AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.127
Data decisione, Autorità: 12.12.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00127
Lugano 12 dicembre 1997 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 agosto 1997 di
patr. da: avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’avviso di pignoramento 14 luglio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
rilevato che con decreto presidenziale 13/14 agosto 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni 26 agosto 1997 dell’UEF di Locarno;
preso atto dell’allegato di replica 4 settembre 1997 di __________;
rilevato che __________ non ha presentato alcun allegato di duplica;
ritenuto
in fatto
A. Con decreto 23 novembre 1994 il Pretore di Locarno-Campagna, su domanda di __________, ha sequestrato alla Comunione ereditaria __________, rappresentata da __________, abitante a __________ la “part. no. __________ RFD di __________ ”. Il 16 dicembre 1994 l’UEF di Locarno ha emesso a convalida del sequestro il PE n. __________. Dalla documentazione prodotta dall’UEF risulta che la notifica del PE è avvenuta per rogatoria, che il PE è stato notificato alla debitrice il 4 marzo 1997 e che la documentazione relativa alla notifica è pervenuta all’UEF di Locarno il 24 aprile 1997. Il 10 luglio 1997 il PE è stato, inviato alla creditrice, la quale il giorno seguente, ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione. Il 14 luglio 1997 l’UEF di Locarno ha emesso l’avviso di pignoramento, la cui notifica è avvenuta il 6 agosto 1997 sempre per via rogatoriale.
B. Con ricorso 8 agosto 1997 __________ si è aggravata contro il predetto avviso di pignoramento sostenendo di avere ricevuto solo nel marzo 1997 copia del decreto di sequestro 23 novembre 1994. Nel 1995 aveva saputo, da conoscenti residenti in Svizzera, dell’esistenza di una procedura esecutiva nei confronti della CE __________, prima dell’intimazione di qualsiasi atto procedurale. Di conseguenza il 13 febbraio 1995 aveva inviato all’UEF di Locarno, tramite l’Ambasciata Svizzera a __________, una dichiarazione di opposizione (doc. B). Dal 1995 al marzo 1997 non le è più stato intimato alcun atto. Pertanto trascorso il termine di cui all’art. 279 LEF e non avendo la creditrice inoltrato nessuna causa ordinaria comprovante l’esistenza di un credito, il sequestro doveva essere revocato.
Con la replica la ricorrente ha prodotto di nuovo copia dello scritto 13 febbraio 1995, indirizzato all’UEF di Locarno, con il quale ha interposto opposizione al PE n. __________, e l’originale della ricevuta di ritorno dell’invio da Bucarest, recante la firma e il timbro 16 febbraio 1995 dell’UEF di Locarno a conferma del ricevimento.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 71 LEF ricevuta la domanda di esecuzione, il PE è notificato al debitore.
Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio esecuzione.
b) Dai documenti prodotti dall’UEF di Locarno si evince che il PE n. n. __________ è stato emesso 16 febbraio 1994 e che è stato notificato ritualmente alla ricorrente il 4 marzo 1997. Dallo scritto 13 febbraio 1995 (doc. B), indirizzato all’UEF di Locarno, e recante l’autentica della firma della ricorrente da parte dell’Ambasciata Svizzera a __________, emerge che l’escussa, venuta a conoscenza informalmente, che nei suoi confronti era stato emesso il PE n. __________, ha interposto opposizione. Che la lettera è giunta all’UEF di Locarno risulta dalla ricevuta postale di ritorno (doc. F) recante la firma ed il timbro 16 febbraio 1995 di questo ufficio. Sulla base di questi documenti appare assodato che __________ si è opposta alla procedura di esecuzione n. __________. Ex art. 78 cpv. 1 LEF l’opposizione sospende l’esecuzione, per cui la creditrice può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l’opposizione (art. 79 cpv. 1 LEF). Pertanto all’UEF di Locarno va ordinato di prendere atto della dichiarazione di opposizione interposta da __________ contro il PE n. __________ con effetti a far tempo dalla notificazione di queste sentenza.
Di conseguenza, non essendo ancora stata rigettata l’opposizione, la creditrice non poteva chiedere il proseguimento dell’esecuzione. L’avviso di pignoramento 14 luglio 1997 va quindi annullato.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 74, 78 e 79 LEF
pronuncia
1.1. All’UEF di Locarno è ordinato di iscrivere nel Registro delle esecuzioni la dichiarazione di opposizione contro il PE n. __________ emesso il 12 febbraio 1994 interposta __________, con effetti a far tempo dalla notificazione di questa sentenza.
1.2. L’avviso di pignoramento 14 luglio 1997 dell’UEF di Locarno nell'esecuzione n. __________ è annullato.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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