AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.124
Data decisione, Autorità: 06.04.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00124
Lugano 6 aprile 1998 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 luglio 1997 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’avviso d’incanto 14 luglio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente contro
viste le osservazioni 8 agosto 1997 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto:
A. __________ procede contro __________ per l’incasso di un credito di Fr. 43’618.90 interessi e spese compresi.
B. Con atto di pignoramento 28 febbraio/21 aprile 1997 l’UEF di Locarno ha pignorato alla debitrice diversi oggetti tra cui un’autovettura marca Nissan Micra, indicata sul verbale di pignoramento con il no.1.
C. Con avviso d’incanto 14 luglio 1997 l’UEF di Locarno ha comunicato alle parti che l’incanto degli oggetti pignorati avrebbe avuto luogo il 10 settembre 1997 alle ore 14.30, ad esclusione dell’oggetto indicato con il n. 1, ossia dell’autovettura. L’ufficio ha allegato uno scritto della __________, datrice di lavoro di __________, datato 26 giugno 1997, nel quale viene dichiarato che la debitrice deve spostarsi dal proprio domicilio al posto di lavoro con l’auto perché spesso deve trasportare merce nelle filiali.
D. Contro l’avviso d’incanto si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che l’escussa avrebbe dovuto interporre ricorso entro 10 giorni dalla notifica del verbale di pignoramento, che elencava tra i beni pignorati anche la vettura in oggetto. Non essendo stato interposto né ricorso, né rivendicazione ex art. 106/107 LEF, il verbale è divenuto definitivo. L’UEF di Locarno non poteva pertanto annullare, sulla base di una dichiarazione della datrice di lavoro, un pignoramento divenuto definitivo. Tanto più che al creditore non è stata data la possibilità di esprimersi in merito.
E. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
Ex art. 22 LEF l’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità, anche quando la decisione non sia stata impugnata (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 65 p. 178).
a) Ex art. 92 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri , in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione.
Anche l’automobile, che occorre ad una persona per svolgere la sua attività lavorativa, può, in caso di sufficiente redditività, risultare impignorabile (Amonn/Gasser, op. cit. § 23 n. 27 p. 170).
b) Dal calcolo per il pignoramento di salario eseguito il 26 giugno 1997 dall’UEF di Locarno risulta che la debitrice lavora presso la __________ e che percepisce un salario di Fr. 3’000.-- al mese. Agli atti risulta, oltre alla predetta dichiarazione 26 giugno 1997 della __________, un’ulteriore attestazione della stessa, datata 30 luglio 1997, in cui è stato dichiarato che “la signora __________ necessita della propria automobile in quanto negli accordi presi al momento dell’assunzione è compreso il trasporto della merce dalla centrale di __________ a quella di __________, dove la signora __________ si reca tutti i giorni per svolgere la sua attività di venditrice. L’indennità per il trasporto della merce è compresa nello stipendio”. Da queste dichiarazioni emerge pertanto che l’automobile oggetto del presente ricorso occorre alla debitrice per svolgere la sua professione e per conseguire un reddito. Di conseguenza l’autovettura Nissan Micra costituisce per __________ strumento di lavoro ex art. 92 n. 3 LEF, per cui, nonostante l’atto di pignoramento 28 febbraio/21 aprile 1997 con cui era stata pignorata sia rimasto inimpugnato, la sua impignorabilità va rilevata d’ufficio. L’avviso d’incanto 14 luglio 1997 dell’UEF di Locarno è pertanto corretto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 22 e 92 n. 3 LEF
pronuncia
Il ricorso 15 luglio 1997 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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