AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.200
Data decisione, Autorità: 14.07.1998, CEF
Incarto n. 15.96.00200 15.96.00201
Lugano 14 luglio 1998/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo (ora: ricorso) 4 dicembre 1996 (inc. n. 15.96.200) di
__________) rappr. dall'avv. __________
contro l'operato dell'UEF di Locarno nell'esecuzione n. __________, assistita da sequestro, promossa contro il reclamante (ora:ricorrente) dalla
patr. dall'avv. __________
e sul reclamo (ora ricorso) 5 dicembre 1996 (inc. n. 15.96.201) della
__________)
patr. dall'avv. __________
contro l'operato dell'UEF di Locarno nella stessa esecuzione n. __________ assistita da sequestro, promossa dalla reclamante (ora: ricorrente) contro
patr. dall'avv. __________
in materia di pignoramento di salario;
viste le osservazioni 5, 6 e 12 dicembre 1996 dell'UEF di Locarno;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con decreto 12 febbraio 1996 il Pretore di Locarno-Campagna ha sequestrato a __________, su istanza della __________ la "trattenuta, per la parte eccedente il minimo vitale, ad ogni scadenza del salario percepito presso il datore di lavoro __________
che con provvedimento 4 aprile 1996 l'UEF di Locarno ha sequestrato il salario di __________ per fr. 800.-- al mese;
che con reclamo 17 aprile 1996 __________ si è aggravato contro la decisione amministrativa del 4 aprile 1996, chiedendo nel contempo l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio;
che con sentenza 7/11 novembre 1996 (inc. n. 15.96.62) questa Camera aveva dichiarato irricevibile per tardività il reclamo 17 aprile 1996 di __________ respingendo anche la domanda di gratuito patrocinio;
che con atto di pignoramento datato 3 ottobre 1996 ma intimato il 15 novembre 1996 l'UEF di Locarno ha ridotto il pignoramento di salario da fr. 800.-- a fr. 522.-- con effetto dall'aprile 1996;
che con reclamo 25 novembre 1996 __________ ha chiesto che il pignoramento di salario iniziasse con la trattenuta sullo stipendio del novembre 1996;
che con ulteriore provvedimento 26 settembre 1996 l'UEF di Locarno ha modificato l'atto di pignoramento intimato il 15 novembre 1996 nel senso che, mantenuto l'importo pignorabile in fr. 522.-- al mese, il momento topico per le trattenute veniva riportato da aprile a novembre 1996;
che con reclamo 4 dicembre 1996 (inc. n. 15.96.200) __________ si è aggravato per la non concessione del gratuito patrocinio, chiesto contestualmente al gravame del 15 novembre 1996;
che con reclamo 5 dicembre 1996 (inc. n. 15.96.201) la __________ di __________ ha censurato la decisione amministrativa nella misura in cui ha modificato il dies a quo per le trattenute di salario;
che l'istruttoria riferita alle due procedure ricorsuali è tuttora aperta;
che l'ultimo atto processuale nell'inc. n. 15.96.200 risale al 5 dicembre 1996 e nell'inc. n. 15.96.201 al 12 dicembre 1996;
che per l'art. 24b cpv.2 LPR - applicabile alle due procedure ricorsuali qui oggetto d'esame in virtù della disposizione transitoria dedotta dall'art. 34a LPR, con la sola precisazione che il termine di perenzione processuale di diritto cantonale di un anno inizia a decorrere non dall'ultimo atto processuale del 5 rispettivamente 12 dicembre 1996 bensì solo dal 6 giugno 1997, momento dell'entrata in vigore della nuova norma (BU 1997, p.274) - l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli se una controversia è divenuta priva di interesse giuridico, ritenuto che la mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto processuale;
che l'istruttoria riferita ad entrambi i casi non ha più avuto atti procedurali dal 5 rispettivamente 12 dicembre 1996;
che decisivo nel caso di specie è comunque il decorso del termine di un anno non dal 5 rispettivamente 12 dicembre 1996, bensì dal 6 giugno 1997, a prescindere dal fatto che il risultato non cambia;
che ne consegue siccome realizzato il presupposto della completa inazione ex art. 24b cpv.2 LPR, legittimante lo stralcio del gravame dai ruoli per mancanza di interesse;
che lo stralcio è ordinato d'ufficio e senza contraddittorio (art. 24b cpv.2, primo periodo, seconda proposizione LPR);
che resta ovviamente riservata la restituzione del termine ex art. 33 cpv.4 LEF, ove se ne realizzino i presupposti;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 24b LPR e 33 cpv.4 LEF,
PRONUNCIA
1.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
1.2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
2.1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
2.2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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