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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.22
Data decisione, Autorità: 14.02.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00022
Lugano 14 febbraio 1997 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Giani, quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali assente
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 21 gennaio 1997 di
contro l’operato dell’UEF di Leventina
nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse da
contro
in materia di revoca dell'aggiudicazione per mora dell'aggiudicatario;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che il 15 novembre 1996 il fondo n. __________ nel Comune di __________ di proprietà di __________ è stato aggiudicato ai pubblici incanti per Fr. 216'000.-- a __________;
che per il punto 10 delle condizioni d'asta l'aggiudicatario deve versare al momento dell'aggiudicazione quale acconto Fr. 20'000.-- a contanti o mediante assegno bancario, come pure Fr. 3'000.-- per spese di realizzazione e trapasso;
che il saldo deve essere versato entro un mese, con interessi al 5% dal giorno dell'aggiudicazione;
che l'aggiudicatario ha omesso di versare il residuo a saldo di fr. 191'000.--;
che con provvedimento 13 gennaio 1997 l'UEF di Leventina ha annullato l'aggiudicazione per mora dell'aggiudicatario ex art. 143 cpv.1 LEF e 63 cpv.1 ORF;
che siffatto provvedimento è stato iscritto a verbale e comunicato in forma scritta all'aggiudicatario ex art. 63 cpv.1 ORF;
che l'UEF di Leventina ha ordinato, in conformità dell'art. 64 ORF, la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale __________ del bando del "nuovo incanto in seguito a mora dell'aggiudicatario nel pagamento del prezzo";
che __________ con lettera 21 gennaio 1997 riferita al bando di nuovo incanto pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale ha reso noto all'UEF di Leventina di:
aver rinunciato a pagare il residuo a saldo "in seguito ai fatti che sono sorti durante la domanda per l'apertura del grotto";
chiedere una "nuova pubblicazione ove sia dichiarata la parte di costruzione abusiva";
che __________ ha prodotto le lettere 27 novembre e 6 dicembre 1996 dell'Ufficio cantonale dei permessi e dei passaporti, da cui risulta che nell'esercizio pubblico sono indispensabili lavori di miglioria per renderlo conforme alle norme igienico-sanitarie e che per la sua apertura occorre l'autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa;
che con provvedimento 23 gennaio 1997 l'UEF di Leventina ha fissato a __________ un termine di dieci giorni ex art. 7 cpv.5 LPR per rimediare alle carenze procedurali, segnatamente per trasmettere il gravame in 8 copie (art. 7 cpv.1 e 5 LPR), con la comminatoria che altrimenti l'atto non sarà preso in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile;
che __________ non ha attuato gli adempimenti procedurali, segnatamente ha omesso di trasmettere il numero di copie richieste (otto);
che siffatta omissione, preceduta dalla rituale comminatoria di declaratoria di irricevibilità ex combinati cpv.1 e 5 dell'art. 7 LPR, determina la reiezione in ordine del ricorso (cfr. CEF 5 settembre 1994 in re A. F. u. V. A. c. H. A. cons.7; CEF 20 aprile 1994 in re O. L. c. B. K.; CEF 14 febbraio 1994 in re D. A.; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.282, n.3.1.1);
che abbondanzialmente va rilevato che il ricorso, ove fosse stato ricevibile, sarebbe stato respinto, atteso che:
il ricorrente ammette di non aver versato il residuo a saldo;
il fondo è stato venduto con l'espressa menzione al punto 14 delle condizioni d'asta che "ogni garanzia è esclusa";
l'aggiudicazione era da revocare ex combinati art. 143 LEF e 63 cpv.1 ORF;
non ha impugnato la revoca dell'aggiudicazione resa con provvedimento 13 gennaio 1996;
che l'UEF di Leventina si è correttamente determinato in conformità dei principi del diritto esecutivo;
che il ricorso va dichiarato irricevibile, a prescindere dalla sua infondatezza nel merito;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 e 143 cpv.1 LEF; 63 e 64 ORF; 7 cpv.1 e 5 LPR;
PRONUNCIA
Il ricorso 21 gennaio 1997 __________ è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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