AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.138
Data decisione, Autorità: 18.09.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00138/143
Lugano 18 settembre 1998 FP/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 1997 di
rapr. da __________
contro
l’operato dell’UEF di Riviera e meglio contro la circolare 8 agosto 1997 emanata nell’ambito del fallimento
richiamata l’ordinanza presidenziale 28 agosto 1997, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni dell’UEF di Riviera
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. A. Il 2 febbraio 1995 si è svolta la seconda assemblea dei creditori del fallimento __________. L’ordine del giorno di tale assemblea prevedeva al punto 7 il diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della fallita ex art. 754/756 CO, e al punto 8 la risoluzione sulla rinuncia a diritti contestati o, se del caso, domanda di cessione di questi stessi diritti a norma dell’art. 260 LEF.
B. Nel corso di tale assemblea l’ing. __________ chiedeva la cessione del diritto di agire sia civilmente che penalmente contro gli organi della fallita giusta gli art. 754/756 CO, nonché la cessione del “diritto di acquistare i crediti non riscossi derivanti dalle fatture ancora scoperte e non incassate dalle stesse banche o dall’amministrazione fallimentare.”.
C. Con circolare 16 luglio 1997 l’UEF di Riviera chiedeva l’autorizzazione dei creditori alla messa in cessione di tutti i crediti della fallita __________. In tale scritto si proponeva la cessione dei seguenti diritti:
Diritto di agire sia civilmente che penalmente contro gli organi della fallita (art. 754-756 CO), ad esclusione della problematica delle cessioni generali stipulate dalla fallita con due istituti di credito.
Diritto di agire contro __________ per l’accertamento di nullità delle cessioni generali stipulate con la fallita (art. 27 CC e 20 CO) e per la restituzione degli importi incassati dai due istituti (art. 62 CO).
Diritto di agire contro la __________ e gli organi della fallita solidalmente in riparazione del danno arrecato alla massa fallimentare in seguito alle due cessioni generali stipulate con la fallita (art. 41, 97 e 757 CO).
D. Con ricorso 25, rispettivamente 28 luglio 1997 __________ e il __________ si aggravano contro la circolare 16 luglio 1997 dell’UEF di Riviera chiedendo l’annullamento di tutti i provvedimenti in essa contenuti, ed in particolare l’annullamento del pubblico incanto per la realizzazione dei crediti non ceduti. La __________ chiede inoltre che l’UEF venga obbligato a scusarsi per iscritto verso tutti i creditori del fallimento __________ per le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato.
E. In data 8 agosto l’UEF di Riviera emetteva una nuova circolare con la quale comunicava che dal momento che la maggioranza dei creditori aveva accettato tacitamente la proposta di messa in cessione e che un creditore aveva chiesto la cessione di tutte le pretese elencate nella circolare 16 luglio 1997, l’Ufficio annullava l’incanto previsto l’11 agosto 1997. L’annullamento dell’incanto era inoltre dovuto al fatto che la __________ e il __________ avevano interposto ricorso contro la circolare 16 luglio 1997 e la CEF aveva concesso l’effetto sospensivo ai gravami. Inoltre l’UEF in tale occasione si scusava con la __________ e il __________ per le affermazioni lesive contenute nella precedente circolare.
F. Con ricorso 21 agosto 1997 il __________ si aggrava contro la circolare 8 agosto 1997 dell’UEF di Riviera sostenendo che la stessa altro non sarebbe che l’applicazione concreta di quanto previsto nella precedente comunicazione ai creditori del 16 luglio 1997. Ne conseguirebbe che la circolare impugnata andrebbe annullata per gli stessi motivi di cui al ricorso 28 luglio 1997. La ricorrente sostiene inoltre che non sarebbe possibile che i creditori abbiano accettato la proposta di messa in cessione , e che uno di loro abbia chiesto la cessione di tutte le pretese elencate nella circolare del 16 luglio 1997, in quanto proprio l’accettazione e la cessione sarebbero gli effetti di tale circolare, i quali non possono intervenire a seguito della sospensione decretata dall’Autorità di vigilanza. Anche per tale motivo la circolare impugnata andrebbe annullata.
G. Delle osservazioni dell’UEF di Riviera si dirà, se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 260 cpv. 1 LEF ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Una pretesa può essere realizzata conformemente all’art. 256 LEF, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione (cfr. Art. 260 cpv. 3 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
Nel caso di specie l’UEF di Riviera ha giustamente annullato l’incanto, in quanto la maggioranza dei creditori ha accettato la proposta di messa in cessione e un creditore ha richiesto la cessione di tutte le pretese contenute nella circolare 16 luglio 1997. Limitandosi ad annullare l’incanto l’UEF ha agito correttamente in applicazione di quanto previsto dall’art. 260 cpv. 3 LEF. Diversamente se l’Ufficio avesse messo in cessione le pretese in oggetto avrebbe violato l’ordinanza presidenziale di concessione dell’effetto sospensivo al precedente ricorso 28 luglio 1997 del __________. Di conseguenza nessuna censura può essere rivolta all’indirizzo dell’UEF, in quanto il provvedimento impugnato si limita a comunicare l’avvenuto annullamento dell’incanto previsto in data 11 agosto 1997.
Va inoltre rilevato che con il provvedimento impugnato l’UEF ha evaso la richiesta di scuse scritte per le affermazioni contenute nella precedente circolare del 16 luglio 1997, formulata dal __________ e dalla __________ nei precedenti gravami del 25 e 28 luglio 1997.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 260 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 21 agosto 1997 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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