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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.38
Data decisione, Autorità: 25.07.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00038
Lugano 25 luglio 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza 28 febbraio 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
nell'esecuzione n. __________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera promossa contro l'istante dalla
viste le osservazioni 18 marzo 1997 della creditrice procedente;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che la __________ procede contro __________ per Fr. 1'400.--, "importo prelevato presso la cassa della __________ in data 4.11.1996 da __________ e __________ ";
che il precetto esecutivo è stato notificato all'escusso, per il tramite di suo padre, il 7 febbraio 1997;
che con "istanza di opposizione tardiva (art. 77 LEF)" __________ assevera che:
"attualmente disoccupato, il 3 febbraio 1997 si è recato nella Svizzera interna alla ricerca di un posto di lavoro, facendo rientro al suo domicilio il 27 febbraio 1997";
durante la sua assenza, è stato notificato a suo padre il precetto esecutivo che lo indica come escusso;
al PE non è stata interposta - dal padre dell'escusso - opposizione nel termine di dieci giorni;
l'istante ritiene che la richiesta di opposizione tardiva sia giustificata in quanto, senza sua colpa, è stato impedito di fare opposizione;
che con ordinanza presidenziale 7 marzo 1997 è stato fissato alla precettante un termine ex art. 33 cpv. 3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;
che con atto 18 marzo 1997 la __________ si è opposta, rilevando che l'escusso "agendo in correità con terza persona ha affermato di aver usato la tessera per prelevare la somma di Fr. 1'400.-- come al rapporto preliminare della Polizia cantonale di __________ del 26.11.1996";
che ex art. 33 cpv. 4 primo periodo LEF chi è stato impedito ad agire, entro il termine stabilito, da un ostacolo non imputabile a sua colpa, può chiedere all'autorità di vigilanza o all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine;
che la competenza dell'autorità di vigilanza è data quando già non vi sia disputa giudiziale;
che nel caso di specie - contrariamente a quanto __________ ha ipotizzato con il richiamo all'opposizione tardiva ex art. 77 LEF, applicabile solo quando vi è cambiamento del creditore in corso d'esecuzione - la domanda dell'escusso si esaurisce nel postulare l'ammissione dell'opposizione benché già siano decorsi 21 giorni dalla notifica del precetto esecutivo a suo padre;
che pertanto è data, secondo il nuovo diritto, la competenza esclusiva dell'Autorità cantonale di vigilanza;
che nel diritto previgente non vi era una disposizione specifica sulla restituzione dei termini;
che siffatto istituto è irrinunciabile nel diritto processuale moderno e viene a colmare una lacuna nella protezione giuridica dei soggetti di diritto (cfr. Messaggio sulla revisione della LEF, in: FF 1991 III 34);
che le condizioni soggettive della restituzione dei termini ex art. 33 cpv. 4 primo periodo LEF corrispondono in sostanza a quelle previste dagli art. 35 cpv. 1 OG e 24 cpv. 1 PA (cfr. Messaggio sulla revisione della LEF, in: FF 1991 III 34);
che per l'art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione, ritenuto che in sua assenza la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;
che nel caso di specie il precetto esecutivo è stato correttamente notificato al padre dell'escusso;
che l'escusso ha omesso per sua colpa di attuare le abituali precauzioni di chi si assenta per un periodo prolungato (cfr. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 4 ad art. 35 OG, p. 249), non istruendo suo padre come sarebbe stato suo preciso compito;
che la carente istruzione è tanto più grave nel caso di specie per il fatto che l'escusso ben sapeva che la __________ avrebbe proceduto nei suoi confronti in via esecutiva, atteso che __________ era stato arrestato a __________ il 10 novembre 1996 e rilasciato il giorno successivo anche per il titolo di truffa, "per avere, agendo in correità con __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, usando la tessera bancaria sottratta dalla borsetta di __________, ingannato con astuzia l'impiegato allo sportello della __________ inducendolo ad atti pregiudizievoli al patrimonio" facendosi consegnare la somma di Fr. 1'400.--;
che viene pertanto a mancare il presupposto soggettivo dell'assenza di colpa;
che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere respinta;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv. 4 primo periodo e 64 cpv. 1 LEF,
pronuncia
L'istanza di restituzione del termine 28 febbraio 1997 di __________, è respinta.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello,in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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