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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.212
Data decisione, Autorità: 07.01.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00212
Lugano 7 gennaio 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza 16 dicembre 1996 di
__________, fiduciario-commercialista, __________ (quale amministratore speciale nella liquidazione del fallimento __________)
in materia di proroga ex art. 270 LEF del termine per ultimare la liquidazione del fallimento __________;
considerato
IN FATTO E IN DIRITTO
che __________, amministratore speciale nella liquidazione del fallimento __________. di __________ ha chiesto con atto 16 dicembre 1996 una proroga ex art. 270 LEF per portare a termine la liquidazione fallimentare;
che la richiesta è fondata sulla "complessità di questa pratica e per le difficoltà di recuperare gli attivi, in particolare per l'incasso dei crediti";
che la delegazione dei creditori esaminerà nel febbraio 1997 i crediti insinuati ed allestirà poi sollecitamente la graduatoria;
che per l'art. 270 cpv.1 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, ritenuto che per il cpv.2 in caso di bisogno questo termine può essere prorogato dall'Autorità cantonale di vigilanza;
che la prima richiesta di proroga appare già prima facie giustificata, i motivi addotti essendo da ritenere validi;
che agli organi del fallimento va comunque ricordato il principio di celerità che informa il diritto esecutivo;
che l'amministratore speciale del fallimento ha altresì richiesto lumi sul diritto applicabile;
che il diritto intertemporale - ossia le norme di collisione che rinviano al vecchio o nuovo diritto - e il diritto transitorio - vale a dire le norme speciali valide solo per un periodo transitorio - sono disciplinati all'art. 2 disp.fin. LEF, nel senso che (cfr. Franco Lorandi / Ivo Schwander, Intertemporales Recht und Übergangsbestimmungen im revidierten Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, in: AJP 1996 p.1464 ss.):
le disposizioni di procedura previste dalla nuova LEF e le norme d'esecuzione connesse si applicano dal 1° gennaio 1997 anche ai procedimenti iniziati sotto il vecchio regime purché siano con essi compatibili (art. 2 cpv.1 disp.fin. LEF);
per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore della nLEF, vale il diritto anteriore (art. 2 cpv.2 disp.fin. LEF);
i privilegi previsti dal diritto anteriore (art. 219 vLEF) restano applicabili ai fallimenti pronunciati prima del 1° gennaio 1997 (art. 2 cpv.3 disp.fin. LEF);
richiamati gli art. 270 LEF e 2 disp.fin. LEF
PRONUNCIA
1.1 Il termine per l'ultimazione della liquidazione del fallimento __________ è prorogato fino al 31 dicembre 1997.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: __________, e per il suo tramite a tutti i membri della delegazione dei creditori.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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