AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.202
Data decisione, Autorità: 09.07.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00202
Lugano 9 luglio 1997/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui reclami 24 giugno 1996 e 5 dicembre 1996 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano nell'esecuzione n. __________, dipendente dal sequestro n. __________ del 24 ottobre 1994, promossa contro il reclamante da
patr. dall'avv. __________
in materia di spese di amministrazione;
viste le osservazioni 9 dicembre 1996 dell'UE di Lugano e l'integrazione al reclamo 13 dicembre 1996 di __________
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che l'UE di Lugano con provvedimento 29 aprile 1996 ha ordinato la cancellazione della restrizione della facoltà di disporre iscritta all'Ufficio registri di Lugano il 24 ottobre 1994 sul fondo n. __________ di __________ di proprietà di __________, con contestuale liberazione a favore dell'escusso degli affitti incassati;
che con provvedimento 14 maggio 1996 l'UE di Lugano, richiamato il pregresso atto del 29 aprile 1996, ha tra l'altro versato Fr. 57'224.90 a __________, indicando in "Fr. 3'820.-- (vedi estratto allegato) le nostre spese e competenze per amministrazione degli immobili art. 29 OTLEF";
che con atto 24 giugno 1996 __________ ha contestato la deduzione del 5% sugli incassi degli affitti per spese di amministrazione degli immobili ex art. 29 OTLEF;
che con atto 27 giugno 1996 l'UE di Lugano ha ribadito di aver trattenuto il 5% sugli affitti incassati in conformità dell'art. 29 OTLEF;
che con reclamo 5 dicembre 1996 __________, richiamato il suo atto 24 giugno 1996 e la risposta dell'UE di Lugano del 27 giugno 1996, ha chiesto il versamento di fr. 3'052.25 oltre interessi;
che con osservazioni 9 dicembre 1996 l'UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame siccome "largamente tardivo", riconfermandosi peraltro nel proprio corretto agire;
che con integrazione 13 dicembre 1996 __________ si è riconfermato nelle proprie allegazioni, evidenziando come "esclusivamente per il fatto che sono domiciliato all'estero (se fossi stato domiciliato in Ticino il sequestro non sarebbe potuto accadere) si è potuti arrivare a spiccare un precetto con sequestro; di conseguenza l'amministrazione della mia casa è stata tolta al sig. __________ di __________ da me incaricato ed è stata assunta dall'UE di Lugano, responsabile quindi durante tutto il periodo del sequestro";
che ex art. 17 cpv.1 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
che il provvedimento impugnato è del 14 maggio 1996 mentre il reclamo è stato presentato solo il 24 giugno 1996;
che il termine di dieci giorni per formulare reclamo è decorso infruttuoso;
che il reclamo 24 giugno 1996 è pertanto irricevibile per tardività;
che anche l'atto 5 dicembre 1996 di __________, riferito al pregresso atto 27 giugno 1996 dell'UE di Lugano, peraltro privo di portata propria, quand'anche fosse ricevibile, sarebbe comunque pure abbondantemente tardivo;
che abbondanzialmente si rileva che l'UE di Lugano si è comunque correttamente determinato in applicazione del diritto federale, atteso che ex art. 29 cpv.1 vOTLEF per l'amministrazione degli immobili la tassa è del 5% degli affitti riscossi o da riscuotere durante l'amministrazione;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), perché così stabilito dal diritto federale;
richiamato l'art. 17 cpv.2 LEF,
PRONUNCIA
I reclami 24 giugno 1996 e 5 dicembre 1996 __________, __________ sono irricevibili.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster