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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.129
Data decisione, Autorità: 30.10.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00129
Lugano 30 ottobre 1997 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 14 agosto 1997 di
patr. dallo __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’avviso di pignoramento 8 luglio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
rappr. dalla __________
preso atto delle osservazioni 27 agosto 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
rilevato che con decreto presidenziale 18 agosto 1997 al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo;
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di un credito di Fr. 26’930.-- oltre interessi e Fr. 3’231.60 spese d’incasso.
B. Il
C. Con avviso 8 luglio 1997 l’UE di Lugano ha comunicato alla debitrice che il pignoramento era fissato per il 19 agosto 1997.
D. Contro il suddetto avviso si è aggravata __________ sostenendo di non avere mai ricevuto il PE di cui alla procedura in oggetto. Di ritorno da un soggiorno all’estero ha appreso dell’avviso di pignoramento. Essa è venuta a conoscenza dell’esistenza di una procedura esecutiva promossa dalla __________ unicamente tramite una telefonata dell’UE di Lugano.
E. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
F. Interrogata formalmente __________ ha affermato di non essersi recata il 4 aprile 1997 all‘UE di Lugano. In seguito ha ricevuto una telefonata dalla rappresentante della creditrice, la quale le ha comunicato che era stato emesso un PE nei suoi confronti. La ricorrente ha dichiarato di avere pertanto contattato il suo patrocinatore, il quale il 12 giugno 1997 ha scritto una lettera alla rappresentante della creditrice.
La funzionaria dell’UE di Lugano __________ ha dichiarato in qualità di teste di non ricordare se la ricorrente si sia presentata all’UE di Lugano. Essa ha poi spiegato che nel caso in cui un PE non può essere notificato né tramite posta, né tramite usciere comunale, l’atto viene ritornato all’UE, il quale tramite lettera semplice invita il debitore a presentarsi entro 10 giorni presso l’Ufficio di esecuzione. Se il debitore, dopo un’ultima diffida, non si presenta l’incarto viene trasmesso alla Polizia cantonale per la notificazione. Nei casi in cui il debitore telefona e si dichiara d’accordo, il PE gli viene inviato per posta semplice. In tal caso il funzionario dell’UE sottoscrive sul PE nell’apposita rubrica che l’atto è stato consegnato al relativo debitore e inserisce la data della telefonata.
Considerato
in diritto:
a) Ex art. 69 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo.
Il precetto contiene:
le indicazioni della domanda d’esecuzione;
l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;
l’accertamento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio (fare opposizione) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;
la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.
L’emissione del precetto esecutivo costituisce il primo atto esecutivo. Considerata la sua funzione, di aprire la procedura esecutiva, il suo contenuto riveste un’importanza decisiva (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, §17 n. 2 e 6 p. 105/106), ritenuto che oltre agli elementi essenziali sopra indicati risultano essere importanti per l'escusso anche tutte le indicazioni figuranti a recto e verso (cfr. mod. 3). Orbene, è di tutta evidenza che per telefono è in linea di principio escluso che possa darsi corretta notifica nel senso inteso dal legislatore.
b) Ex art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LEF ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore. Il PE è atto esecutivo nel senso dell’art. 64 LEF (Amonn/Gasser, op. cit., § 12 n. 11 p. 91).
Secondo l’art. 72 LEF la notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta. All’atto della consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli originali, in qual giorno e a chi la notifica è stata fatta.
La notificazione rappresenta essenzialmente una forma qualificata della comunicazione. Essa consiste nella consegna dell’atto esecutivo aperto al debitore. La consegna viene attestata immediatamente sull’originale e sul doppio dall’ufficiale o dall’impiegato dell’ufficio che procede alla consegna oppure, in caso di notificazione per posta, dal portalettere.
Con la consegna dell’atto la notificazione è completata. Nel caso in cui il debitore non viene trovato e la notificazione a terze persone come previsto dall’art. 64 cpv. 1 LEF non può venire effettuata, allora si deve procedere ad un nuovo tentativo di notifica. Tuttavia non è sufficiente l’invio di un PE per via raccomandata e il deposito, in caso di assenza, di un invito di ritiro nella buca delle lettere. Infatti anche il funzionario postale deve consegnare l’atto aperto, affinché il debitore, se del caso, possa interporre immediatamente opposizione (DTF 120 III 118; Amonn/Gasser, op. cit., § 12 n. 15 p. 91).
c) Contro la notificazione di un atto esecutivo in una forma contraria alla legge il debitore può ricorrere all'Autorità di vigilanza e pretenderne l’annullamento. Una notificazione è nulla solo nel caso in cui la notificazione al debitore così come l’attestazione di notifica mancano oppure allorquando in seguito a notificazione errata l’atto non è pervenuto nelle mani del debitore (Amonn/Gasser, op. cit. § 12 n. 27/28 p. 93).
d) Interrogata formalmente la ricorrente ha sostenuto di non essersi recata all’UE di Lugano a ritirare il PE in oggetto. Dal canto suo la funzionaria dell’UE incaricata della notifica, ha dichiarato, in qualità di teste, di non ricordare se la ricorrente si sia presentata allo sportello, per cui non può essere affermato che la consegna sia avvenuta personalmente alla debitrice presso l’UE di Lugano e nemmeno è dato sapere come è avvenuta effettivamente la notificazione. La funzionaria dell‘UE ha affermato che in caso di accordo telefonico con il debitore il PE, con l’indicazione della data del giorno della telefonata quale data della notifica e la firma del funzionario, viene spedito per lettera semplice. Dalle precedenti considerazioni si evince tuttavia che la notificazione di un precetto esecutivo non può avvenire né telefonicamente -trattandosi del primo atto esecutivo, il cui contenuto, previsto all’art. 69 LEF, riveste un’importanza decisiva per il proseguimento della procedura come si è detto al cons. 1a)- né per invio semplice. La lettera 12 giugno 1996 del patrocinatore della ricorrente in cui viene menzionato il PE in esame, seppur possa essere un tenue indizio, non è però decisiva nel caso di specie per provare che vi sia stata corretta notifica. L’UE di Lugano dovrà pertanto procedere ad una nuova notificazione del PE n. __________ da effettuarsi per il tramite __________, atteso che la ricorrente per sua stessa amissione "si reca sovente, per motivi affettivi e professionali, in __________, propria terra d'origine e ivi soggiorna ininterrottamente per diversi mesi". Di conseguenza l’atto di pignoramento 19/27 agosto 1997 va annullato.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 17, 64 e 72 LEF
pronuncia
1.1. Di conseguenza è annullato l’atto di pignoramento 19/27 agosto 1997 emesso nei confronti di __________ dall’UE di Lugano nell’esecuzione n. __________.
1.2. L’UE di Lugano procederà alla notificazione, per il tramite dello __________, a __________ del PE n. __________ emesso il 4 aprile 1997.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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