AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.51
Data decisione, Autorità: 24.10.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00051
Lugano 24 ottobre 1997 B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 marzo 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 4 febbraio/11 marzo 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
rappr. dall'__________
viste le osservazioni 25 aprile 1997 dell’UE di Lugano;
ritenuto
in fatto
A. Lo __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 5’634.45 interessi e spese compresi.
B. Con provvedimento 4 febbraio/11 marzo 1997 l’UE di Lugano ha pignorato al ricorrente un’eccedenza mensile di Fr. 640.-- sulla base del seguente computo:
Introito Fr. 2’350.--
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 925.--
locazione Fr. 600.--
C.M., ass. inf., disocc., C.P. Fr. 186.--
totale Fr. 1’710.--
Eccedenza mensile pignorabile: Fr. 640.--
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato __________ ritenendo la somma pignorata sproporzionata, atteso che il suo introito mensile ammonta a Fr. 2’200.--. La documentazione presentata sarebbe stata solo parzialmente considerata. Il ricorrente ha sostenuto il suo diritto a ricevere un provvedimento in merito al pignoramento, mentre si è ritrovato con un introito per il mese di febbraio di unicamente Fr. 1’500.--.
D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità d’esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento.
a) Dalla documentazione agli atti si evince che il debitore il 30 gennaio 1997 è stato interrogato dall’UE di Lugano e che lo stesso giorno ha sottoscritto il verbale per le operazioni di pignoramento. Il calcolo dell’eccedenza pignorabile è stato effettuato il 4 febbraio 1997, con effetto dal 1. febbraio 1997 ed il 3 febbraio 1997 è stato comunicato alla __________ di trattenere, con effetto immediato, Fr. 640.-- al mese dall’indennità di disoccupazione percepita da __________. L’atto di pignoramento è poi stato inviato al debitore l’11 marzo 1997. Orbene il fatto che l’eccedenza pignorabile sia stata trattenuta dall’introito del ricorrente già dal mese di febbraio 1997, e pertanto prima della notifica dell’atto di pignoramento, non ha compromesso in alcun modo il diritto del ricorrente d’impugnare il provvedimento dell’UE di Lugano in merito alla trattenuta, atteso che __________, dopo esserne venuto a conoscenza, ha presentato il ricorso in oggetto.
b) Dalla documentazione agli atti risulta che il debitore ha percepito per il mese di dicembre 1996 un’indennità di disoccupazione di Fr. 2’386.-- in funzione di 22 indennità giornaliere riferite al mese di dicembre. Secondo la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in vigore dal 1. gennaio 1994) alla persona singola va riconosciuto quale importo base mensile la somma di Fr. 925.-, nella quale sono comprese le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestici. L’UE di Lugano ha poi riconosciuto al ricorrente l’importo di Fr. 600.-- per la locazione, sulla base di una dichiarazione della sorella del ricorrente, in cui essa ha confermato di ricevere un contributo di Fr. 600.-- al mese. Per l’assicurazione malattia è stato computato l’importo di Fr. 186.-- sulla base della fattura mensile della cassa malati. Nel suo ricorso __________ si lamenta per l’importo troppo elevato che gli viene trattenuto mensilmente dalla sua indennità di disoccupazione. Egli non ha però fatto valere e ancor meno sostanziato alcuna ulteriore spesa, per cui, considerato che l’UE ha riconosciuto al ricorrente le spese componenti normalmente il minimo vitale, il calcolo eseguito dall’UE di Lugano va ritenuto corretto. Poiché il reddito dell'escusso oscilla proporzionalmente alle indennità giornaliere il cui numero dipende dai giorni lavorativi del mese entrante in linea di conto, il pignoramento è limitato all'eccedenza del minimo vitale di Fr. 1'710.--, da calcolare ogni mese sulla base degli effettivi versamenti.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
1.1 Di conseguenza l'atto di pignoramento 4 febbraio/11 marzo 1997 è riformato nel senso che dell'indennità di disoccupazione percepita da __________ è pignorato solo l'importo eccedente il minimo di esistenza mensile di Fr. 1'710.--, in luogo di Fr. 640.-- al mese
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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