AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.27
Data decisione, Autorità: 02.11.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00027
Lugano 2 novembre 1998 /FC/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 febbraio 1997 per denegata giustizia presentato da
(rappr. da __________)
contro
l'operato dell'UEF di Vallemaggia nell'esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
viste le osservazioni 30 aprile 1997 dell'UEF di Vallemaggia;
sentito il cursore __________ in sede di ispezione 23 ottobre 1998 a __________;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che __________ procede per fr. 3'000.-- oltre accessori contro __________, a quel momento domiciliato a __________, con precetto esecutivo n. __________ del 14 novembre 1995 dell'UEF di Locarno;
che al PE, notificatogli il 21 novembre 1995, __________ non ha interposto opposizione;
che l'escusso ha trasferito successivamente il suo domicilio ad Avegno;
che il 26 settembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione all'UEF di Vallemaggia, precisando che "il Municipio di __________ mi ha confermato che, da poco tempo, il debitore abita nel Comune di __________ ";
che il cursore __________ dell'UEF di Vallemaggia ha ripetutamente tentato di procedere al pignoramento, rivolgendosi poi nel dicembre del 1996 alla Cancelleria comunale di __________;
che con lettera 22 gennaio 1997 l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha comunicato a __________, già in __________, il trasferimento formale del domicilio con effetto dal 1. gennaio 1997;
che siffatto trasferimento è stato portato a conoscenza dell'UEF di Vallemaggia;
che il 30 gennaio 1997 l'UEF di Vallemaggia ha comunicato a __________ di non poter dar seguito alla domanda di proseguimento del "9 maggio 1996" (recte: 26 settembre 1996), il debitore essendo partito per "__________" (recte: __________);
che con "reclamo" (recte: ricorso) 6 febbraio 1997 __________ ha censurato il modus operandi dell'organo d'esecuzione forzata "per l'incomprensibile inattività di un pubblico ufficiale, sig. __________ ";
che, contrariamente all'assunto del ricorrente, l'UEF di Vallemaggia si è correttamente determinato, procedendo agli atti necessari per l'esecuzione del pignoramento, senza però poter giungere all'esito auspicato dal ricorrente per fatto imputabile ad assenza dell'escusso;
che la causa dell'irreperibilità è poi divenuta nota con il trasferimento di domicilio in __________, avvenuto di fatto in epoca imprecisata, verosimilmente prima del 1. gennaio 1997;
che non sono emersi elementi a carico dell'UEF di Vallemaggia, peraltro confrontato con un non trascurabile aumento delle procedure correnti;
che il ricorso deve pertanto essere ritenuto siccome evaso;
che, per carenza di domicilio dell'escusso nel circondario esecutivo dell'UEF di Vallemaggia, non è più ipotizzabile a questo stadio di procedura qualsivoglia prosecuzione;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamato l'art. 17 cpv. 3 LEF,
pronuncia: 1. Il ricorso per denegata giustizia è evaso nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione
Comunicazione all'UEF di Vallemaggia, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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