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Numero d'incarto:
15.2007.64
Data decisione, Autorità:
02.07.2007, CEF
Titolo:
Domanda di sospensione dell'esecuzione respinta. Assenza d'indizi giustificanti una denuncia penale
Incarto n.
15.2007.64
Lugano
2 luglio 2007
CJ/sc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 11 giugno 2007 di
-
RI 1
-
RI 2
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di
pignoramento 25 aprile 2007 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa
contro RI 1 dallo
PI 1
rappr. dal RA 1
viste le osservazioni 14 giugno 2007 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
i ricorrenti chiedono la sospensione immediata di ogni atto esecutivo per
motivi di merito;
che
l’ufficio di esecuzione e l’autorità di vigilanza sono competenti ad ordinare
la sospensione di un’esecuzione solo nei casi esplicitamente previsti dalla
legge (cfr. art. 60, 61 e 123 LEF);
che
nel caso concreto i ricorrenti non fanno valere nessun dei motivi di cui alle
predette norme;
che
dalla documentazione prodotta dai ricorrenti non si evincono d’altronde indizi
di reati di azione pubblica che possano giustificare la presentazione di una
denuncia al Ministero pubblico giusta l’art. 181 CPP;
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a LEF; 181 CPP; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 11 giugno 2007 di RI 1 e RI 2, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: – RI 1 e RI 2, __________;
– RA
1, sede.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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