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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.6
Data decisione, Autorità:
06.02.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00006
Lugano
6 febbraio 1997
/MR/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
visto
il reclamo (recte: ricorso) del 13 gennaio 1997 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
chiedente la sospensione del pignoramento previsto per il 17 gennaio 1997 pomeriggio
presso il domicilio dell'escusso;
rilevato
che con decreto presidenziale 14 gennaio 1997 al ricorso non è stato concesso
effetto sospensivo;
preso
atto dello scritto 28 gennaio 1997 del ricorrente, indirizzato all’UE di
Lugano, con cui si comunicava “che causa la mancata concessione dell’effetto
sospensivo da parte della Camera di esecuzione e fallimenti il medesimo
(ricorso) è divenuto oramai privo di oggetto” e che “la reclamante, pertanto,
non ha più alcun interesse al mantenimento dello stesso”;
considerato come
il ricorso in esame sia così divenuto privo d’oggetto;
richiamati gli art. 61 cpv.2 lett.a e 62
cpv.2 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 13 gennaio 1997 __________, è stralciato dai ruoli .
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale Federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19
LEF.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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