AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.113
Data decisione, Autorità: 27.02.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00113
Lugano 27 febbraio 1998 FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 luglio 1997 di
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nella procedura di esecuzione n____________________ promossa contro il ricorrente da
richiamata l’ordinanza presidenziale 21 luglio 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
4 agosto 1997 della __________
5 agosto 1997 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano;
vista la replica 7 agosto 1997;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con domanda di esecuzione del 7 luglio 1997 la __________ (in seguito: __________ ha chiesto di procedere in via ordinaria per fr. 9’100’000.--oltre accessori contro __________
B. Il 9 luglio 1997 l’UE di Lugano ha emesso il precetto esecutivo n.__________ in via ordinaria, al quale l’escusso ha interposto opposizione.
C. Con tempestivo ricorso 18 luglio 1997 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la declaratoria di nullità del procedimento esecutivo di cui al PE n. __________, atteso che:
l’escutente intende procedere sulla scorta di un vaglia cambiario di fr. 9’100’000.-- emesso dal signor __________ all’ordine della __________ in seguito: __________ che sarebbe da questa stato girato a __________ il 30 giugno 1996. Tale effetto é stato consegnato nel 1993 alla __________ a fronte di una facilitazione creditizia di fr. 8’975’000. Tale pretesa è stata in seguito ceduta da __________ a __________, unitamente a tutte le garanzie ipotecarie, cambiarie, cessioni globali, ecc. fornite dal signor __________ Inoltre, a mente del ricorrente, __________ disporrebbe di ulteriori garanzie in aggiunta alla cambiale in oggetto, costituite da 7 cartelle ipotecarie di nominali fr. 9’100’000.-- gravanti in I rango le part. N. __________, __________ __________ e __________ di __________ di proprietà di __________. Il ricorrente si appella pertanto al beneficium excussionis realis, ossia al diritto di esigere da __________ di avviare dapprima un’esecuzione in via di realizzazione dei pegni, costituiti dalle 7 cartelle ipotecarie di nominali fr. 9’100’000.--.
D. Con osservazioni 4 agosto 1997 __________ ha postulato la reiezione del gravame, rilevando che il 22 settembre 1997 il ricorrente ha sottoscritto un “Atto di Costituzione di Pegno” nel quale si stipulava quanto segue:
“La Banca ha inoltre la facoltà, senza riguardo alla disposizione dell’art. 41 LEF, di procedere in via esecutiva ordinaria per l’incasso del suo credito, senza prima realizzare il pegno o dover procedere all’esecuzione in via di realizzazione del pegno”.
Il ricorrente non sarebbe quindi legittimato a sollevare un’eccezione alla quale egli ha espressamente rinunciato.
E. Anche l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso.
F. In sede di replica il ricorrente ha asseverato che la costituzione di pegno prodotta da __________ non è pertinente al credito posto in esecuzione, ma riguarderebbe un’altra relazione commerciale intervenuta successivamente.
Considerando
in diritto: 1. Per i crediti garantiti da pegno l’esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento (art. 41 cpv.1 LEF). Se un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso, che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno (art. 41 cpv. 1bis). L’esecuzione in via di realizzazione del pegno ex art. 151 ss. LEF conferisce al debitore il beneficio d’escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, Berna 1997, § 32 n.9, p.262).
Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, siffatto beneficio non è di natura imperativa e quindi il debitore vi può liberamente rinunciare ( DTF 110 III 7, 104 III 9, 97 III 50, 93 III 15, 84 III 69, 73 III 16, 68 III 133, 58 III 59; SJZ 69, p. 75; Amonn/Gasser, op. Cit., § 32 n.10, p. 262) nelle ipotesi seguenti:
omettendo di presentare ricorso all’Autorità di vigilanza contro la specie di esecuzione, qualora si proceda contro di lui in via esecutiva ordinaria (DTF 58 III 59 );
concedendo al creditore la facoltà di procedere per le vie ordinarie prima di realizzare il pegno (DTF 68 III 133);
pattuendo con il creditore che la pretesa garantita dal pegno venga dapprima escussa nelle vie ordinarie (DTF 93 III 15, 73 III 16; SJZ 69, p.75; Amonn/Gasser, op. cit., § 32 n. 10, p. 262).
In casu, il ricorrente sottoscrivendo la “costituzione di pegno” 22 settembre 1993 (doc.1) ha conferito alla Banca “ la facoltà, senza riguardo alla disposizione dell’art.41 della precitata legge (ndr.LEF), di procedere in via esecutiva ordinaria per l’incasso del suo credito, senza prima realizzare il pegno o dover procedere all’esecuzione in via di realizzazione del pegno ”. Con tale pattuizione il ricorrente ha espressamente rinunciato al beneficio dell’escussione reale, concedendo alla Banca il diritto di opzione tra beneficium excussionis realis e beneficium excussionis personalis (Amonn/Gasser, op. Cit., § 32 n.10, p. 262/263). Legittima è quindi stata la scelta operata da __________ di procedere dapprima in via esecutiva ordinaria contro il debitore.
Con la replica il signor __________ ha asseverato che l’atto di costituzione di pegno non è riconducibile alla concessione del credito di fr.8’975’000.--, essendo stato sottoscritto in data successiva. L’ allegazione del ricorrente non è atta a far risorgere a favore del debitore il beneficio d’escussione reale, in quanto l’atto di costituzione di pegno è stato sottoscritto “ a garanzia di ogni ragione o pretesa creditoria presente e futura...”, quindi anche per il credito posto in esecuzione da __________. Il ricorrente non può di conseguenza appellarsi al beneficium excussionis realis avendovi espressamente rinunciato in data 22 settembre 1993.
Il ricorso va pertanto respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17, 41 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 18 luglio 1997 di __________, __________ è respinto
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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