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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.55
Data decisione, Autorità: 16.06.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00055
Lugano 16 giugno 1997/B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 marzo 1997 di
Contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento 28 febbraio 1997 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da
rappr. dalla __________
viste le osservazioni: - 12 marzo 1997 della __________
3 aprile 1997 dell’UEF di Locarno;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di fr. 5’671.55 oltre interessi e fr. 1’760.-- spese. Avendo l’escussa interposto opposizione, la creditrice ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 15/21 gennaio 1997 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ha riconosciuto la __________ debitrice nei confronti __________ dell’importo di fr. 5’671.5 oltre interessi del 5% dall’8 febbraio 1994 e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________.
B. In seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UEF di Locarno ha emesso il 28 febbraio 1997 la comminatoria di fallimento, che è stata notificata all’escussa il 3 marzo 1997.
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ chiedendo, per problemi di liquidità finanziaria dovuti a mancati pagamenti da parte di suoi clienti, di potere tacitare la creditrice in 12 rate mensili
D. Delle osservazioni della __________ e dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
La ricorrente allega unicamente questioni concernenti la sua liquidità finanziaria, con la richiesta di potere pagare il suo debito in 12 rate mensili (cfr. consid. C). Le sue argomentazioni non riguardano pertanto questioni formali. Ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa poteva cercare di raggiungere un accordo con la procedente davanti al Giudice di pace oppure in sede extragiudiziale.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 6 marzo 1997 della __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: – __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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