AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.119
Data decisione, Autorità: 26.03.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00119
Lugano 26 marzo 1998 /B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 luglio 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l’avviso di pignoramento 11 luglio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Orbe promossa contro la ricorrente da
rappr.
rilevato che con ordinanza presidenziale 7/11 agosto 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 5 novembre 1996 dell’Ufficio esecuzione di __________ ha escusso __________ a __________ per l’incasso di Fr. 7’890.-- oltre interessi e spese. Il PE risulta essere stato notificato il 6 novembre 1996 a __________ Al PE non è stata interposta opposizione. Con domanda di prosecuzione 10 febbraio 1997 il creditore ha chiesto all’UEF di Bellinzona di proseguire l’esecuzione. L’11 luglio 1997 l’UEF ha emesso l’avviso di pignoramento in oggetto.
B. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata __________ argomentando di non avere mai ricevuto un PE concernente il credito posto in esecuzione. La ricorrente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza del PE solo telefonando all’UEF di Bellinzona. Il PE è stato ritirato dal signor __________ unico occupante dell’appartamento a __________, che non glielo ha mai consegnato. L’escussa ha dichiarato di essere domiciliata a __________ di averlo comunicato all’amministrazione dell’immobile di __________ e di non avere mai cambiato domicilio.
C. Su richiesta della scrivente Camera, __________ ha tramesso una dichiarazione 23 settembre 1997 del Comune di __________, Ufficio controllo abitanti, dalla quale risulta che la ricorrente è domiciliata a __________ dalla nascita.
D. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio.
Di conseguenza risultando domiciliata dalla nascita a __________, la ricorrente non poteva essere escussa a __________. Il PE n. __________ datato 5 novembre 1996 dell’Ufficio di esecuzione di Orbe è stato quindi emesso da un organo d’esecuzione incompetente ratione loci. Il successivo avviso di pignoramento emesso dall’UEF di Belllinzona nell’ambito di una procedura esecutiva nulla, va quindi annullato, trattandosi di atto irrito.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 22 e 46 cpv. 1 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 18 luglio 1997 __________ è accolto.
1.1. L’avviso di pignoramento 11 luglio 1997 dell’UEF di Bellinzona è annullato.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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