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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2007.113
Data decisione, Autorità:
21.06.2007, IICCA
Titolo:
stralcio per mancato pagamento anticipo spese
Incarto n.
12.2007.113
Lugano
21 giugno
2007/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto l'appello 15 maggio 2007 presentato da
AP 1
contro
il decreto di edizione 24 aprile 2007 emanato dal
Pretore della giurisidizione di Mendrisio-Nord nella causa promossa da
CO 1
rappr. dallo RA
2
nei confronti di
IS 1rappr. dall’avv. RA 1,
richiamata la diffida 21 maggio 2007 della presidente di questa Camera mediante la quale
al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 13 giugno 2007 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale
d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 300.- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia
infruttuosamente trascorso;
decreta 1. L'appello
di AP 1 contro il decreto di edizione del 24 aprile 2007 è stralciato dai
ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
-
Le spese del
presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.- sono poste a
carico dell'appellante.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisidizione di Mendrisio-Nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Premesso che il valore di causa litigioso in sede
cantonale è di fr. 72'000.-, contro il presente decreto di stralcio è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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