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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2006.581
Data decisione, Autorità: 03.07.2007, PRPEN
Titolo: Circolare in stato di ebrietà
Incarto n. 10.2006.581 DA 4522/2006
Bellinzona 3 luglio 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autofurgone Renault targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.58 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 4 dicembre 2006 n. 4522/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Alla multa di fr. 1'200.00.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 7 dicembre 2006;
indetto il dibattimento 3 luglio 2007, al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti, ma chiede che la pena venga ridotta e, in ogni caso, tramutata in pena pecuniaria;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
per aver condotto, a __________ il __________, l'autofurgone Renault targato __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.31 - max. 1.58 grammi per mille)?
In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4522/2006 del 4 dicembre 2006;
condanna ACCU 1
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81589),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'800.-- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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