AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.23
Data decisione, Autorità: 19.08.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00023
Lugano 19 agosto 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 gennaio 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera
nell'esecuzione n. __________ dell'11/13 novembre 1996 promossa contro
in materia di prosecuzione dell'esecuzione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che il 29 luglio 1996 __________ ha emanato la decisione amministrativa che ha fissato in Fr. 2'959.20 l'importo scoperto a carico di __________ a titolo di premi assicurativi impagati;
che dagli atti non risulta se la decisione amministrativa è stata impugnata;
che __________ ha formulato l'8 ottobre 1996 la domanda d'esecuzione;
che l'11 novembre 1996 l'UEF di Riviera ha emesso il PE contro __________ per Fr. 2'959.20 oltre accessori;
che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che il 27 novembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione, sostenendo che il credito è stato accertato da decisione amministrativa asserita cresciuta in giudicato;
che con provvedimento 12 dicembre 1996 l'UEF di Riviera ha respinto la domanda di prosecuzione, atteso che la procedura speciale di rigetto in materia di assicurazioni sociali è possibile solo se la decisione amministrativa è successiva all'opposizione al precetto esecutivo;
che con ricorso 16 gennaio 1997 __________ ha chiesto l'annullamento del provvedimento 12 dicembre 1996, atteso che "siccome la legge non stabilisce in quale momento debba essere emanata una decisione, l'assicuratore ha la libertà di scegliere quando emanare una decisione, se in epoca successiva o precedente l'esecuzione" e che siffatto modo di procedere "viene accettato dagli uffici di esecuzione situati fuori del Cantone Ticino";
che il provvedimento 12 dicembre 1996 dell'UEF di Riviera è pervenuto alla precettante, nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente, il 17 dicembre 1996 (cfr. timbro d'entrata);
che ex art. 17 cpv.2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che per effetto delle ferie di Natale il termine di ricorso di dieci giorni è giunto a scadenza lunedì 13 gennaio 1997;
che __________ ha presentato il ricorso in data 16 gennaio 1997;
che il gravame è di conseguenza irricevibile per tardività;
che, in via abbondanziale, il ricorso sarebbe comunque stato respinto atteso che:
il diritto per la creditrice di emanare decisioni di merito con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione conferisce in sostanza ad una parte di essere giudice in causa propria;
l'istituto, contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di approfondimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron, nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili vantaggi dal profilo pratico poiché consente un'accelerazione delle procedure, di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
l'eccezione si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale espressa;
siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97 cpv.4 LAVS e 30 cpv.1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III 62-66);
analoga base legale vi è ora nell'art. 88 cpv.2 LAMal (RS 832.10);
la precettante è legittimata, in virtù del suo potere giurisdizionale, a determinarsi sul merito della disputa di diritto amministrativo - nel caso di specie di diritto delle assicurazioni sociali - con possibilità di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione, a condizione però che la decisione amministrativa sia stata preceduta dall'emissione di un precetto esecutivo (DTF 121 V 110 cons.2; 119 V 331 cons.2b; 109 V 49 cons.3b; 107 III 64 cons.3);
il precetto esecutivo (emesso l'11 novembre 1996) è nel caso di specie successivo alla decisione amministrativa resa dal__________ (29 luglio 1996);
in tutta evidenza il pronunciato della cassa malati è inidoneo a rigettare l'opposizione a un precetto esecutivo non ancora emesso;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 79, 80 e 88 LEF; 80, 85, 86 e 88 LAMal
PRONUNCIA
Il ricorso 16 gennaio 1997 __________ è irricevibile per tardività.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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