AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.142
Data decisione, Autorità: 24.03.1999, CEF
Incarto n. 15.97.00142
Lugano 24 marzo 1999 /FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 29 agosto 1997 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro la notifica del precetto esecutivo 7 agosto 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa da
__________ patr. dall’avv. __________
nei confronti di
richiamata l’ordinanza presidenziale 1° settembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
8 settembre 1997 della __________
9 settembre 1997 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede nei confronti della __________ per l’incasso di un credito di fr. 2’024’853.30
B. In data 8 agosto 1997 l’UE di Lugano ha notificato alla __________ il precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dalla __________.
C. Con ricorso 29 agosto 1997 __________ nella sua qualità di amministratore unico della __________ insorge contro le modalità della notifica del precetto esecutivo n. __________ UE Lugano. Il ricorrente afferma che essendo la creditrice e la debitrice domiciliate entrambe presso lo studio legale avv. __________ ed essendo il precetto esecutivo stato notificato alla segretaria dell’avv. __________, all’insaputa dell’amministratore unico della __________, quest’ultimo non ha potuto formulare opposizione. Il ricorrente postula quindi l’annullamento dell’esecuzione n. __________ UE Lugano a seguito di irregolarità nella notifica del precetto.
D. Con osservazioni 8 settembre 1997 la __________ chiede la reiezione del ricorso sostenendo che la notifica del precetto esecutivo sarebbe avvenuta correttamente in base a quanto pattuito nel contratto di compravendita di azioni stipulato tra le parti e sul quale si fonderebbe la pretesa posta in esecuzione.
E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 65 cpv. 1 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè:
per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore.
Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
“ Le parti eleggono, ad ogni fine legale, in particolare anche ai fini di ogni procedura esecutiva o di realizzazione del pegno, domicilio a __________, presso lo Studio dell’avv. __________, Via __________ __________
Di conseguenza ogni atto di esecuzione sarà validamente intimato se indirizzato alla controparte presso lo Studio dell’avv. __________.”
Il contratto in oggetto è stato sottoscritto dal ricorrente in rappresentanza della . Di conseguenza la notifica del precetto esecutivo n. UE di Lugano alla segretaria dell’avv. __________, avvenuta in data 8 agosto 1997, si è svolta correttamente secondo le modalità stabilite dalle parti con la firma del contratto 16 aprile 1994 e delle quali __________, in qualità di amministratore della __________, era perfettamente a conoscenza.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 65 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 29 agosto 1997 di __________, amministratore unico della __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Comunicazione all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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