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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.122
Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00122
Lugano 26 gennaio 1998 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 5 agosto 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano promossa contro l’istante da
richiamata l’ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che con atto 5 agosto 1997 __________ ha chiesto alla Pretura di Lugano la restituzione del termine per poter far opposizione;
che la Pretura di Lugano ha trasmesso l’istanza alla scrivente Autorità cantonale di vigilanza, che l’ha ricevuta il 7 agosto 1997;
che __________ ha sostenuto di essere venuto a conoscenza del PE in esame solo il 31 luglio 1997. Il PE è stato notificato, in sua assenza, a sua madre, che non l’ha avvertito. Egli ne è entrato in possesso per caso e contesta qualsiasi debito nei confronti di __________;
che con ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;
che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;
che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 12/13 agosto 1997);
che __________ non si è determinato;
che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);
che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF,
PRONUNCIA
1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 5 agosto 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
1.2. L'UE di Lugano procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità cantonale di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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