AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.110
Data decisione, Autorità: 17.04.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00110/111
Lugano 17 aprile 1998/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 17 luglio 1997 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’UF di Lugano e meglio contro le condizioni d'incanto 9 luglio 1997 relative alla realizzazione della quota di comproprietà della __________ in liquidazione concordataria e della __________ in liquidazione concordataria delle PPP cotituite sui fondi part. __________ e __________ di __________
interessanti anche la liquidatrice concordataria
patr. dall'avv. __________
e la
patr. dall'avv. __________
richiamata le ordinanze presidenziali 18 luglio 1997, con le quali ai ricorsi è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
4 agosto 1997 della __________
6 agosto 1997 della __________
18 agosto 1997 dell’UF di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 9 luglio 1997 su incarico rogatoriale della __________ __________, liquidatori dei concordati __________ e __________, l’UF di Lugano depositava le condizioni d’incanto dei beni immobili di proprietà delle Masse concordatarie.
Al punto 16 e al punto 17 delle condizioni d’asta venivano inserite le seguenti clausole :
“16. Essendo annotato sul fondo posto in vendita un diritto di differimento dello scioglimento della comproprietà a norma dell’art. 650 CC, della durata di 30 anni, di grado posteriore alle iscrizioni ipotecarie, iscritto a RF senza il consenso del creditore ipotecario, il fondo verrà realizzato a norma degli art. 142 LEF e 56/104 RFF, cioè mediante doppio turno d’asta. Con il primo turno d’asta il fondo verrà realizzato con l’aggravio e nel secondo turno d’asta il fondo sarà realizzato senza l’aggravio. Il fondo verrà aggiudicato all’offerente di somma maggiore. “
“17. Con l’aggiudicazione del fondo è obbligatoriamente connesso un diritto di compera gratuito per l’acquisto del 3% (ndr. rispettivamente del 15,5%) dell’intero capitale azionario (nominativo) pari a fr. 3’000’000.-- della Comunione dei comproprietari , composto di 90 (ndr. 465) azioni nominative da fr. 1’000.--nominali cadauna. L’acquirente riceve queste azioni in comproprietà secondo le disposizioni dell’art. 646 e ss. CC. Vengono inoltre acquisiti tutti i diritti e i doveri contenuti nel regolamento sull’uso e l’amministrazione menzionato a registro fondiario. Il prezzo di acquisto delle azioni ammonta a fr. 90’000.-- (ndr. 465’000.--). Il diritto di compera verrà esercitato mediante pagamento di tale importo alla Massa concordataria __________ (ndr). Il passaggio dei diritti di comproprietà sulle azioni si trasmetterà con il ricevimento del prezzo di acquisto da parte della __________ (ndr. __________). Questo diritto si estinguerà 30 giorni dopo l’aggiudicazione della quota di comproprietà.”
B. Con ricorsi 17 luglio 1997 __________, __________, la __________, la __________, la __________ e la __________ chiedono l’annullamento delle condizioni d’asta n. __________ e n. __________ relative alla quota di comproprietà del 3% e del 15,5% rispettivamente della __________ in liquidazione concordataria, e della __________ in liquidazione concordataria. I ricorrenti sostengono che le condizioni d’asta impugnate sarebbero in contrasto con l’elenco oneri, regolarmente cresciuto in giudicato. Inoltre la condizione d’asta n. __________ la quale prevede il doppio turno d’asta, sarebbe contraria alla legge, in quanto non sarebbe possibile richiedere un doppio turno d’asta per una quota di comproprietà
C. Con osservazioni 4 agosto 1997 la __________ chiede in via principale la reiezione dei ricorsi negando la competenza dell’Autorità di vigilanza adita. In via subordinata chiede che i ricorsi vengano respinti limitatamente alla condizione d’asta n.__________ relativa al doppio turno d’asta.
D. Anche la __________ nelle sue osservazioni 6 agosto 1997 chiede che i ricorsi vengano respinti per carenza di legittimazione dell’UF di Lugano.
