AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.103
Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00103
Lugano 26 gennaio 1998/B/fc/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull’istanza 4 luglio 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
nell'esecuzione n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona promossa contro l'istante da
richiamata l’ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che la __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
che con atto 24 giugno 1997 __________ ha chiesto all’UEF di Bellinzona la restituzione del termine per poter far opposizione;
che il 26 giugno 1997 l'UEF di Bellinzona ha rinviato l'escusso a far capo, se del caso, all'istituto della restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF;
che con domanda 4 luglio 1997 di restituzione del termine __________ ha chiesto all’Autorità cantonale di vigilanza di ammettere l'opposizione al PE n. __________ Egli ha sostenuto che il PE in oggetto non gli è stato notificato, infatti la firma sarebbe stata falsificata. Il PE è stato messo nella sua bucalettere e allorquando ne ha preso conoscenza, si è accorto che lo stesso non era stato ritirato da sua madre, che pertanto non ha potuto interporre opposizione. Essendo già trascorsi 10 giorni, gli è poi stato notificato l’avviso di pignoramento;
che con ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;
che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;
che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997);
che la __________ non si è determinata;
che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);
che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF,
PRONUNCIA
1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 4 luglio 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona.
1.2. L'UEF di Bellinzona procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità cantonale di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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