motivo per non confermarlo anche in questa sede.
Di conseguenza, la decisione impugnata non comporta un cambio di prassi né una violazione della buona fede della ricorrente.
Anzi, a ben vedere, viene incontro a quest'ultima, ritenuto come con il penultimo rapporto di controllo del 9 dicembre 2002 la Cassa di compensazione aveva avvisato la datrice di lavoro che non avrebbe più ammesso rimborsi spese forfetari dal 1° gennaio 2003, mentre con il rapporto in oggetto, del 13 dicembre 2006, ha comunque concesso - nonostante l'attività dirigente svolta - a titolo di spese rimborsate escluse dal salario, una parte delle spese forfetarie esposte.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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