AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.63
Data decisione, Autorità: 20.05.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00063
Lugano 20 maggio 1997 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali, Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 aprile 1997 di
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento ____________________ emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
__________;
preso atto che con decreto presidenziale 17 aprile 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni 23 aprile 1997 di __________;
ritenuto
in fatto
A. __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 2’500.-- oltre interessi e spese.
Interposta opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto alla Pretora del Distretto di Lugano, Sezione 5, che con sentenza 11 marzo 1997 l’ha respinta .
B. Il 7 aprile 1997 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata all’escusso l’8 aprile successivo.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che la cauzione versata al locatore non è stata depositata su alcun libretto, per cui non ha fruttato interessi. Egli ha d’altro canto proposto di liquidare il debito in 15 mesi con versamenti di fr. 100.-- mensili.
D. Delle osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.
Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia
Il ricorso 15 aprile 1997 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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