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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.47
Data decisione, Autorità: 13.05.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00047
Lugano 13 maggio 1997 /B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani, (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 febbraio 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’avviso di pignoramento 5 febbraio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
viste le osservazioni : 12 marzo 1997 della __________ e 13 marzo 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano:
ritenuto
in fatto
A. La __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 870.60 oltre interessi. Avendo l’escusso interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con sentenza 16 settembre 1996 il Giudice di pace del Circolo della Magliasina ha condannato l’escusso a pagare alla creditrice fr. 870.60 oltre interessi al 5% dal 7 dicembre 1995 e ha rigettato in via definitiva l’opposizione al PE n. __________
B. In seguito al mancato pagamento, su domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso il 5 febbraio 1997 l’avviso di pignoramento
C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo che la __________ non gli ha mai fornito servizi, ma ha unicamente cercato di vendergli una società fasulla.
D. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) Ex art. 88 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi 20 giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
Secondo l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare. Ex art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni dell’art. 91 LEF.
Premessa della domanda di prosecuzione dell’esecuzione è un precetto esecutivo cresciuto in giudicato (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 8 p. 150).
b) La creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione sulla base di una sentenza 16 settembre 1996 del Giudice di pace del Circolo della Magliasina, sulla quale il 2 dicembre 1996 è stato apposto il timbro di crescita in giudicato, per cui l’avviso di pignoramento è stato emesso sulla base di un PE cresciuto in giudicato. Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa fattuale sub C) per le quali la via del ricorso è preclusa. Ne consegue la reiezione del gravame per carenza di competenza materiale dell’Autorità di vigilanza, atteso che la parte escussa doveva far valere le sue allegazioni nella procedura di merito davanti al Giudice di pace.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 17, 88, 89 e 90 LEF
pronuncia
Il ricorso 26 febbraio 1997 di __________, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione: -
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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