E. Delle osservazioni dell’UF di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi 17 luglio 1997 inc.15.97.110 e 17 luglio 1997 inc. 15.97.111 sono diretti contro le condizioni d’incanto depositate il 9 luglio 1997. I provvedimenti impugnati differiscono unicamente tra loro per la quota di comproprietà messa all’incanto, pari al 3%, rispettivamente 15,5% delle PPP costituite sui fondi part. __________ e __________ di __________ I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e sono motivati nello stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle due procedure inc. 15.97.110 e inc. 15.97.111.
l’ufficio di esecuzione e l’ufficio dei fallimenti;
l’adunanza dei creditori nel fallimento e nel concordato;
l’amministrazione speciale del fallimento;
il commissario del concordato;
i liquidatori nel concordato con abbandono dell’attivo.
Di regola i provvedimenti eseguiti per rogatoria soggiacciono all’Autorità di vigilanza dell’ufficio rogante. Un’eccezione è prevista nel caso in cui l’ufficio rogato agisca autonomamente, in tal caso è data la competenza dell’Autorità di vigilanza dell’ufficio che deve eseguire il provvedimento (Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 31 ad art. 17).
Le condizioni d’incanto sono stabilite autonomamente dall’ufficio rogato, atteso che eventuali suggerimenti dell’autorità rogante restano quale atto interno senza rilievo sul provvedimento finale (cfr. Art. 4 cpv. 2 LEF; Rep. 1991, p. 512).
Ne consegue l’irrilevanza dell’ordine dell’Autorità rogante d’inserire nelle condizioni d’incanto le clausole n.__________ e n. __________ per stabilire la competenza ratione loci dell’Autorità di vigilanza: trattandosi infatti di provvedimento autonomo dell’UF di Lugano è data l’esclusiva competenza dell’Autorità di vigilanza ticinese.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina , la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell’organo di esecuzione, costitutiva di pregiudizio di fatto attuale (cfr. DTF 112 III 3; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p. 285/286; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 6 p. 40). Vi è carenza di legittimazione quando il ricorrente è persona completamente estranea all’esecuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p.286).
Nel caso di specie oggetto della realizzazione risultano essere due quote di comproprietà, rispettivamente del 3% e del 15,5% delle PPP costituite sui fondi part. __________ e part. __________ di __________. Giusta l’art. 682 cpv. 1 CC i comproprietari hanno un diritto di prelazione verso qualunque terzo non comproprietario che acquisti una parte del fondo. Nel regolamento d’uso e d’amministrazione della comproprietà, annotato a Registro Fondiario il 31 marzo 1994, i comproprietari hanno esplicitamente escluso il diritto di prelazione legale sancito dall’art. 682 CC.
Orbene i ricorrenti comproprietari, segnatamente __________, __________ e __________, non essendo creditori nella procedura concordataria, potrebbero dedurre la propria legittimazione a ricorrere contro le condizioni d’incanto dalla loro qualifica di comproprietari del fondo venduto. Avendo però rinunciato espressamente al diritto di prelazione legale, essi soggiacciono al medesimo statuto giuridico previsto nella PPP all’art. 712c CC. Di conseguenza i ricorrenti comproprietari non hanno più alcun interesse specifico per impugnare le condizioni d’incanto, di modo che non può essere loro riconosciuta la legittimazione a ricorrere contro le condizioni d’incanto.
La __________ è l’amministratrice della comunione dei comproprietari __________, essa non è minimamente toccata dalle procedure concordatarie relative alla __________ e alla __________, e non può vantare alcun diritto sui beni oggetto della realizzazione. La legittimazione a presentare ricorso deve quindi essere negata anche alla __________.
Per stessa ammissione della ricorrente l’unico interesse vantato dalla __________ nella presente procedura è costituito dal fatto che le azioni oggetto del diritto di compera previsto alla condizione d’asta n. __________ siano cedute correttamente. Orbene il provvedimento dell’UF non lede in alcun modo gli interessi della ricorrente, atteso che eventuali problemi legati all’acquisizione delle quote del capitale azionario della __________ potranno essere fatti valere, se del caso, nelle opportune sedi statutarie. Quindi anche quest’ultima difetta della legittimazione a presentare ricorso
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 682 CC
pronuncia: 1. Le procedure di cui agli inc. 15.97.110 e inc 15.97.111 sono dichiarate congiunte.
I ricorsi 17 luglio 1997 __________, __________ __________, __________ __________, __________, __________, __________, __________ __________, sono irricevibili.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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