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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.194
Data decisione, Autorità: 27.01.1997, CEF
Incarto n. 15.96.00194
Lugano 27 gennaio 1997 /B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 23 novembre 1996 di
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento dell’avviso di pignoramento emesso il 20 novembre 1996 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da
rappr. dal Servizio giuridico __________
viste le osservazioni 17 dicembre 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
rilevato che con decreto presidenziale 25 novembre 1996 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo,
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 5 luglio 1996 dell’UEF di Locarno il __________ ha escusso __________ per l’importo di Fr. 65’198.45 oltre interessi e spese.
Con decisione 29 ottobre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso per Fr. 65’198.45 oltre interessi e spese. Contro il giudizio pretorile si è aggravato __________ con appello 11 novembre 1996. La procedura è tuttora pendente davanti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello.
B. Il 4 novembre 1996 il precettante ha chiesto all’UE di Lugano la prosecuzione dell’esecuzione in via provvisoria, producendo la sentenza pretorile.
C. Con provvedimento 20 novembre 1996 l’UE di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento per il giorno 25 novembre 1996.
D. Con tempestivo reclamo 23 novembre 1996 __________ ha chiesto l’annullamento del pignoramento sostenendo che l’appello presentato contro la sentenza di rigetto dell’opposizione sospende l’esecutività della sentenza.
E. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano si è rimesso alla decisione di questa Camera.
Considerato
in diritto: 1. Per l'art. 83 cpv.1 LEF il creditore che fece rigettare l'opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o la formazione dell'inventario ex art. 162 LEF.
La normativa legale non dà risposta alla questione topica se il pignoramento provvisorio può aver luogo quando la sentenza di primo grado sia stata impugnata con un rimedio ordinario di diritto e se la concessione o no dell'effetto sospensivo ha conseguenze pratiche sul richiesto provvedimento conservativo.
Una sentenza cresce formalmente in giudicato se contro la stessa non sono più dati mezzi ordinari di impugnazione, ossia se essa emana da un tribunale che ha giudicato in modo definitivo, contro la cui decisione sono cioè dati solo mezzi straordinari di impugnazione, oppure se il termine di ricorso (ordinario) è decorso infruttuoso o il ricorso stesso è stato ritirato (cfr. sentenza citata, p.143 e rif. ivi).
Di regola, i mezzi ordinari di impugnazione impediscono sia la crescita in giudicato della sentenza che la sua esecutività. Ma l'effetto sospensivo non è legato al concetto di mezzo ordinario di impugnazione ed esistono leggi di procedura le quali dichiarano provvisoriamente esecutive sentenze che non sono ancora cresciute in giudicato, ossia che possono essere impugnate con un mezzo ordinario di ricorso (cfr. sentenza citata, p.143-144). È ciò che si verifica nella procedura civile ticinese appunto riguardo alle sentenze di rigetto dell'opposizione. Sempre a detta del Tribunale federale (cfr. sentenza citata p.144), per queste ultime la provvisoria esecutività permette di ottenere il pignoramento provvisorio o di chiedere l'erezione dell'inventario a mente dell'art. 162 LEF (art. 83 cpv.1 LEF; DTF 55 III 175, 47 III 68 e 23 I 955-956; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n.2 ad art. 83 LEF, p.215; contra: BJM 1982 e Flavio Cometta, L'inventario preventivo nell'esecuzione in via di fallimento [art. 83 cpv.1 e 162 LEF], in: Rep 1993 p.123); ma non si tratta di sentenze definitive, fintanto che il termine per l'appello non sia decorso infruttuoso, l'appello non sia stato ritirato o l'autorità di ricorso non l'abbia respinto.
In DTF 122 III 38-39 cons.2 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha ora cambiato giurisprudenza nel senso che il rigetto provvisorio dell'opposizione consente di ottenere il pignoramento provvisorio solo se si fonda su una sentenza cresciuta in forza di giudicato formale (cfr. sentenza citata, p.38: "Bewilligt aber ist die provisorische Rechtsöffnung nach allgemeinen prozessualen Grundsätzen erst, wenn ein formell rechtskräftiges Urteil vorliegt").
In questo senso vanno intesi i riferimenti, ribaditi nel regesto, al "Rechtsmittel, ..., dem rechtskrafthemmende Wirkung zukommt", atteso che va operata la distinzione tra giudicato formale ed esecutività: al cons.3 della sentenza citata si dice che l'appello nel diritto processuale di Basilea-Campagna è - come nel diritto processuale ticinese - un rimedio ordinario di diritto che non consente la crescita in giudicato formale del giudizio impugnato ("ordentliches Rechtsmittel, welchem rechtskrafthemmende Wirkung zukommt"), con riferimento espresso a Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht nach den Gesetzen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft unter Einbezug des Bundesrechts, Zurigo 1992, §21 n.1 e 37. Orbene, proprio gli autori citati concludono nel senso che la provvisoria esecutività del diritto processuale cantonale ("vorläufige Vollstreckung") resta senza conseguenze pratiche "da auf Geldleistung gerichtete Urteile nach den bundesrechtlichen Bestimmungen des SchKG nur vollstreckt werden können, wenn sie in formelle Rechtskraft erwachsen sind" (Staehelin/Sutter, op. cit., §21 n.37).
Ne consegue che la LEF non consente di ottenere il pignoramento provvisorio se il giudizio di rigetto provvisorio è stato impugnato con un rimedio di diritto ordinario che, come l'appello nel diritto processuale civile ticinese, impedisce la crescita in giudicato formale della sentenza ("rechtskrafthemmende Wirkung").
Per la forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp.trans. Cost.), l'art. 310 cpv.4 lett.d CPC non può trovare pratica attuazione poiché viola il diritto federale (art. 83 cpv.1 LEF).
Inutile è pertanto la domanda di effetto sospensivo che va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen: infatti l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto federale, finché il giudizio di rigetto provvisorio non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (cfr. CEF 2 ottobre 1996 in re J.Z.).
Ne consegue che, in accoglimento del reclamo, non si può procedere al pignoramento provvisorio e l'avviso in tal senso va dichiarato nullo.
Richiamati gli art. 17, 36, 82, 83 e 90 LEF; art. 310 cpv.4 lett.d e 388 cpv.4 CPC; art. 2 disp.trans. Cost.
pronuncia: 1. Il reclamo 29 luglio 1996 di __________ è accolto.
1.1. L'avviso di pignoramento 20 novembre 1996 dell'UE di Lugano è dichiarato nullo.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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