AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.21
Data decisione, Autorità: 19.08.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00021
Lugano 19 agosto 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 gennaio 1997 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
nell'esecuzione n. __________ del 29 novembre / 2 dicembre 1996 promossa contro
in materia di prosecuzione dell'esecuzione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che il 29 luglio 1996 __________ ha emanato una decisione amministrativa riferita a "premi arretrati" a carico di __________ nemmeno indicati in termini numerici;
che dagli atti non risulta se la decisione amministrativa è stata impugnata;
che __________ ha formulato il 20 novembre 1996 all'UEF di Locarno una domanda d'esecuzione per Fr. 510.--;
che il 29 novembre 1996 l'UEF di Locarno ha emesso il PE contro __________ per Fr. 510.--;
che l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che l'11 dicembre 1996 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione, sostenendo che il credito è stato accertato da decisione amministrativa asserita cresciuta in giudicato;
che con provvedimento 8 gennaio 1997 l'UEF di Locarno ha respinto la domanda di prosecuzione, atteso che la procedura speciale di rigetto in materia di assicurazioni sociali è possibile solo se la decisione amministrativa è successiva all'opposizione al precetto esecutivo;
che con tempestivo ricorso 16 gennaio 1997 __________ ha chiesto l'annullamento del provvedimento 8 gennaio 1997, atteso che "siccome la legge non stabilisce in quale momento debba essere emanata una decisione, l'assicuratore ha la libertà di scegliere quando emanare una decisione, se in epoca successiva o precedente l'esecuzione" e che siffatto modo di procedere "viene accettato dagli uffici di esecuzione situati fuori del Cantone Ticino";
che il diritto per la creditrice di emanare decisioni di merito con contestuale rigetto definitivo dell'opposizione conferisce in sostanza ad una parte di essere giudice in causa propria;
che l'istituto, contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di approfondimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites et des faillites, in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron, nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili vantaggi dal profilo pratico poiché consente un'accelerazione delle procedure, di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
che l'eccezione si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale espressa;
che siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97 cpv.4 LAVS e 30 cpv.1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III 62-66);
che analoga base legale vi è ora all'art. 88 cpv.2 LAMal (RS 832.10);
che la precettante è legittimata, in virtù del suo potere giurisdizionale, a determinarsi sul merito della disputa di diritto amministrativo - nel caso di specie di diritto delle assicurazioni sociali - con possibilità di contestuale rigetto definitivo dell'opposizione, a condizione però che la decisione amministrativa sia stata preceduta dall'emissione di un precetto esecutivo (DTF 121 V 110 cons.2; 119 V 331 cons.2b; 109 V 49 cons.3b; 107 III 64 cons.3);
che il precetto esecutivo (emesso il 29 novembre 1996) è nel caso di specie successivo alla decisione amministrativa resa dall'__________ (29 luglio 1996);
che in tutta evidenza il pronunciato della cassa malati è inidoneo a rigettare l'opposizione a un precetto esecutivo non ancora emesso;
che l'UEF di Locarno si è correttamente determinato con il provvedimento 8 gennaio 1997, a prescindere dal manifesto lapsus calami vel machinae in cui è incorso scrivendo "antecedente la" in luogo di "successivo alla";
che il ricorso di __________ deve pertanto essere respinto
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 79, 80 e 88 LEF; 80, 85, 86 e 88 LAMal
PRONUNCIA
Il ricorso 16 gennaio 1997 di __________ è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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